consiglio una lettura attenta a chi avesse rapporti all`estero
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L'OPINIONE – Svizzera, USA e segreto bancario
Una forzatura che potrebbe avere pesanti conseguenze
Marco Bernasconi e Donatella Ferrari *
L’assistenza amministrativa tra la Svizzera e gli USA è stabilita dall’art. 26 della rispettiva convenzione volta ad evitare la doppia imposizione internazionale dei redditi e della sostanza, e in particolare dell’Accordo amichevole del 23.1.2003.
Sulla base di questi ordinamenti legislativi internazionali la Svizzera si è impegnata di mettere a disposizione informazioni, anche bancarie, a favore degli USA in caso di frode fiscale e comportamenti analoghi. Ora, se il delitto di frode fiscale è facilmente definibile, i comportamenti analoghi possono dare adito ad una serie di interpretazioni anche molto diverse tra di loro. Al fine di concertare una linea comune di applicazione concreta i due Stati hanno pattuito un accordo amichevole che prende in esame 14 casi, la gran parte dei quali, a nostro modo di vedere, riguardano delitti o truffe fiscali, mentre taluni altri si situano in una zona grigia tra la truffa e la semplice contravvenzione. Secondo le informazioni che sono state desunte nella giornata di ieri, l’autorità fiscale americana ha chiesto, lo scorso anno, sulla base di questi accordi, all’Amministrazione federale delle contribuzioni, di trasmettere le informazioni, anche bancarie, riguardanti contribuenti che avrebbero commesso una frode fiscale o delitti analoghi in USA (tax fraud and the like). Non sappiamo se l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha già adottato una decisione per alcuni o per tutte le richieste di collaborazione presentate dagli USA. Nelle more di una decisione, gli USA hanno trovato un accordo con UBS per evitare l’apertura di un procedimento penale in America che avrebbe potuto comportare anche il ritiro della licenza. Questo compromesso extragiudiziale prevede il versamento di 780 mio di dollari e la trasmissione dei dati bancari riguardanti 250 contribuenti per i quali era stata chiesta l’assistenza amministrativa alla Svizzera.
La trasmissione dei dati dei clienti è stata autorizzata dalla FINMA sulla base degli articoli 25 e 26 della legge federale sulle banche. Senza entrare nel merito di questa decisione si deve rilevare che i dati riguardanti i clienti oggetto della richiesta di assistenza amministrativa sarebbero stati divulgati, almeno sembra, prima che la procedura in Svizzera sia stata conclusa. Di conseguenza quanto è stato convenuto sulla base degli ordinamenti internazionali vigenti tra USA e Svizzera potrebbe aver subito nel caso in ispecie per lo meno una notevole forzatura, poiché non è dato di sapere se la procedura a tutela del contribuente ha potuto essere integralmente salvaguardata o meno.
La decisione adottata ieri dalla FINMA, come era facilmente prevedibile, ha fatto immediatamente scuola tanto è vero che la Commissione europea richiede un trattamento identico per gli Stati UE che dovessero presentare una richiesta analoga alla Svizzera.
È possibile che l’ingegneria fiscale messa in atto dalla Svizzera per tutelare il segreto bancario possa incontrare gravi ostacoli nell’immediato futuro e a medio termine. Infatti sinora la Svizzera ha accettato di scambiare informazioni anche bancarie a livello amministrativo con gli USA e l’UE solo in caso di delitti o comportamenti analoghi ai delitti, ma ha sempre escluso di concedere l’assistenza amministrativa in caso di semplice contravvenzione fiscale. Ora l’incertezza derivante dall’indicazione dei 14 casi riguardanti i comportamenti analoghi alla frode consegnati nell’Accordo amichevole del 23.1.2003 con gli USA, il mancato rispetto della procedura prevista da questi ordinamenti internazionali con gli USA nel caso di specie e le richieste immediatamente presentate dall’UE, potrebbero compromettere definitivamente la politica seguita sinora dalla Svizzera in questo contesto.
Quale segno premonitore va letta la richiesta formulata dall’UE al Liechtenstein di ottenere informazioni anche in caso di semplice sottrazione fiscale. * Professori SUPSI