vi lascio una chicca:
6. CONSIDERAZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI AIUTI ALLA LIQUIDAZIONE
6.1. Principi generali
65.
Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'uscita dal mercato di operatori non efficienti, consentendo nel contempo che il processo di uscita abbia luogo in maniera ordinata in modo da tutelare la stabilità finanziaria. L'ipotesi della liquidazione ordinata di un ente creditizio in difficoltà dovrebbe sempre essere presa in considerazione qualora l'ente non possa ripristinare in modo credibile la redditività a lungo termine.
66.
La Commissione riconosce che, a causa delle specificità degli enti creditizi e in assenza di meccanismi che consentano la risoluzione degli enti creditizi senza minacciare la stabilità finanziaria, potrebbe non essere possibile procedere alla liquidazione di un ente creditizio secondo le procedure di insolvenza ordinarie. Per questo motivo, le misure statali volte a sostenere la liquidazione di enti creditizi in dissesto possono essere considerate aiuti compatibili a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui al punto 44.
67.
L'obiettivo della liquidazione ordinata deve essere la cessazione delle attività in difficoltà dell'ente creditizio entro un periodo di tempo limitato. Questo significa che non può essere intrapresa alcuna nuova attività che implichi terze parti. Ciò non impedisce tuttavia l'esecuzione delle attività esistenti se così facendo si riducono i costi di liquidazione. La liquidazione deve inoltre essere finalizzata il più possibile alla vendita di rami dell'attività o di attivi mediante un processo concorrenziale. La procedura di liquidazione ordinata prevede che il ricavato dell'eventuale vendita di attivi contribuisca al pagamento dei costi di liquidazione.
68.
Gli Stati membri possono scegliere una serie di strumenti per l'organizzazione della liquidazione di enti creditizi in difficoltà. Tutte le misure di aiuto di Stato a sostegno di tale liquidazione devono essere conformi ai principi illustrati ai punti da 69 a 82.
6.2. Condizioni per l'autorizzazione degli aiuti alla liquidazione
69.
Gli Stati membri devono fornire un piano per la liquidazione ordinata dell'ente creditizio.
70.
La Commissione valuterà la compatibilità delle misure di aiuto da attuare al fine di procedere alla risoluzione gli enti creditizi seguendo le stesse linee, mutatis mutandis, precisate alle sezioni 2, 3 e 4 della comunicazione sulla ristrutturazione relativamente agli aiuti alla ristrutturazione.
71.
Il carattere particolare della liquidazione ordinata determina le considerazioni esposte nei punti da 72 a 78.
6.2.1. Limitazione dei costi di liquidazione
72.
Gli Stati membri dovrebbero dimostrare che gli aiuti permettono l'effettiva liquidazione ordinata dell'ente creditizio, limitando l'importo degli aiuti al minimo necessario per mantenerlo in attività nel corso della liquidazione, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e nel rispetto delle disposizioni in materia di ripartizione degli oneri previste dalla presente comunicazione.
6.2.2. Limitazione delle distorsioni della concorrenza
73.
Per evitare indebite distorsioni della concorrenza, la fase di liquidazione dovrebbe essere limitata al periodo strettamente necessario per garantire il carattere ordinato dell'operazione.
74.
Finché continua ad operare, l'ente creditizio beneficiario non può competere attivamente sul mercato o svolgere alcuna nuova attività. Le sue operazioni devono essere limitate, in linea di principio, al proseguimento e al completamento delle attività in corso per i clienti esistenti. Qualsiasi nuova attività che riguardi clienti esistenti deve essere limitata alla modifica di clausole di contratti esistenti e alla ristrutturazione di prestiti esistenti, a condizione che tali cambiamenti migliorino il relativo valore attuale netto degli attivi.
75.
La politica dei prezzi dell'ente creditizio da liquidare deve essere concepita in modo da incoraggiare i clienti a trovare alternative interessanti.
76.
Qualora sia necessaria una licenza bancaria, ad esempio per una «rump bank» o per un ente temporaneo costituito con il solo scopo della liquidazione ordinata di un ente creditizio («banca ponte»), questa deve essere limitata alle attività strettamente necessarie per la liquidazione. L'autorizzazione bancaria dovrebbe essere revocata il prima possibile dall'autorità di vigilanza competente.
6.2.3. Condivisione degli oneri
77.
Nel contesto di una liquidazione ordinata, è necessario far in modo di
ridurre al minimo il cosiddetto rischio morale, in particolare evitando la concessione di aiuti aggiuntivi a beneficio degli azionisti e dei creditori subordinati. I crediti degli azionisti e dei creditori subordinati non devono pertanto essere trasferiti ad alcuna attività economica che continui ad essere svolta.
