Buonasera a tutti !
Sono nuovo del forum ma avrei un quesito da porvi: l'acquisto di ETF short come l' ITS2 (FTSE MIB Daily Short 2x-ES) o il BXX (EuroStoxx 50 Daily Short 2x-LX) sono da considerarsi come vendite allo scoperto o comunque vietate dalla nuova normativa europea?
E' tutto il pomeriggio che cerco di venirne a capo e questo e' quello che ho trovato:
- punto 33 del documento ESMA:
In particolare, le attività di supporto agli scambi effettuate da una persona per gli strumenti derivati e per i fondi negoziati in borsa (Exchange Traded Funds - ETF) quando, rispettivamente, i sottostanti dello strumento derivato in questione e i componenti dell’ETF interessato sono strumenti finanziari che rientrano nell’ambito di applicazione del regime, potrebbero avere i requisiti per beneficiare dell’esenzione a condizione che la negoziazione del sottostante interessato sia condotta a fini di copertura delle attività di sostegno agli scambi degli strumenti derivati e gli ETF corrispondenti.
- dal sito FINANZA E DIRITTO:
“Gli ETF Short (-1x) e Double Short (-2x) possono essere acquistati senza alcuna restrizione di ammontare, a seguito della scadenza (25/02/2012) del divieto Consob di assumere o incrementare posizioni nette corte sulle azioni del comparto finanziario. Permane il divieto di naked short selling, ma gli ETF non sono impattati (gli ETF semplificano l’operatività Short)”.
- da questo forum:
.... ho letto ora e da quanto mi risulta si tratta dei nuovi obblighi di comunicazione e segnalazione delle posizioni nette corte (pari o superiori alle soglie individuate nel regolamento UE 236/2012) assunte nella seduta precedente .
Il comunicato della Consob non specifica se la posizione sia da segnalare anche qualora assunta tramite ETF short a leva e non.
Si tratta comunque, come puoi verificare, di soglie rilevanti in rapporto al capitale sociale delle società che fanno parte del FTSEMIB.
- dal nuovo regolamento europeo, punto 12:
Il calcolo delle posizioni corte o lunghe dovrebbe tener conto di qualsiasi tipo di interesse economico che una persona fisica o giuridica possieda in relazione al capitale azionario emesso da una società o al debito sovrano emesso da uno Stato membro o dall’Unione. In particolare, si dovrebbe tenere conto di detto interesse economico ottenuto direttamente o indirettamente attraverso l’uso di prodotti derivati come contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, contratti finanziari differenziali e scommesse sul differenziale relativi a titoli azionari o al debito sovrano, nonché indici, panieri di titoli e fondi negoziati in borsa ([FONT=EUAlbertina,EU Albertina][FONT=EUAlbertina,EU Albertina]Exchange Traded Funds [/FONT][/FONT]— ETF). Nel caso di posizioni relative al debito sovrano si dovrebbe tenere conto dei [FONT=EUAlbertina,EU Albertina][FONT=EUAlbertina,EU Albertina]credit default swap [/FONT][/FONT]su emittenti sovrani.
Concludendo non ho capito nulla con queste voci discordanti !!!!
Qualcuno sa chiarirmi le idee ?????
Grazie
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