TISCALI NEWS >>> 2003

da http://www.cellulari.it/html/arcmagazinedet.asp?IDsez=7&IDarticolo=5074
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Unbundling, Telecom propone un taglio al listino di 8,3 euro
15 Aprile 2003

Un canone per l'ultimo miglio per le linee Adsl è equiparato alla linea voce, con un taglio del 23% alle tariffe attuali, pari a 8,3 euro mensili per l'affitto appunto di una linea voce e adsl. E’ questa la proposta di Telecom Italia per l'unbundling nel listino 2003 inviato all'Autorità per le comunicazioni.
A confermarlo è stato il direttore Affari regolamentari di Telecom Italia Domestic Wireline, Sergio Fogli.
«È il valore più basso in Europa dopo la Danimarca», ha detto intervenendo ad un convegno dell'Anuit, Associazione nazionale utenti telecomunicazioni. Nel sottolineare la sempre maggiore liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni in Italia, Fogli ha spiegato che, al 31 marzo, erano già 217 mila le linee in unbundling. Per quanto riguarda la carrier pre-selection, i clienti sono a quota 3,5 milioni.
Per quanto attiene invece internet veloce, la quota di centrali che Telecom ha già predisposto per l'Adsl è pari a 2.500: raggiungono, ha detto Fogli, il 75% degli internet users.
Sono già 217mila le linee già cedute da Telecom Italia in unbundling al 31 marzo.

Ma Wind boccia la proposta per l'ultimo miglio presentata da Telecom. «Secondo noi - ha infatti affermato il direttore generale Corrado Sciolla senza specificare quale sarebbe il prezzo ritenuto congruo - il valore giusto è significativamente inferiore e speriamo che l'Authority agisca come ha fatto finora per aumentare la liberalizzazione».
Il manager tuttavia, a margine del convegno dell'Anuit, ha sottolineato la soddisfazione di Wind per la decisione di Telecom di equiparare il costo della linea a quello dell'Adsl: «Circa il 30% di coloro che scelgono l'unbundling - ha concluso - ci chiede l'Adsl».
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Saluti da High Tech
 
da http://it.news.yahoo.com/030416/20/29693.html
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Tiscali: lascia Mario Rosso che diventa a.d. dell'Ansa
Di Radiocor
Mercoledì 16 Aprile 2003, 18:17

Radiocor - Milano, 16 apr - Da fine maggio Mario Rosso, attuale general manager di Tiscali Italia, lascera' la societa' e diventera' amministratore delegato dell'Ansa. Oggi Rosso e' stato cooptato dal cda dell'Ansa e verra' proposto per la carica di a.d. nel corso della prossima riunione del consiglio. In attesa di nominare un successore, il ruolo di general manager di Tiscali, verra' ricoperto ad interim da Renato Soru.
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Saluti da High Tech
 
Finalmente Tiscali lancia le offerte flat per chi naviga a 56.6k....

da http://point.tiscali.it/
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17.04.2003

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Saluti da High Tech
 
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Tiscali usera' il Wi-Fi di Freestation
Di www.Portel.it - Il Portale della Telefonia
Lunedì 28 Aprile 2003, 7:00

Tiscali e Freestation, entrambe abilitate alla sperimentazione Wi-Fi, hanno siglato un accordo di collaborazione per sperimentare e offrire in tutta Italia la navigazione attraverso una rete di oltre 1000 Hot Spot. I punti di accesso sono collocati in luoghi pubblici quali aeroporti, stazioni ferroviarie, centri commerciali, alberghi e università.

Freestation, controllata da TC Sistema, dal 18 Febbraio scorso è passata alla fase operativa della sperimentazione Wi-Fi attivando i dispositivi di trasmissione presenti nei 420 Totem dislocati attualmente presso il polo universitario di Tor Vergata (Roma), in alcune tra le più importanti stazioni ferroviarie, in alberghi e stazioni di rifornimento sul territorio nazionale.

In base all'accordo Tiscali, a partire da maggio, personalizzerà con il proprio brand le postazioni della rete di Freestation (che entro 12 mesi da oggi installerà 1000 Totem/Hot Spot su tutto il territorio nazionale), e le collegherà alla propria rete Internet in modalità broadband offrendo così agli utenti la possibilità di navigare in modalità Wi-Fi dalle postazioni.

