Comunicazione e diffusione illecita di dati personali
L'
articolo 167-bis prevede un reato del tutto nuovo, e punisce la comunicazione e la diffusione di dati personali oggetto di
trattamento su larga scala, al fine di trarre
profitto per sé o altri ovvero al fine di arrecare
danno. La comunicazione o la diffusione devono riguardare un
archivio automatizzato di dati personali o una sua parte sostanziale, contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala. Il reato si configura solo se la diffusione o la comunicazione dei dati avviene in
violazione di specifiche e limitate disposizioni normative, per lo più applicabili a soggetti che trattano dati professionalmente o per obbligo di legge, cosa che limiterà l'applicabilità della norma.
La nozione di "
archivio automatizzato" non è definita, per cui dovrà essere ricavata altrove. In base al GDPR "archivio" è "
qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico".
Questo reato ha come elemento caratterizzate il
trattamento su larga scala(
vedi DPO), concetto già introdotto dal regolamento e sostanziato dai pareri del Working Party art. 29 (oggi
European Data Protection Board). L’attuazione della norma penale potrebbe creare problemi di tassatività essendo il concetto estraneo alla normativa criminale.
La pena è la reclusione da 1 a 6 anni, ma anche qui, se per lo stesso fatto è applicata anche una sanzione amministrativa la pena è diminuita.
Acquisizione fraudolenta di dati personali
L'
articolo 167-ter prevede il reato di acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di
trattamento su larga scala, e quindi punisce chi acquisisce con
mezzi fraudolenti un
archivio automatizzato, o una sua parte sostanziale, contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala al fine di trarne profitto o di arrecare danno ad altri. La pena è fino a 4 anni. Anche qui vi è come elemento caratterizzante il
trattamento su larga scala.
False attestazioni al Garante. Interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante
L'
articolo 168 del Codice punisce chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi all'
Autorità Garante, dichiari o attesti falsamente notizie o circostanze o produca atti o documenti falsi.
Il comma 2 prevede una nuova fattispecie di reato, punendo anche chi cagiona intenzionalmente un'interruzione o turbi la regolarità di un procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti da questi svolti.