fo64
Forumer storico
mario.ricca ha scritto:16/11/2007 11:25 - IES: da Consob arriva esonero informativa mensile
La Consob ha comunicato di avere esonerato INVESTIMENTI E SVILUPPO (EX CENTENARI ZANELLI) dagli obblighi di segnalazione periodica in merito all'andamento aziendale ai quali la società era stata assoggettata dal dicembre 2005. “L’esonero dai suddetti obblighi di informativa è stato reso possibile dall'evoluzione positiva che ha caratterizzato la situazione patrimoniale e finanziaria della società. Tale evoluzione positiva ha determinato un sostanziale raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano industriale, annunciati nel giugno 2007.
Sul sito della Consob l'unica notizia recente riguardante IES è quella che riporto qui sotto.
Delibera n. 16171
Applicazione nei confronti della Investimenti e Sviluppo spa di sanzioni amministrative pecuniarie per n. 3 violazioni dell'art. 114, comma 5, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative;
VISTA la nota del 26 gennaio 2005, con la quale la Consob ha prescritto alla Investimenti e Sviluppo S.p.A. (già Centenari e Zinelli S.p.A.) di "fornire al mercato, ai sensi dell'art. 114, comma 3, del d.lgs. n. 58/98 [n.d.r.: ora comma 5 del medesimo art. 114], entro la fine di ogni mese, a decorrere dal 28.02. p.v., con le modalità di cui all'art. 66 del Regolamento Consob n. 11971 del 14.05.1999 e successive modificazioni, un comunicato stampa" contenente informazioni su:
"posizione finanziaria netta a data aggiornata della Società e del relativo Gruppo";
"grado di utilizzo degli affidamenti bancari ed eventuali richieste di rientro";
"analisi a data aggiornata di eventuali rapporti di debito scaduti di Centenari & Zinelli S.p.A. e delle società dalla stessa controllate";
"evoluzione della procedura di vendita della controllata Pontelabro Industria S.p.A. e relativi esiti";
VISTA la nota del 27 ottobre 2006, con la quale la Divisione Emittenti, Ufficio OPA e Assetti Proprietari, ha contestato alla Investimenti e Sviluppo S.p.A., ai sensi dell'art. 195, comma 1, del d.lgs. n. 58/98, violazioni dell'art. 114 del d.lgs. n. 58/98, essendo emerso, a seguito di verifiche, che i comunicati relativi ai mesi di giugno e luglio 2006 (da diffondere, rispettivamente, entro il 31 luglio e il 31 agosto 2006) erano stati diffusi tardivamente, in data 15 settembre 2006 e solo a seguito di sollecito effettuato dalla Consob con nota del 14 settembre 2006, e che il comunicato relativo al mese di agosto 2006 era stato anch'esso tardivamente diffuso dalla Società in data 10 ottobre 2006, invece che entro il 30 settembre 2006;
VISTA la nota in data 1° dicembre 2006, con la quale la Società ha trasmesso proprie deduzioni ove, pur riconoscendo gli addebiti ascritti, ha rappresentato quanto segue:
- "la comunicazione tardiva dei suddetti comunicati" sarebbe da imputare alla "situazione di crisi" attraversata dalla società nel corso del 2005, "superata grazie ad un piano di ricapitalizzazione e valorizzazione", che tra le sue fasi principali ha previsto "l'ingresso di Investimenti e Sviluppo Holding S.r.l. nella compagine sociale dell'Emittente (...)" e "la nomina nella primavera 2006 di un nuovo organo amministrativo", nonché al fatto che "il nuovo management (insediatosi nel 2006) ha dovuto affrontare (...) una serie di situazioni complesse" tra cui "la riorganizzazione interna, l'individuazione di personale adeguato, l'inizio della nuova operatività sociale e il risanamento dell'attività storica", che hanno comportato "situazioni di super lavoro straordinario che hanno determinato i predetti ritardi";
- "in concreto il ritardo nell'informativa periodica sui dati finanziari non dovrebbe aver comportato danni sugli investitori, in quanto sin dal mese di marzo 2006 era chiaro il piano di riorganizzazione e di modifica dell'attività sociale e che (...) l'investimento nell'Emittente era (...) un investimento di lungo termine che (...) si sarebbe realizzato una volta terminato il programma finanziario attualmente in corso";
VISTA la Relazione Istruttoria, trasmessa all'Ufficio Sanzioni Amministrative con nota del 15 marzo 2007, con la quale la Divisione Emittenti, Ufficio OPA e Assetti Proprietari ha conclusivamente ritenuto sussistenti gli illeciti contestati e la loro ascrivibilità alla suddetta Società, non ritenendo le circostanze addotte in sede deduttiva idonee ad escludere la responsabilità della medesima;
VISTA la nota del 26 marzo 2007, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato alla Società l'avvio della "parte istruttoria della decisione" relativa al procedimento in oggetto, rendendola edotta della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della stessa ed allegando copia della sopra citata Relazione Istruttoria;
CONSIDERATO che in tale fase del procedimento la Investimenti e Sviluppo S.p.A. non ha presentato ulteriori deduzioni;