Tutti gli utenti Tiscali saranno invitati via email a partecipare alla sperimentazione secondo le modalità stabilite dal Ministero delle Comunicazioni. Coloro che vorranno aderire potranno registrarsi online sul portale Tiscali e, una volta ricevuta la conferma di registrazione, collegarsi a Internet da tutti i luoghi pubblici in cui sarà presente una postazione Tiscali Wi-Fi by Freestation. Il collegamento sarà possibile con PC notebook, PC palmari e telefoni cellulari evoluti abilitati alla connessione Wi-Fi, in un raggio massimo di 70 metri dall'Hot Spot.

"L'accordo con Freestation - ha dichiarato Mario Mariani, SVP Business Development Tiscali Corporate - rappresenta per Tiscali il primo di una serie di importanti passi per il rapido sviluppo di una rete capillare di punti di accesso Wi-Fi in tutta Italia."

" L'accordo raggiunto è di straordinaria importanza sia per la nostra azienda, chiamata a un importante sforzo tecnologico e produttivo, sia per il decollo in Italia del business dei servizi d'accesso a Internet su radiofrequenza che beneficeranno sicuramente di un grande impulso grazie al coinvolgimento di un Gruppo internazionale come Tiscali" ha detto Maurizio Orlando, Amministratore Delegato Freestation.
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Saluti da High Tech
 
Salve,

DELIBERA AUTORITY TELECOMUNICAZIONI TAGLIO LISTINO TELECOM VERSO COMPETITORI.


la notizia non è giovanissima ma analizzandola insieme forse qualcuno potrebbe riuscire a valutare l'impatto sui prossimi fatturati della nostra tiscali.

La delibera è molto lunga, ma verso la fine ci sono i prezzi del nuovo listino Telecom.

Qualcuno conosce quelli vecchi?

Buona lettura.

http://www.agcom.it/provv/d_06_03_CIR.htm#5


Delibera n. 06/03/CIR

Offerte di servizi x-DSL all’ingrosso da parte della società Telecom Italia e modifiche all’offerta per accessi singoli in modalità flat

Pubblicata su questo Sito in data 17/04/03
In corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana




CAPO I - Interventi a carattere generale
Art. 1 - Comunicazione delle offerte x-DSL all’ingrosso
Art. 2 - Condizioni di offerta dei servizi x-DSL all’ingrosso (retail-minus)
Art.3 - Durata dei contratti di fornitura di servizi x-DSL all’ingrosso
Art.4 - Integrazione del Service Level Agreement (SLA) relativo a servizi x-DSL all’ingrosso

CAPO II – Offerta ADSL Wholesale ad accessi singoli in modalità flat di Telecom Italia
Art. 5 - Condizioni economiche di offerta
Art. 6 - Condizioni tecniche e procedurali
Art. 7 - Accessi con velocità downstream pari a 2 Mbit/s
Art. 8 - Entrata in vigore e modalità di migrazione

CAPO III – Disposizioni finali
Art. 9 - Disposizioni finali



L’AUTORITA’
NELLA seduta della Commissione Infrastrutture e Reti del 15 aprile 2003;

VISTA la direttiva del Consiglio 90/387/CEE, relativa alla "Istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni" (Open Network Provision - ONP);

VISTA la direttiva della Commissione 90/388/CEE, relativa alla "Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni";

VISTA la direttiva della Commissione 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni;

VISTA la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, sull’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

VISTA la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, sull’applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

VISTA la Direttiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (cd. Direttiva Accesso);

VISTA la Direttiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (cd. Direttiva Quadro);

VISTA la comunicazione della Commissione europea sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni. Quadro normativo, mercati rilevanti e principi (98/C 265/02), pubblicata nella GUCE C 265 del 22 agosto 1998;

VISTA la Raccomandazione della Commissione Europea relativa all’accesso disaggregato all’anello locale, del 25 maggio 2000, in GUCE 29 giugno 2000, L 156/44;

