WIND OF CHANGE
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8 Novembre 2012
Rinnovabili, termine chiusura procedimento autorizzazione è perentorio
(Redazione normativa Reteambiente)
Il termine per concludere il procedimento di autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili ex Dlgs 387/2003 ha natura perentoria. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza 23 ottobre 2012, n. 5413.
I Supremi Giudici hanno confermato un consolidato orientamento in materia condannando la pubblica Amministrazione regionale che, dietro richiesta dell'autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico non aveva adottato un provvedimento espresso nel termine perentorio previsto dall'articolo 12, Dlgs 387/2003 (180 giorni, applicabile ratione temporis; ora 90 giorni dopo le modifiche del Dlgs 28/2011).
Il Consiglio di Stato ha ricordato che, anche sulla base della sentenza 364/2006 della Corte Costituzionale, il termine di conclusione delle procedure autorizzative in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è perentorio, in quanto qualificato come principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Principio al quale, in base alla competenza concorrente (articolo 117, Costituzione) le Regioni, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e amministrative, devono attenersi.
Riferimenti
• Sentenza Consiglio di Stato 23 ottobre 2012, n. 5413 Impianti a fonti rinnovabili - Autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003 - Termine di conclusione del procedimento - Natura - Perentorietà
il prossimo goevrno sara' pro rinnovabili o cmq mai peggio dell asse della morte berlusca scajola romani.
risorgi italia,berlu sei smepre na....
Rinnovabili, termine chiusura procedimento autorizzazione è perentorio
(Redazione normativa Reteambiente)
Il termine per concludere il procedimento di autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili ex Dlgs 387/2003 ha natura perentoria. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza 23 ottobre 2012, n. 5413.
I Supremi Giudici hanno confermato un consolidato orientamento in materia condannando la pubblica Amministrazione regionale che, dietro richiesta dell'autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico non aveva adottato un provvedimento espresso nel termine perentorio previsto dall'articolo 12, Dlgs 387/2003 (180 giorni, applicabile ratione temporis; ora 90 giorni dopo le modifiche del Dlgs 28/2011).
Il Consiglio di Stato ha ricordato che, anche sulla base della sentenza 364/2006 della Corte Costituzionale, il termine di conclusione delle procedure autorizzative in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è perentorio, in quanto qualificato come principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Principio al quale, in base alla competenza concorrente (articolo 117, Costituzione) le Regioni, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e amministrative, devono attenersi.
Riferimenti
• Sentenza Consiglio di Stato 23 ottobre 2012, n. 5413 Impianti a fonti rinnovabili - Autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003 - Termine di conclusione del procedimento - Natura - Perentorietà
il prossimo goevrno sara' pro rinnovabili o cmq mai peggio dell asse della morte berlusca scajola romani.
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