Come si può vedere, l'esclusione dalle negoziazioni è possibile se c'è quotazione altrove. Ad esempio, se ad incorporare Ericsson Italia fosse stata direttamente Ericsson Svezia.
133 del Testo Unico
Art. 133
(Esclusione su richiesta dalle negoziazioni)
1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, previa deliberazione dell'assemblea straordinaria, possono richiedere l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal regolamento del mercato, se ottengono l'ammissione su altro mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea, purché sia garantita una tutela equivalente degli investitori, secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento.
144 del Regolamento emittenti
Art. 144
(Esclusione dalle negoziazioni)
1. Il regolamento della società di gestione del mercato disciplina l'esclusione su richiesta dalle negoziazioni prevista dall'articolo 133 del Testo Unico, fissando anche un intervallo temporale adeguato, comunque non inferiore a tre mesi, tra la decisione di richiedere l'esclusione dalle negoziazioni e la data di effettiva esclusione.
2. L'esclusione dalle negoziazioni di azioni ordinarie è in ogni caso condizionata all'esistenza nel mercato di quotazione di una disciplina dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria applicabile all'emittente nel caso di trasferimento di partecipazioni di controllo ovvero all'esistenza di altre condizioni valutate equivalenti dalla Consob.