VISTO il Regolamento 2000/0185 (COD) adottato dal Parlamento e dal Consiglio europei in tema di unbundling del local loop il 5 dicembre 2000;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 8 aprile 2002, n. 59, recante "Disciplina relativa alla fornitura di accesso ad Internet";

VISTO il d.P.R. 19 settembre 1997 n. 318 "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" ed in particolare l'art. 6, comma 22;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103 "Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati di servizi di telecomunicazioni";

VISTO il d.P.R. 4 settembre 1995, n. 420 " Regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 25 novembre 1997, recante: "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 1997, n. 283, così come modificato dalla delibera dell'Autorità n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1997, n. 247 e dalla delibera dell’Autorità n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2000, n. 249;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 5 febbraio 1998 "Determinazioni dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 23 aprile 1998 recante: "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni"; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1998, n.133;

VISTA la propria delibera n. 1/CIR/98, "Valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 289 dell'11 dicembre 1998;

VISTA la delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, recante: "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato;

VISTA la delibera n. 407/99 del 21 dicembre 1999 recante "Autorizzazione provvisoria alla Telecom Italia S.p.A. per la fornitura di servizi di accesso ad Internet ad alta velocità basati sull'applicazione delle tecnologie ADSL";

VISTA la delibera 217/00/CONS recante "Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di accesso ad alta velocità basato sull'applicazione delle tecnologie ADSL di Telecom Italia di cui alla Delibera n. 407/99";

VISTA la propria delibera n. 2/00/CIR recante: "Linee guida per l’implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2000, n.73;

VISTA la delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 8 agosto 2000;

VISTA la propria delibera n. 10/00/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2000;

VISTA la propria delibera n. 13/00/CIR, - "Valutazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attività di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000;

VISTA la propria delibera 15/00/CIR del 21 dicembre 2000, "Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di canale virtuale permanente di cui all'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR: principi generali e applicazioni specifiche in relazione ai servizi commerciali x-DSL di Telecom Italia denominati ring e full business company", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 2001;

VISTA la propria delibera 3/01/CIR del 22 febbraio 2001, "Integrazione dell’art. 5, comma 1, della delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazioni generale l’accesso all’offerta wholesale del servizio di canale virtuale permanente";

VISTA la propria delibera 4/01/CIR del 22 febbraio 2001, "Valutazione della proposta di adempimento di Telecom Italia alle disposizioni della delibera 15/00/CIR";

VISTA la propria delibera n. 15/01/CIR, "Integrazione delle linee guida in materia di implementazione dell’accesso disaggregato a livello di rete locale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2001;

VISTA la propria delibera n. 18/01/CIR, "Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2001;

VISTA la propria delibera n. 25/01/CIR, "Disposizioni in merito all’introduzione nell’offerta di interconnessione di riferimento del servizio di raccolta su base forfetaria per il traffico Internet", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2002;

VISTA la propria delibera n. 4/02/CIR, "Valutazione e richiesta di modifiche dell’Offerta di Riferimento per l’anno 2001 di Telecom Italia", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.87 del 13 aprile 2002;

VISTA la propria delibera n. 5/02/CIR, " Valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di interconnessione forfettaria per accesso ad Internet di Telecom Italia di cui alla delibera n. 25/01/CIR ", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2002;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS concernente le misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 27 giugno 2002;

VISTA la propria delibera 9/02/CIR, recante "Norme di attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile 2002: criteri di applicazione agli Internet Service Provider delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2002;

VISTA la delibera 219/02/CONS, del 10 luglio 2002, recante "Aggiornamento dell’elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell’accesso ad Internet";

VISTA la delibera 350/02/CONS, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2002;

VISTA la delibera 02/03/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di riferimento per l’anno 2002 di Telecom Italia", in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

VISTA la delibera 03/03/CIR, recante "Criteri per la predisposizione dell’offerta di riferimento 2003 mediante l’introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 marzo 2003, n. 68;

CONSIDERATI gli impegni presi da Telecom Italia nell’incontro del 20 settembre 2002 relativo all’evoluzione dell’offerta ADSL Wholesale di Telecom Italia;