VISTA la Relazione per la Commissione dell'8 ottobre 2007, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie valutazioni conclusive nei termini di seguito indicati:
A) relativamente ai fatti:
- è documentalmente provata, oltre che pacificamente ammessa dalla Società interessata, la tardiva diffusione dei comunicati mensili per i mesi di giugno, luglio e agosto 2006 avvenuta, per i primi due, in data 15 settembre e per il terzo in data 10 ottobre 2006, anziché, rispettivamente, entro il 31 luglio, il 31 agosto ed il 30 settembre;
- la tardiva diffusione dei comunicati mensili richiesti dalla Consob costituisce violazione della disciplina prevista dall'art. 114, comma 5, del d.lgs. n. 58/98;
- le deduzioni formulate dalla Società non si ritengono idonee a rimuovere i fatti contestati, in quanto:
la ricorrenza di situazioni organizzative "straordinarie", costituite nel caso di specie dalla situazione di crisi della Società all'epoca dei fatti e dal conseguente cambio della proprietà e del management, non valgono a giustificare il mancato assolvimento degli obblighi informativi mensili posti in capo alla Società medesima, atteso che tali obblighi informativi erano stati prescritti dalla Consob proprio avendo riguardo alla complessiva situazione societaria nel periodo cui si riferiscono i fatti oggetto di contestazione;
la presunta assenza di "danno in concreto" per gli investitori non può assurgere a valida esimente, atteso che la normativa in materia di informativa societaria di cui all'art. 114 del d.lgs. n. 58/98 e relativi provvedimenti attuativi è funzionale alla tutela di un "bene" (la corretta e tempestiva informativa degli investitori e del mercato) che viene leso per il solo fatto che i soggetti a ciò tenuti non provvedano con le modalità e nei termini prescritti; ciò, senza che assuma rilevanza la eventuale sussistenza anche di un danno in concreto che, ove sussistente, rappresenta circostanza aggravante rilevante ai soli fini della quantificazione della sanzione;
B) relativamente alla misura delle sanzioni, tenuto conto:
- che, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del d.lgs. n. 58/98, la Consob può richiedere agli emittenti quotati che "siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico";
- che, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del d.lgs. n. 58/98, la violazione dell'art. 114, comma 5, del d.lgs. n. 58/98 è sottoposta a sanzione amministrativa pecuniaria, la cui misura è determinata tra un minimo di € 5.000,00 e un massimo di € 500.000,00;
- che, avuto riguardo alle evidenze in atti, le predette violazioni si ritengono ascrivibili alla Società a titolo di colpa, non essendo emerso un intento elusivo della normativa di che trattasi;
- che la diffusione dei comunicati in oggetto è stata comunque effettuata, ancorché con ritardo rispetto ai termini prescritti, con la seguente tempistica e modalità:
quanto al comunicato relativo al mese di giugno 2006, il giorno 15 settembre 2006 (invece del 31 luglio 2006), previo sollecito della Consob;
quanto al comunicato relativo al mese di luglio 2006, il giorno 15 settembre 2006 (invece del 31 agosto 2006), previo sollecito della Consob;
quanto al comunicato relativo al mese di agosto 2006, il giorno 10 ottobre 2006 (invece del 30 settembre 2006), spontaneamente da parte della Società;
ha proposto l'applicazione, nei confronti della Investimenti e Sviluppo S.p.A., delle seguenti sanzioni amministrative:
1) € 10.000,00, in relazione alla mancata diffusione, entro il termine prescritto, del comunicato relativo al mese di giugno 2006;
2) € 8.000,00 in relazione alla mancata diffusione, entro il termine prescritto, del comunicato relativo al mese di luglio 2006;
3) € 5.000,00 in relazione alla mancata diffusione, entro il termine prescritto, del comunicato relativo al mese di agosto 2006;
per un importo complessivo di € 23.000,00;
ESAMINATI gli atti del procedimento e ritenuto di condividere quanto rappresentato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative nella predetta Relazione dell'8 ottobre 2007 in merito alla qualificazione dei fatti e alla quantificazione delle sanzioni da applicare nel caso di specie;
D E L I B E R A:
Nei confronti della Investimenti e Sviluppo S.p.A., con sede in Milano, Via Statuto, n. 2/4, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
1) € 10.000,00, in relazione alla mancata diffusione, entro il termine prescritto, del comunicato relativo al mese di giugno 2006;
2) € 8.000,00 in relazione alla mancata diffusione, entro il termine prescritto, del comunicato relativo al mese di luglio 2006;
3) € 5.000,00 in relazione alla mancata diffusione, entro il termine prescritto, del comunicato relativo al mese di agosto 2006;
per un importo complessivo di € 23.000,00, del quale è contestualmente ingiunto il pagamento.
[…omissis…]
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
Roma, 16 ottobre 2007