AZIONE LEGALE PER I POSSESSORI DI BOND SUBORDINATI - page 4
2. Per le obbligazioni subordinate che non hanno beneficiato delle prestazioni del Fondo di solidarietà, l’indennizzo è determinato nella misura del 95 per cento del costo di acquisto delle stesse, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto. Da detta misura dell’ammontare dell’indennizzo sono detratti gli eventuali importi ricevuti dagli aventi diritto in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento comunque denominato
nonché la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale di durata equivalente comunicata dal FITD, determinata ai sensi dei commi 3, 4, 5 dell’articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 .
COSA VUOLE DIRE ?
vuol dire che nel caso delle obbligazioni SUB, andrà detratta l’eventuale differenza ( se positiva) fra il rendimento del bond sub e quello di un Btp della stessa durata.
esempio ( a SPANNE per far capire )
Veneto Banca 2025 9,50% callable Subordinata T2 eur XS1327514045
a ) comprata a 50 nel 2017 rende circa il 22%
il btp di pari scadenza ( 2025) nel 2017 rendeva il 3% ( ad esempio)
la differenza ( 22-3) è POSITIVA ed è pari al 19%
(100 + (3% x 8y)) - ( 50 + (22% x 8y)) = -102 , quindi per chi ha comprato a 50 spendendo 50k .........
il ristoro sarà ZERO ( dato che 102 è maggiore di 50)
b) comprata a 100 nel 2017 rende il 9.5%
(100 + ( 3% x 8y)) - ( 100 + ( 9.5% x 8y)) = - 52 , quindi per chi ha comprato a 100 spendendo 100k....
il ristoro sarà 52k ( dato che 52 è minore di 100) .......naturalmente al 95% ( 52 x 0.95)
ps
NON entro nel discorso del RATEI CEDOLARI, xke questo esempio è fatto SOLO per far capire cosa stanno a significare quelle 4/5 righe del primo decreto attuativo