Milanese
Nuovo forumer
Mi pare che confermi, accanto all'utilità del censimento, anche quella di raccogliere copia della documentazione fornita dagli intermediari. Ribadisco: chiunque conservi documenti della banca, sim o altro, che gli ha venduto titoli di Stato greci li metta per favore in rete (ovviamente senza nome e cognome: di solito sono fogli informativi), affinché si veda che li hanno spacciati, come è capitato a me, per titoli a basso rischio. Purtroppo io non me li ero procurati a suo tempo.per conoscenza, questa è la mail che ho ricevuto dall' avv.Bontempi:
Si non c’è problema.
Cordialità.
Da: xxxxx
Inviato: domenica 18 marzo 2012 23.40
A: [email protected]
Oggetto: R: info su eventuale causa legale bond Grecia
Priorità: Alta
RingraziandoLa per la premurosa e sollecita risposta,
Le chiedo gentilmente se mi consente di postare questa Sua mail
nell' apposita sezione del forum nel quale si sta' studiando appunto la fattibilità di una eventuale causa.
Cordiali saluti
xxxxxxxxxxxx
Da: [email protected]
Data: 18/03/2012 21.52
A: xxxx
Ogg: R: info su eventuale causa legale bond Grecia
Gentile investitore,
la prima cosa da verificare sarebbe quella relativa alla esperibilità di un’azione di risarcimento danni nei confronti dell’intermediario (banca o impresa di investimento) che abbia intermediato tal tipo di investimento senza le dovute avvertenze in ordine al rischio non adeguato o non appropriato rispetto alla propensione al rischio del cliente.
Per verificare se sia percorribile questa strada è però necessario acquisire la documentazione relativa all’investimento per comprendere:
a)la data dell’investimento, perché è evidente che più l’investimento si pone in vicinanza del declassamento della Grecia o delle notizie relative al suo stato di crisi più appare sostenibile che si trattasse di un investimento da sconsigliare in quanto inadeguato o inappropriato;
b)la normativa applicabile, diverso essendo il trattamento degli investimenti a rischio prima e dopo il recepimento della direttiva MIFID (sostanzialmente si tratta di vedere se l’investimento è stato eseguito prima o dopo il 1° novembre 2007);
c)la completezza della documentazione che ogni intermediario è tenuto a far firmare e consegnare al cliente prima di eseguire qualsiasi investimento (contratto quadro per lo svolgimento di servizi di investimento; documento sui rischi generali degli investimenti, documento-questionario sulla propensione al rischio del cliente; ordini di investimento);
d)l’esistenza di altri investimenti precedenti quello greco da parte del cliente che possano risultare rischiosi o comunque speculativi.
In sostanza ogni posizione è diversa da un’altra, anche se esiste certamente un filo conduttore unico costituito dalla notorietà della crisi in cui ormai da mesi si trova la Grecia ed in definitiva dalla prevedibilità di quello che possiamo considerare il primo default di un Paese dell’Unione Europea (anche se la pressoché integrale adesione volontaria al recente swap dei titoli greci fa sostenere a taluni che non vi sia stato un vero e proprio default, quantomeno al fine di non attivare i credit default swap emessi sulla Grecia).
Se anziché parlare di un’azione contro l’intermediario che ebbe a negoziare i titoli greci, si volesse invece parlare di un’azione (anche collettiva) contro la Grecia stessa, la BCE, l’UE o altri organismo sovranazionali, non nutro una grande fiducia, non solo per la difficoltà di esperire azioni internazionali di questo genere, ma anche e soprattutto per la difficoltà che si avrebbe ad eseguire un qualsiasi provvedimento favorevole contro uno Stato o una Organizzazione sovrana, contro cui risulta ben difficile esperire azioni esecutive.
Le recenti esperienze di azioni giudiziarie intentate contro la Repubblica Argentina insegnano, nel senso che, a distanza di oltre 10 anni dal default dell’Argentina, non risulta emesso ed eseguito con successo nessun provvedimento giurisdizionale o arbitrale contro quel Paese per ottenere il pagamento di obbligazioni non rimborsate.
Fatico poi ad immaginare quale violazione sarebbe imputabile alla BCE o alla UE.
Resto a disposizione per ogni chiarimento e fornisco qui di seguito i miei recapiti per un eventuale appuntamento:
AVV. PAOLO BONTEMPI
Professore a contratto di diritto bancario all'Università di Padova
Patrocinante in Cassazione
48018 FAENZA - Via Naviglio, 14 - Tel. 0546/665472 begin_of_the_skype_highlighting 0546/665472 end_of_the_skype_highlighting - Fax 0546 / 693378
I migliori saluti.
- avv. Paolo Bontempi