VISTA la proposta di offerta ADSL Wholesale presentata da Telecom Italia in data 30 settembre 2002;

SENTITI l’Associazione Italiana Internet Providers (anche in rappresentanza di Assoprovider) e gli operatori Albacom, KPNQWEST, Tiscali, Atlanet, Colt, Edisontel e Wind in data 13 dicembre 2002;

SENTITA la società Telecom Italia in data 14 gennaio 2003, 26 febbraio 2003, 4 marzo 2003 e 24 marzo 2003;

SENTITA la società Tiscali in data 24 gennaio 2003;

SENTITE le associazioni A.I.I.P e Assoprovider in data 27 febbraio 2003;

SENTITA la società SEAT Pagine Gialle in data 12 marzo 2003;

CONSIDERATO che l’art. 5 del d.P.R. n. 318/97 impone agli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato l’obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso alla rete nonché di negoziare, su richiesta di un altro organismo di telecomunicazioni, accordi in relazione ad un accesso speciale alla sua rete e alle condizioni in grado di rispondere ad esigenze specifiche. Tali accordi possono prevedere il rimborso all'organismo di telecomunicazioni dei costi sostenuti per fornire l'accesso speciale richiesto;

CONSIDERATO che con delibera 407/99 l’Autorità ha rilasciato a Telecom Italia un’autorizzazione provvisoria per la fornitura di servizi di accesso ad Internet ad alta velocità basati sull'applicazione delle tecnologie ADSL e che tale autorizzazione provvisoria è subordinata al rispetto di determinate condizioni tra le quali l’obbligo, in ottemperanza al principio di parità di trattamento, che l'offerta di servizi wholesale debba essere trasparente e non discriminatoria, con riferimento alle modalità e ai tempi di fornitura, rispetto a quanto offerto da Telecom Italia alle società controllanti, controllate, collegate e alle proprie divisioni operative e tale da consentire agli operatori che ad essa aderiscono di fornire tempestivamente un servizio di qualità equivalente, a condizioni concorrenziali sul mercato finale;

CONSIDERATO che gli obblighi connessi alla fornitura di servizi in tecnologia x-DSL da parte di Telecom Italia sono stati definiti dalla delibera 2/00/CIR e che, in particolare, tali obblighi definiscono il principio, con riferimento ai servizi x-DSL, che le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per l'offerta di servizi wholesale devono essere determinate sulla base del prezzo che Telecom Italia pratica alla clientela finale per l’offerta di equivalenti servizi che utilizzino tecnologie x-DSL, nonché che tale prezzo deve essere depurato dai costi non pertinenti, quali i costi di commercializzazione dell’offerta (es. marketing, pubblicità e rete di vendita) e i costi di gestione del cliente (es. costi di fatturazione e assistenza clienti);

CONSIDERATO che la fornitura al pubblico di un servizio ADSL richiede l’utilizzo di infrastrutture di rete aggiuntive a quelle acquisite con il servizio ADSL Wholesale di Telecom Italia e che la definizione delle condizioni di offerta del servizio ADSL Wholesale deve essere fatta tenendo nella dovuta considerazione tali ulteriori componenti di rete;

CONSIDERATO che le infrastrutture di rete aggiuntive al servizio ADSL Wholesale necessarie per la fornitura del servizio finale sono principalmente riconducibili a servizi di connettività IP e che per tali servizi esiste sul mercato una pluralità di offerte;

CONSIDERATO che, per la stima del valore dei servizi di connettività IP, l’Autorità ha tenuto conto dei prezzi praticati da Telecom Italia per tali servizi (CDN e servizi di trasporto IP), nonché delle valutazioni espresse nel corso del procedimento dagli altri operatori con riferimento ai costi sostenuti per l’acquisizione di tali servizi;

CONSIDERATO che la valutazione del costo dei servizi di connettività IP è stata condotta sulla base di dati sulla diffusione a fine 2002 e prospettica a fine 2003 dei servizi x-DSL, nonché sulla base dei dati acquisiti e delle informazioni disponibili sui costi di tali servizi, ipotizzando dimensioni operative efficienti coerenti con lo stadio di sviluppo del mercato, basate su una quota di mercato pari a circa il 5% del mercato prospettico, coerenti sia con ipotesi di copertura nazionale del servizio, sia con ipotesi di copertura limitata ad alcuni ambiti geografici;

