NoWay
It's time to play the game
NoWay sei proprio sicuro che sia sul filo?!?
Sembrerebbe...
NoWay sei proprio sicuro che sia sul filo?!?
Sarà... io preferisco fidarmi di Leon...
ehhhh...ma purtroppo Leon non può sapere cosa decidono al MEF di volta in volta....
eccovi la circolare 19 del 27 giugno 2014.....
Con riferimento ai redditi diversi di natura finanziaria l’articolo 3, comma 6, del decreto prevede che l’aliquota del 26 per cento si applica alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° luglio 2014.
Come chiarito nella circolare n. 165/E del 24 giugno 1998, le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti [n.d.r. inclusi i certificati] piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. La percezione del corrispettivo, infatti, può verificarsi, in tutto o in parte, sia in un momento antecedente che successivo al trasferimento stesso, come accade nei casi di pagamento in acconto ovvero delle dilazioni del pagamento.
Pertanto, qualora in data antecedente al 30 giugno 2014 il contribuente abbia percepito somme o valori a titolo di anticipazione su una cessione effettuata dal 1° luglio 2014, le relative plusvalenze non sono tassabili con l’aliquota vigente nel momento in cui sono state percepite le somme, ma con l’aliquota d’imposta nella misura del 26 per cento vigente nel momento in cui la cessione si è perfezionata.
Alla luce di quanto sopra esposto, se la cessione a titolo oneroso si è perfezionata antecedentemente al 1° luglio 2014, la plusvalenza è assoggettata ad imposizione con l’aliquota del 20 per cento, anche se il corrispettivo è percepito a partire dalla suddetta data di entrata in vigore della nuova aliquota.
ehhhh...ma purtroppo Leon non può sapere cosa decidono al MEF di volta in volta....
eccovi la circolare 19 del 27 giugno 2014.....
Con riferimento ai redditi diversi di natura finanziaria l’articolo 3, comma 6, del decreto prevede che l’aliquota del 26 per cento si applica alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° luglio 2014.
Come chiarito nella circolare n. 165/E del 24 giugno 1998, le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti [n.d.r. inclusi i certificati] piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. La percezione del corrispettivo, infatti, può verificarsi, in tutto o in parte, sia in un momento antecedente che successivo al trasferimento stesso, come accade nei casi di pagamento in acconto ovvero delle dilazioni del pagamento.
Pertanto, qualora in data antecedente al 30 giugno 2014 il contribuente abbia percepito somme o valori a titolo di anticipazione su una cessione effettuata dal 1° luglio 2014, le relative plusvalenze non sono tassabili con l’aliquota vigente nel momento in cui sono state percepite le somme, ma con l’aliquota d’imposta nella misura del 26 per cento vigente nel momento in cui la cessione si è perfezionata.
Alla luce di quanto sopra esposto, se la cessione a titolo oneroso si è perfezionata antecedentemente al 1° luglio 2014, la plusvalenza è assoggettata ad imposizione con l’aliquota del 20 per cento, anche se il corrispettivo è percepito a partire dalla suddetta data di entrata in vigore della nuova aliquota.
Oggi MM ballerino sul DE000CZ37TH5
Aggiornamento per gli interessati:
Russian Depositary Index EUR ISIN AT0000802079
Last price 1,308.97 -1.64%
Date, Time 30.06.2014, 13:48