Dimentichi l'elemento soggettivo
Condivido appieno.
Oltretutto c'è da dire che nel nostro ordinamento vale il principio per cui "chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".
Essendo poi il nostro ordinamento estremamente "formale" c'è la difficoltà ulteriore anche di superare le forme usate (in questo caso la donazione) al fine anche di dimostrare l'esistenza degli elementi oggettivi della truffa, quale ad esempio l'esistenza di un "profitto ingiusto".
Un analisi della fattispecie comunque richiederebbe un avvocato o altro competente (personalmente non sono abbastanza preparato in merito)
Con gli elementi attuali comunque dubito che procedere per truffa possa essere ne semplice ne conveniente. A parte l'ovvia lungaggine del processo in Italia, che ne fa perdere qualsiasi finalità cautelativa per il pubblico (di certo il coemm non si fermerebbe), l'attore dovrebbe in sostanza dimostrare che c'è dolo (l'elemento soggettivo) da parte di sarlo e dell'organizzazione e il "nesso di causalità" che c'è tra l'elemento soggettivo ed il danno subito, pari al profitto ingiusto del coemm. Credo che il solo "ha detto che mi dava 1500€" e il materiale probatorio a riguardo non sia sufficiente per dimostrarlo "oltre ogni ragionevole dubbio" come richiede la legge.
l'idea di un'azione per il risarcimento danni, qualora sia dimostrabile il nesso causale, trovo che non sia una cattiva idea
@lorenzos . non è comunque elementare perché trovo che si contino sulle dita di una mano quelli che abbiano subito un danno patrimoniale tale da giustificare l'azione, nonchè oltretutto dimostrare di non essere stati incauti e dunque che non derivi da loro responsabilità.
in altri termini, a me sembra che sotto il profilo legale il coemm sia molto ben difeso (sicuramente avrà i suoi avvocati che ci lavorano), e come tale da parte contro penso ci voglia altrettanta competenza.
occorrerebbe magari l'opinione di un avvocato in sala se c'è