78.
Le disposizioni di cui alle sezioni 3.1.2 e 3.1.3 devono essere osservate mutatis mutandis.
6.3. Vendita di un ente creditizio nel corso della procedura di liquidazione ordinata
79.
La vendita di un ente creditizio nel corso di una procedura di liquidazione ordinata potrebbe comportare aiuti di Stato a favore dell'acquirente, a meno che la vendita non venga organizzata sulla base di una procedura di gara aperta, concorrenziale e non soggetta a condizioni e che gli attivi non siano venduti al miglior offerente. Tale procedura di gara concorrenziale dovrebbe, se del caso, consentire la vendita di parti dell'ente a offerenti diversi.
80.
In particolare, al momento di determinare se vi è un aiuto a favore dell'acquirente dell'ente creditizio o di parti di esso, la Commissione valuterà se:
a)
il processo di vendita è aperto, incondizionato e non discriminatorio;
b)
la vendita avviene a condizioni di mercato;
c)
l'ente creditizio (o il governo, in funzione della struttura scelta) massimizza il prezzo di vendita delle attività e passività interessate.
81.
Se constata l'esistenza di aiuti a favore dell'acquirente, la Commissione valuterà la compatibilità di tali aiuti separatamente.
82.
Qualora vengano concessi aiuti a favore dell'attività economica oggetto della cessione (anziché all'acquirente di tale attività), la compatibilità di detti aiuti sarà oggetto di un esame individuale alla luce della presente comunicazione. Qualora il processo di liquidazione comporti la vendita di un soggetto economico che detiene una quota di mercato significativa, la Commissione valuterà la necessità di adottare misure per limitare le distorsioni di concorrenza derivanti dall'aiuto a favore di tale soggetto economico e verificherà la redditività del soggetto risultante dalla vendita. Nella sua valutazione della redditività, la Commissione prenderà in debita considerazione le dimensioni e la forza dell'acquirente in rapporto alle dimensioni e alla forza dell'attività acquisita.
6.4. Condizioni per l'autorizzazione di regimi di liquidazione ordinata
83.
L'attuazione da parte degli Stati membri di sistemi predisposti per i casi di enti creditizi in sofferenza può comprendere la possibilità di concedere aiuti per consentire la liquidazione ordinata di tali enti, limitando nel contempo gli effetti di ricaduta negativi sul settore e sull'economia nel suo insieme.
84.
La Commissione ritiene che possano essere approvati regimi di aiuto per la liquidazione di enti creditizi di dimensioni limitate (24), a condizione che siano concepiti in modo da garantire il rispetto delle disposizioni in materia di condivisione degli oneri da parte di azionisti e creditori enunciate al punto 44 e da eliminare il rischio morale e altre riserve in materia di concorrenza.
85.
La compatibilità di detti regimi verrà valutata sulla base delle condizioni di cui alla sezione 3. Nel notificare il regime di aiuti alla Commissione, gli Stati membri devono pertanto fornire informazioni dettagliate sul processo e sulle condizioni per gli interventi a favore degli enti beneficiari.
86.
Poiché il grado in cui la concorrenza è falsata può variare in funzione della natura dell'ente beneficiario e del suo posizionamento sul mercato, può essere necessaria una valutazione individuale per garantire che il processo non dia luogo a indebite distorsioni della concorrenza. Le misure di aiuto concesse a norma di un regime approvato a favore di enti creditizi con attivi complessivi superiori a 3 000 milioni di EUR devono pertanto essere notificate individualmente per richiedere la relativa approvazione.
6.5. Controllo
87.
Gli Stati membri devono presentare relazioni periodiche, almeno su base annuale, sul funzionamento di qualsiasi regime autorizzato conformemente alle disposizioni della sezione 6.4. Tali relazioni devono fornire anche informazioni per ogni ente creditizio da liquidare ai sensi della sezione 6.4.
88.
Onde consentire alla Commissione di monitorare i progressi del processo di liquidazione ordinata e i suoi effetti sulla concorrenza, gli Stati membri devono presentare relazioni periodiche (almeno su base annuale) sull'andamento del processo di liquidazione di ciascuna banca in liquidazione e una relazione finale al termine della procedura di liquidazione. In alcuni casi possono essere nominati un fiduciario incaricato del controllo e/o un fiduciario incaricato della cessione in modo da garantire il rispetto di eventuali condizioni e obblighi su cui si basa l'autorizzazione dell'aiuto.
direttamente dalla solita 2013:
C_2013216IT.01000101.xml
ps me l'ha fatta notare il mitico Maxolone