Speriamo
La vedo dura...tutta la politica è contro il popolo e chi ha un'opinione diversa lo fanno scomparire dai media.
11. Il diritto alla tutela giurisdizionale e il diritto di difesa
12. Il diritto alla salute
12.1. L‟ambito della tutela
12.1.1. Il diritto all’integrità psicofisica
12.1.2. Il diritto ai trattamenti sanitari
12.1.3. Il diritto alla salubrità dell’ambiente
12.2. Tutela della salute e maternità
12.3. I trattamenti sanitari obbligatori
12.4. Il diritto alla salute degli stranieri
1. INTRODUZIONE
I principi fondamentali della Costituzione, descritti negli articoli (1-12) e nella Parte prima
relativa ai “Diritti e doveri dei cittadini”, caratterizzano, strutturandolo in profondità, l‟ordinamento
costituzionale: questo verrebbe letteralmente meno – trasformandosi in un ordinamento diverso –
nel caso in cui detti principi non fossero osservati e fatti oggetto di specifica tutela. I valori elencati
assumono in tal modo una valenza giuridica di tale “essenzialità”, da poter affermare che la stessa
organizzazione dei pubblici poteri sia prevalentemente funzionale al loro svolgimento ed alla loro
attuazione.
La “persona”, nel suo patrimonio identificativo ed irretrattabile, costituisce nella nostra
Costituzione il soggetto attorno al quale si incentrano diritti e doveri. Nell‟uso corrente, “diritti
umani”, “diritti inviolabili”, “diritti costituzionali” e “diritti fondamentali” sono termini utilizzati in
modo promiscuo ma equivalente, e stanno ad indicare diritti che dovrebbero essere riconosciuti ad
ogni individuo in quanto tale: ciò sembrerebbe attestare, proprio a livello di un senso e “sapere
comune”, l‟intimo e complesso rapporto che da sempre lega tra loro e indissolubilmente diritto
naturale e diritto positivo.
Merita in proposito di essere segnalata la sentenza n. 13 del 1994, dove si sottolinea che, tra i
diritti che formano il patrimonio irrinunciabile della persona umana, l‟art. 2 della Costituzione
riconosce e garantisce il diritto all‟identità personale. Si tratta del
diritto ad essere se stesso, con il
relativo bagaglio di convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenzia, al tempo
stesso qualificandolo, l‟individuo. L‟identità personale costituisce dunque un bene per sé stessa, a
prescindere da, anzi proprio in forza di “pregi e difetti” caratterizzanti evidentemente ogni soggetto:
a ciascuno è, dunque, riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata,
indipendentemente da qualsivoglia situazione sociale ed economica. Dalla pronuncia si desume che
la dignità umana, quale valore fondante del patto costituzionale, è immediatamente traducibile nel
c.d. “principio personalista”, teso proprio alla preservazione e alla tutela della medesima. Il riconoscimento dei diritti fondamentali della Costituzione è, pertanto, uno degli elementi
caratterizzanti lo Stato di diritto: essi trovano le loro guarentigie nella “rigidità” della Costituzione e
nel controllo di costituzionalità delle leggi affidato alla Corte costituzionale. Si evince del resto con
evidenza che i diritti fondamentali non solo costituiscono i principi supremi dell‟ordinamento
costituzionale, ma qualificano altresì la stessa struttura democratica dello Stato, la quale verrebbe
sovvertita qualora questi fossero diminuiti, decurtati o violati.
bye