IMPOSTA DI BOLLO E DEPOSITO TITOLI
L'imposta di bollo si chiama tecnicamente tassa ad atto; essa colpisce l'atto in sè, cioà la comunicazione che la banca fa al cliente riguardante l'ammontare del deposito titoli. Per cui non esiste al mondo che essa possa commisurarsi al valore massimo che il deposito ha raggiunto nel corso del trimestre (o mese, anno, semestre che sia), ma secondo quanto riportato dalla tariffa DEL 1992, va commisurata a quello che è l'ammontare complessivo del deposito al momento DELL'EMISSIONE DELL'ATTO. Questo dev'essere ben chiaro ( e lo è leggendo la normativa).
Del resto, se così non fosse e ai fini della sua determinazione si dovesse tenere conto dell'ammontare massimo che il deposito ha raggiunto nel periodo di tempo considerato (mese, trimestre, semestre o anno), verrebbe automaticamente snaturata la natura dell'imposta e saremmo in presenza di UNA IMPOSTA PATRIMONIALE PROPRIAMENTE DETTA, perchè andrebbe a colpire il valore che IL PATRIMONIO DEL SOGGETTO ha raggiunto in un dato periodo di tempo.
Ma così non è perchè, ripeto ancora, ciò che rileva è solo ed unicamente L'ATTO DI RIFERIMENTO, cioè la comunicazione della banca al cliente che avviene all'ultimo giorno del periodo considerato; pertanto è a quel momento che occorre riferirsi per determinarne l'ammontare.
Tutto ciò è assolutamente indiscutibile e qualsiasi fiscalista o commercialista anche alle prime armi ve lo potrà confermare.
Poi, siccome in italia tutto è possibile, per poter addivenire ad un sistema di tassazione che fa riferimento al max raggiunto nel trimestre dovrebbero modificare la normativa ma significherebbe, ripeto, introdurre una patrimoniale che nulla ma proprio nulla ha a che vedere con l'imposta di bollo.