Fonte il sole 24 ore di oggi
PAGINA A CURA DI
Maximilian Cellino
Gianfranco Ursino
«Una piccola patrimoniale». Il vice ministro dell'economia, Vittorio Grilli, non si è certo nascosto e nella Conferenza stampa di presentazione della Manovra ha utilizzato la definizione più calzante per il nuovo regime che regola l'imposta di bollo sugli strumenti finanziari. Via il «super-bollo» tanto criticato introdotto soltanto lo scorso luglio dal governo Berlusconi, arriva un prelievo proporzionale (0,10% annuo dal 2012 e 0,15% a decorrere dal 2013) sul valore – e qui sta l'altra grande novità introdotta – di tutti i prodotti finanziari e non soltanto su quelli che obbligatoriamente devono essere inclusi in quel grande contenitore che è il deposito titoli.
Cosa cambia
«Perché il possesso di titoli e obbligazioni deve essere tassato mentre fondi comuni o polizze che magari investono negli stessi strumenti sfuggono invece al prelievo?». L'anomalia segnalata da quanti a suo tempo criticavano in maniera aspra il meccanismo del bollo viene superata dalla norma contenuta della bozza di finanziaria. L'intendimento del Governo, così come presentato in Conferenza stampa, è quello di colpire tutti gli strumenti di investimento finanziario, compresi i fondi (con eccezione di quelli pensione e sanitari) e le polizze che non potranno più sottrarsi all'imposta, in quello che si potrebbe definire una sorta di allineamento fiscale fra i vari prodotti finanziari.
Ma le novità non finiscono qui, perché con le nuove norme andrà in pensione il meccanismo del super-bollo ideato dall'allora ministro Giulio Tremonti, che da alcuni era stato addirittura definito una sorta di «patrimoniale inversa»: nonostante l'introduzione di un certo grado di progressività con il rincaro dell'imposta per i dossier del valore superiore ai 50mila euro (fino a 1.100 euro per quelli oltre ai 500mila euro dal 2013), chi aveva patrimoni meno elevati finiva comunque per pagare proporzionalmente meno. L'introduzione di un'aliquota sul valore dello strumento sana adesso quest'anomalia. O almeno lo fa in parte, perché la bozza di decreto prevede un valore minimo annuo comunque da versare (i «consueti» 34,20 euro) e anche un «tetto» massimo, fissato a quota 1.200 euro: in pratica per patrimoni superiori a 1,2 milioni di euro (e a 800mila euro dal 2013), così come per quelli inferiori a 34.200 euro (22.800 dal 2013) il prelievo sarà lo stesso.
Il funzionamento
Nella pratica, l'imposta non sarà più applicata sul vecchio dossier titoli, ma avrà come oggetto le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti di investimento, quelle inviate da banche o altro intermediario finanziario con cadenza periodica differente (mensile, trimestrale o più spesso annuale).
Base di calcolo del prelievo, e anche questa è una novità significativa, sarà il valore di mercato dello strumento. Finora per determinare il valore della giacenza sul dossier titoli veniva utilizzato in prima battuta, dove esistente, il valore nominale o di rimborso dei singoli strumenti. Adesso con la nuova impostazione contenuta nella manovra si passa a un più equo valore di mercato che spazza via tutta una serie di anomalie: dal consentire di schivare il maxi-bollo a chi detiene più di 2milioni di euro di azioni Tod's (solo per citare il caso più estremo tra le società quotate a Piazza Affari), all'applicare per contro il «super-bollo» ai detentori di titoli finiti in default che sul mercato valgono quanto la carta straccia.
I nodi ancora da sciogliere
Oltre ai conti correnti e ai libretti di risparmio, non subiranno alcun aumento dell'imposta di bollo anche i conti deposito vincolati che, pur essendo offerti dalle banche come alternativa ai prodotti di investimento per gestire la liquidità, a livello contrattuale sono assimilati, nella loro forma più diffusa, ai contratti di deposito bancario. Rimane tuttavia da definire con precisione l'esatta cerchia di prodotti d'investimento su cui applicare la nuova imposta di bollo. Nella formulazione dell'articolo 19 del decreto si fa riferimento a una nozione di strumento finanziario molto più ampia di quella prevista nel Testo unico della Finanza (Tuf). Non solo quindi azioni, obbligazioni, certificati di deposito, titoli di Stato, derivati, fondi comuni mobiliari e immobiliari che sono elencati nel Tuf, ma anche i buoni fruttiferi postali, le polizze e i pronti contro termine. Per avere la conferma definitiva occorrerà tuttavia attendere le precisazioni che, come di consueto, arriveranno in ordine di tempo dalla relazione tecnica di accompagnamento alla manovra, dai decreti attuativi e dalle circolari emanate ad hoc dell'Agenzia delle Entrate.
Come cambia l'imposta di bollo sul deposito titoli con la manovra
PRIMA
DOPO
A quali prodotti si applica?
Fino all'intervento della Manovra ora all'esame del parlamento, l'imposta di bollo si applicava direttamente al deposito titoli e riguardava quindi tutti gli strumenti in esso obbligatoriamente compresi: azioni, obbligazionari, Etf, certificati di investimento, etc.
L'ambito di applicazione della nuova imposta di bollo si estende a tutti gli strumenti finanziari, anche a quelli non soggetti a obbligo di deposito. Sono quindi compresi anche i fondi comuni di investimento, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari.
Come viene calcolata?
A ciascun deposito si applicava un'imposta di 34,20 € indipendentemente dal valore delle attività contenute. La Manovra di luglio aveva introdotto maggiorazioni a partire da depositi superiori a 50mila € (con un massimo di 1.100 € oltre 500mila).
Il prelievo diventa proporzionale al valore degli strumenti finanziari detenuti dagli investitori. La bozza della Manovra al momento all'esame del Parlamento fissa l'aliquota allo 0,1% annuo per il 2012 e allo 0,15% annuo a decorrere dal 2013.
Come si determina
il valore degli strumenti
su cui applicare l'imposta?
Veniva preso in considerazione il valore nominale o di rimborso del titolo (il primo se questi differiscono fra loro). Nel caso in cui il titolo non presentava né un valore di emissione né un valore di rimborso si teneva conto del valore di acquisto del titolo stesso.
Per ogni esemplare viene utilizzato il valore di mercato oppure, ma solo in mancanza di questo, sul valore nominale o di rimborso dello strumento. Non è ancora chiaro se l'aliquota si applicherà sul valore rilevato alla fine del periodo di rendicontazione o su un valore medio.
Esistono esenzioni
e massimali?
Non erano soggette all'imposta di bollo le comunicazioni relative ai depositi di titoli dematerializzati il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca fosse pari o inferiore a 1.000 euro.
L'imposta dovuta sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari è dovuta nella misura minima di 34,20 euro annui (il valore del «vecchio» bollo sul dossier titoli) e nella misura massima di 1.200 euro (100 euro in più rispetto al precedente «tetto»).
IN SINTESI
L'ESTENSIONE
L'imposta di bollo viene applicata su tutti gli strumenti finanziari, indipendentemente dal fatto che siano o meno inclusi nel deposito titoli. Ai titoli e alle obbligazioni (finora oggetto di prelievo) si aggiungono quindi altri prodotti quali i fondi comuni di investimento.
LA PROPORZIONALITÀ
La nuova imposta di bollo sul dossier titoli viene calcolata in proporzione al valore di mercato degli strumenti finanziari detenuti e non più a scaglioni in base al valore del deposito. A partire dal gennaio 2012 verrà applicata un'aliquota dello 0,10%, mentre a decorrere dal 2013 il prelievo salirà allo 0,15%.