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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27693 - pubb. 13/07/2022
Obbligo informativo a carico dell'intermediario nel caso di negoziazione diretta per conto del cliente
Cassazione civile, sez. I, 05 Maggio 2022, n. 14208. Pres. De Chiara. Est. Falabella.
Intermediazione finanziaria - Negoziazione per conto del cliente - Obblighi informativi - Sussistenza - Contenuto - Segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza - Sufficienza - Esclusione - Informazione sullo specifico prodotto finanziario - Necessità - Fattispecie
In tema di intermediazione finanziaria, l'obbligo informativo a carico dell'intermediario sussiste, anche al di fuori di una negoziazione diretta in contropartita, nel caso di negoziazione diretta per conto del cliente, rientrando tale operazione a pieno titolo tra "i servizi e attività di investimento" di cui all'art. 1,comma 5, lett. b) T.U.F. La violazione di tale obbligo non può ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto adempiuto l'obbligo informativo da parte della banca per il servizio di consulenza finanziaria prestata al cliente per l'acquisto di obbligazioni Lehman Brothers, sulla base della sottoscrizione da parte di questo di un ordine di acquisto nel quale era evidenziata la non adeguatezza dell'investimento, ritenendo che nella specie, trattandosi di operazione autonomamente richiesta dal cliente, non fosse dovuta alcuna valutazione sull'appropriatezza dell'investimento, né alcuna informazione sullo specifico prodotto finanziario). (massima ufficiale)
Il testo integrale
Obbligo informativo a carico dell'intermediario nel caso di negoziazione diretta per conto del cliente
Cassazione civile, sez. I, 05 Maggio 2022, n. 14208. Pres. De Chiara. Est. Falabella.
Intermediazione finanziaria - Negoziazione per conto del cliente - Obblighi informativi - Sussistenza - Contenuto - Segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza - Sufficienza - Esclusione - Informazione sullo specifico prodotto finanziario - Necessità - Fattispecie
In tema di intermediazione finanziaria, l'obbligo informativo a carico dell'intermediario sussiste, anche al di fuori di una negoziazione diretta in contropartita, nel caso di negoziazione diretta per conto del cliente, rientrando tale operazione a pieno titolo tra "i servizi e attività di investimento" di cui all'art. 1,comma 5, lett. b) T.U.F. La violazione di tale obbligo non può ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto adempiuto l'obbligo informativo da parte della banca per il servizio di consulenza finanziaria prestata al cliente per l'acquisto di obbligazioni Lehman Brothers, sulla base della sottoscrizione da parte di questo di un ordine di acquisto nel quale era evidenziata la non adeguatezza dell'investimento, ritenendo che nella specie, trattandosi di operazione autonomamente richiesta dal cliente, non fosse dovuta alcuna valutazione sull'appropriatezza dell'investimento, né alcuna informazione sullo specifico prodotto finanziario). (massima ufficiale)
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