CONSIDERATO che, pertanto, tali valutazioni sono suscettibili di variazioni in funzione dell’evoluzione delle dimensioni del mercato finale dei servizi a larga banda, dei prezzi dei circuiti diretti e, più in generale, del mercato della connettività IP;

CONSIDERATO che le offerte di servizi x-DSL al pubblico possono includere l’offerta di servizi aggiuntivi rispetto a quelli di pura connettività, quali, ad esempio, i servizi di posta elettronica, la disponibilità di spazio web, software gratuito apparati gratuiti o a prezzi scontati, accesso gratuito a contenuti a pagamento;

CONSIDERATO che, nel caso delle offerte al pubblico ADSL di Telecom Italia, la clientela ha accesso a caselle di posta elettronica ed a una quantità di spazio Web variabili in funzione del tipo di offerta al pubblico, nonché ai contenuti esclusivi offerti dal portale Virgilio +;

RITENUTO che il valore di tali servizi aggiuntivi deve essere scorporato dal prezzo del servizio finale ai fini della corretta determinazione delle condizioni di offerta dei servizi wholesale;

CONSIDERATO che, pertanto, al fine di garantire la parità di trattamento, nel caso di servizi ADSL, il prezzo del servizio all’ingrosso deve essere determinato sulla base del prezzo del servizio finale, depurato del valore dei servizi aggiuntivi e ridotto in misura corrispondente ai costi non pertinenti, quali i costi di commercializzazione dell’offerta, i costi di gestione del cliente e i costi delle ulteriori componenti di rete necessarie per la fornitura di un servizio finale di qualità equivalente a quello offerto al pubblico da Telecom Italia (o da sue controllate e collegate);

CONSIDERATO che la delibera 407/99 dell’Autorità è volta a consentire agli operatori di fornire un servizio a condizioni concorrenziali e che, di conseguenza, l’operatore alternativo deve potere fruire di un ragionevole margine di profitto sul servizio offerto;

CONSIDERATO che la valorizzazione delle spese di marketing inizialmente prevista da parte di Telecom Italia, con particolare riferimento alle spese pubblicitarie inerenti servizi ADSL, è risultata inferiore alla spesa effettiva per campagne pubblicitarie per servizi ADSL realizzate nel corso dell’anno 2002;

CONSIDERATO peraltro che, nel caso di iniziative promozionali di co-marketing, non esiste un riscontro contabile del valore dell’iniziativa pubblicitaria;

CONSIDERATO che i programmi di fidelizzazione della clientela di Telecom Italia includono anche la spesa per servizi ADSL, e che pertanto una parte della spesa per servizi ADSL può essere utilizzata per acquisire altri servizi;

CONSIDERATO che, nel caso dei servizi di telefonia vocale, l’Autorità, con delibera 152/02/CONS, ha definito il margine operativo di un operatore efficiente, espresso in termini percentuali rispetto ai costi di rete, da considerare ai fini della verifica della replicabilità dell’offerta dell’operatore dominante integrato verticalmente, nella misura del 35% e che, per lo sviluppo di servizi innovativi rispetto al tradizionale servizio di telefonia vocale, è necessario affrontare costi infrastrutturali e operativi iniziali aggiuntivi e da distribuire su una base clienti meno ampia ;

RITENUTO che, anche sulla base delle informazioni trasmesse da Telecom Italia e dagli operatori concorrenti, il valore dei servizi aggiuntivi e i costi non pertinenti da identificare al fine della definizione del prezzo dei servizi ADSL Wholesale, tale da consentire un ragionevole margine di profitto in relazione al servizio, ammontano, allo stato, per i servizi ADSL retail offerti da Telecom Italia, al 47% nel caso del servizio "Alice Lite", al 55% nel caso del servizio "Alice 640" ed al 55% nel caso del servizio "Alice Mega";

