mauro1969
Forumer attivo
a me piace chiamarla flessibilità.
secondo me è impossibile definire a priori dei limiti temporali assoluti. non credo sia solo un problema del ch 11, guardando superficialmente il funzionamento giudiziario in generale, compreso il nostro ordinamento...
nel tentativo di digerire il pranzo domenicale da amici, riprendo il filo: in realtà nel ns ordinamento ci sono termini temporali abbastanza inflessibili; termini per insinuazione, per opporsi ai crediti non accettati, ecc...poi però suppliamo alla perentorietà con la geniale soluzione dello sdoppiamento della notifica; io non sono un genio del diritto, anzi sono tendente al pratico forse perché faccio molto contenzioso e poca teoria, per cui tali soluzioni le apprezzo poco.