anche perche "se" fosse reato , sarebbero anche loro complici x favoreggiamento di diffusione di dati di pubblico dominio
Le
banche dati sono tutelate dalla legge sul diritto d'autore, ai sensi del'D. lgs. 6 maggio
1999, n. 169
[36] attuativo della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati, e sono definite come “raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo” (art. 2 n. 9 L. 633/41).
Le modifiche alla LDA introducono al Capo IV del Titolo I la sezione VII (
Banche di dati), che si apre con l'articolo 64-quinquies; alla legge viene aggiunto anche il Titolo II-BIS
Disposizioni sui diritti del costitutore di una banca di dati – Diritti ed obblighi dell'utente.
I database sono tutelati sia come opere dell'ingegno di carattere creativo (art. 1.2 L. 633/41), sia come bene prodotto grazie a rilevanti investimenti di denaro, tempo o lavoro, "indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti" (art. 102-bis.3 L. 633/41).
Nel primo caso agisce il diritto d'autore, il creatore della raccolta è il titolare delle facoltà esclusive di natura patrimoniale e morale limitatamente all'opera,
non al contenuto, poiché "
la tutela delle banche dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto" (art. 2 n.9 L. 633/41).