RITENUTO che alcune disposizioni tecniche e procedurali dell’offerta wholesale presentata da Telecom Italia non appaiono giustificate e sono tali da generare discriminazione tra gli operatori e barriere all’ingresso sul mercato, quali in particolare:

procedure operative di gestione delle richieste di variazione della velocità di accesso che comportano interruzioni di servizio ai clienti finali;
previsione di sconti a volume con applicazione limitata alle attivazioni di accessi omogenei all’interno di uno stesso VP;
configurazione di Virtual Circuit (VC) non omogenei all’interno di un singolo VP solo su base progettuale e impossibilità di affasciamento di accessi a velocità non omogenea sul medesimo VP con VC omogeneo;
CONSIDERATO che Telecom Italia ha informato l’Autorità di avere avviato una revisione delle procedure di gestione delle richieste di variazione della velocità di accesso del cliente finale, che permetterà di gestire contestualmente le fasi di disattivazione e riattivazione attualmente previste;

RITENUTO che, nel caso precedente, interruzioni del servizio superiori alle 2 ore rappresentano una penalizzazione del cliente;

CONSIDERATO che l’Autorità valuta che la dimensione dei VP deve consentire un utilizzo ottimale delle risorse acquisite e che, a tal fine, deve essere possibile acquisire VP di dimensione uguale a quelle delle porte ATM utilizzate per la raccolta, tra cui quella con PCR pari a 34 Mbit/s, nonché che debbano essere progressivamente introdotte, in funzione delle esigenze del mercato e tenuto conto delle disponibilità tecniche, offerte relative a VP di maggiore capacità;

CONSIDERATO non giustificato e fonte di oggettiva discriminazione tra gli operatori che gli sconti a volume previsti per l’offerta di banda siano applicati solo alla banda afferente al medesimo VP;

CONSIDERATO che il listino relativo all’offerta di banda deve prevedere prezzi anche per capacità complessive per area di raccolta superiori ai 20 Mbit/s di MCR attualmente previsti;

CONSIDERATO che Telecom Italia, nell’incontro del 20 settembre 2002, si era impegnata ad integrare la propria offerta con accessi di capacità 2 Mbit/s;

RITENUTO opportuno assicurare agli operatori che abbiano già sottoscritto un contratto per la fornitura di servizi ADSL Wholesale la possibilità di migrare, su richiesta, alle nuove condizioni di offerta, senza penali, né costi tecnici d’accesso aggiuntivi;

RITENUTO che non sia possibile accogliere le richieste di applicazione retroattiva delle condizioni economiche di offerta del servizio ADSL all’ingrosso ad accessi singoli;

RITENUTO, altresì, di non accogliere le richieste di Telecom Italia in merito all’addebito agli operatori che richiedano la migrazione alla nuova offerta di un valore pari agli sconti usufruiti per i primi mesi di utilizzo dei lotti ordinati;

CONSIDERATO che nuove offerte ADSL Wholesale ovvero modifiche strutturali delle condizioni di offerta dei servizi ADSL Wholesale già commercializzati richiedono da parte degli operatori destinatari delle offerte attività gestionali e tecniche, ulteriori rispetto a quelle necessarie a fronte di semplici variazioni dei valori economici dell’offerta;

RITENUTO opportuno, pertanto, al fine di garantire una effettiva parità di trattamento, prevedere, in tali casi, un termine maggiore rispetto a quello previsto dall’art. 4 della delibera 407/99;

CONSIDERATO che, al fine di garantire la parità di trattamento, è opportuno prevedere che la durata dei contratti all’ingrosso non sia superiore alla durata dei contratti al pubblico offerti da Telecom Italia;

RITENUTO che, al fine di garantire la libertà di scelta ai clienti finali, è opportuno prevedere che gli SLA relativi ai servizi x-DSL siano integrati al fine di includere procedure di disattivazione che garantiscano tempi certi di disattivazione a fronte della disdetta del servizio da parte del cliente finale;

CONSIDERATO che l’offerta ADSL Wholesale deve essere compatibile con le altre offerte di servizi intermedi da parte di Telecom Italia, quali i servizi di Unbundling del Local Loop (ULL) e di Shared Access (SA);

