iguanito
Forumer storico
per il 2011 si applicheranno le disposizioni della manovra di giugno.Art. 19
Disposizioni in materia di imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari
nonché su valori “scudati”
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter è sostituito dal
seguente:
0,1 per cento annuo per il 2012
0,15 per cento a decorrere dal 2013
scusate, ma per il 2011? come sarà calcolato il bollo?