mauro1969
Forumer attivo
a me piace chiamarla flessibilità.
secondo me è impossibile definire a priori dei limiti temporali assoluti. non credo sia solo un problema del ch 11, guardando superficialmente il funzionamento giudiziario in generale, compreso il nostro ordinamento...![]()
nel tentativo di digerire il pranzo domenicale da amici, riprendo il filo: in realtà nel ns ordinamento ci sono termini temporali abbastanza inflessibili; termini per insinuazione, per opporsi ai crediti non accettati, ecc...poi però suppliamo alla perentorietà con la geniale soluzione dello sdoppiamento della notifica; io non sono un genio del diritto, anzi sono tendente al pratico forse perché faccio molto contenzioso e poca teoria, per cui tali soluzioni le apprezzo poco.