RITENUTO che l’offerta ADSL Wholesale ad accessi singoli in modalità flat presentata da Telecom Italia in data 30 settembre 2002 necessita di una riformulazione alla luce delle valutazioni sopra espresse;

CONSIDERATO che l’art. 5 della delibera 407/99 prevede che l’Autorità possa modificare le condizioni relative alla fornitura di servizi all’ingrosso di cui alla medesima delibera;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, nell’Ottava Relazione sull’attuazione del quadro normativo per le telecomunicazioni ("La regolamentazione e i mercati europei delle telecomunicazioni – Relazione 2002"), con riguardo allo stato di attuazione della regolamentazione negli Stati membri, in tema di sviluppo della concorrenza nella banda larga (accesso locale e accesso ad Internet ad alta velocità), ha sottolineato che, affinché questo segmento di mercato possa svilupparsi, è tuttora necessario garantire la generale applicazione del principio di non discriminazione";

RITENUTO necessario, alla luce delle precedenti considerazioni, attuare un intervento dell’Autorità, finalizzato a stimolare lo sviluppo della concorrenza sul mercato dei servizi ADSL e, più in generale, sul mercato dei servizi a larga banda;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell’articolo 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA
CAPO I - Interventi a carattere generale
Art. 1
Comunicazione delle offerte x-DSL all’ingrosso
In caso di introduzione di nuove offerte x-DSL all’ingrosso o di modifica delle condizioni di fornitura di offerte x-DSL all’ingrosso esistenti, Telecom Italia è tenuta a comunicare per iscritto contestualmente all’Autorità e ai soggetti che hanno sottoscritto contratti per servizi x-DSL all’ingrosso la relativa proposta di offerta, con almeno 90 giorni di anticipo rispetto all’avvio della commercializzazione della stessa.
Nel caso in cui la modifica delle condizioni di fornitura di offerte x-DSL all’ingrosso esistenti riguardi le sole condizioni economiche di offerta e non comporti variazioni delle caratteristiche tecniche del servizio, né variazioni della struttura economica dell’offerta, il termine di cui al comma precedente è di 30 giorni.
Art. 2
Condizioni di offerta dei servizi x-DSL all’ingrosso
(retail-minus)
In ottemperanza al principio di parità di trattamento, di cui alla delibera 407/99, le condizioni economiche dei servizi x-DSL all’ingrosso offerti da Telecom Italia sono determinate in maniera tale da consentire ai concorrenti l’offerta di un servizio finale di qualità equivalente a quello fornito da Telecom Italia o dalle società controllanti, controllate, collegate e il conseguimento di un ragionevole margine di profitto sul servizio.
A tal fine, le condizioni di offerta dei servizi x-DSL all’ingrosso offerti da Telecom Italia sono determinate sulla base del prezzo dalla stessa praticato per i corrispondenti servizi finali depurato del valore dei servizi forniti alla clientela aggiuntivi rispetto a quelli necessari per la solo connettività e sottraendo dal valore così determinato una percentuale (minus) corrispondente ai costi non pertinenti, quali:
costi di commercializzazione dell’offerta (es. marketing, pubblicità e rete di vendita);
costi di gestione del cliente (es. costi di fatturazione e assistenza clienti);
costi delle infrastrutture di rete, aggiuntive a quelle di cui all’offerta all’ingrosso, necessarie per fornire al cliente finale un servizio di qualità equivalente a quello fornito da Telecom Italia, o da sue controllate, controllanti, collegate o consociate.
Telecom Italia, per ciascuna offerta al pubblico comunicata all’Autorità, è tenuta a fornire evidenza disaggregata del valore dei servizi aggiuntivi e dei costi non pertinenti, fornendo altresì i criteri di valutazione utilizzati e indicando la natura dei dati utilizzati, con il seguente dettaglio:
Servizi aggiuntivi (valore per ciascun servizio; ad es. apparati forniti gratuitamente, spazi web, caselle di posta elettronica, accesso gratuito a servizi a pagamento, accesso a servizi riservati alla clientela, etc…);
Costi di Marketing;
Costi di Pubblicità;
Costi della rete di vendita diretta e indiretta;
Costi di fatturazione;
Costi di rischio insolvenza;
Costi di assistenza clienti;
Costi di infrastrutture di rete, aggiuntive a quelle incluse nei servizi all’ingrosso, inclusivi dei costi di manutenzione;
Margine del servizio.
Telecom Italia è tenuta ad informare l’Autorità nel caso in cui siano resi disponibili nuovi servizi aggiuntivi ai sottoscrittori di offerte già comunicate all’Autorità. In tale caso l’Autorità potrà verificare la congruenza delle condizioni di offerta dei servizi all’ingrosso sulla base delle condizioni di offerta al pubblico effettivamente applicate.
Il valore (minus) corrispondente ai costi non pertinenti è valutato per ciascuna proposta di offerta di servizi finali basati su tecnologia x-DSL presentata da Telecom Italia, sulla base dei criteri contenuti nel presente articolo, tenendo nella debita considerazione i costi specifici di ciascuna offerta e l’evoluzione degli stessi, con particolare riferimento ai costi dei servizi aggiuntivi inclusi nell’offerta, i costi di acquisizione e gestione della clientela e ai costi di marketing.
Art.3
Durata dei contratti di fornitura di servizi x-DSL all’ingrosso
L’operatore che richiede o ha in vigore contratti x-DSL wholesale con Telecom Italia ha diritto di ottenere che la durata contrattuale sia pari o maggiore a quella prevista nei contratti per servizi x-DSL offerti al pubblico da Telecom Italia, senza alcuna variazione delle altre clausole contrattuali.
Art.4
Integrazione del Service Level Agreement (SLA) relativo a servizi x-DSL all’ingrosso
I Service Level Agreement (SLA) relativi a servizi x-DSL all’ingrosso prevedono specifiche procedure di disattivazione del servizio, secondo tempistiche coerenti con il principio di parità di trattamento interno-esterno, corredate da apposite penali, di natura progressiva su base temporale.


