Risposta della Consap alla domanda sul differenziale di rendimento:
Come correttamente rilevato, la L. 30.12.2018 n. 145 dispone che l’indennizzo da erogarsi ai risparmiatori titolari di obbligazioni subordinate sia commisurato al 95 per cento del costo di acquisto, inclusi gli oneri fiscali, corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione o di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento, nonché del differenziale cedole percepite rispetto a titoli di Stato di durata equivalente.
A tal fine, il FITD documenta, tra l’altro, l'incasso del differenziale tasso di rendimento delle cedole percepite rispetto a titoli di Stato con scadenza equivalente determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.
Posto quanto sopra, ai fini del calcolo dell’indennizzo, e quanto in particolare al dato relativo al differenziale reso direttamente dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi per quanto di competenza, vengono prese in considerazione tutte le variabili necessarie richieste in sede di compilazione della domanda in relazione allo strumento finanziario per il quale si richiede l’indennizzo.
Lo strumento di calcolo dell’extra-rendimento utilizzato dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi incorpora le caratteristiche di tutti gli strumenti finanziari subordinati emessi da Banca Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.
Ringrazio la segreteria di Villarosa per avermi messo in contatto con la Consap, anche se ormai non hanno più potere per le deleghe tolte a Villarosa, non si negano a rispondere alle richieste di informazioni.