CAPO II – Offerta ADSL Wholesale ad accessi singoli in modalità flat di Telecom Italia
Art. 5
Condizioni economiche di offerta
I prezzi della componente di accesso del servizio ADSL Wholesale ad accessi singoli in modalità flat di Telecom Italia sono modificati come da tabelle seguenti.
Tabella 1 – Canoni per accessi ADSL a 256 Kbit/s


N0 accessi
Canone annuo per singolo accesso

da 1 fino a 24
200,42 €

da 25 fino a 49
191,74 €

da 50 fino a 99
183,05 €

Da 100 in poi
174,27 €





Tabella 2 – Canoni per accessi ADSL a 640 Kbit/s


N0 accessi
Canone annuo per singolo accesso

da 1 fino a 24
233,75 €

da 25 fino a 49
223,62 €

da 50 fino a 99
213,49 €

Da 100 in poi
203,25 €





Tabella 3 – Canoni per accessi ADSL a 1,28 Mbit/s


N0 accessi
Canone annuo per singolo accesso

da 1 fino a 24
267,19 €

da 25 fino a 49
257,48 €

da 50 in poi
252,62 €





Gli sconti a volume di cui alle tabelle 1, 2 e 3, sono applicati sommando tutti gli accessi con medesimo PCR richiesti in ciascuna area di raccolta.
I canoni previsti per la banda ATM del servizio ADSL Wholesale ad accessi singoli in modalità flat di Telecom Italia sono applicati sommando i PCR di tutti i VP attivati in ciascuna area di raccolta.
I prezzi di riconfigurazione dei Virtual Path (VP) non sono dovuti in caso di ampliamento della banda all’interno di un VP, senza modifiche della configurazione dello stesso.
Art. 6
Condizioni tecniche e procedurali
Telecom Italia include nell’offerta VP con 34 Mbit/s di PCR.


Il listino per la banda ATM include nell’offerta i canoni relativi a capacità superiori ai 40 Mbit/s di PCR e almeno fino a 155 Mbit/s di PCR.


Telecom Italia sviluppa, entro 60 giorni dalla notifica della presente delibera, una specifica procedura che permetta di gestire richieste di variazione dei parametri (PCR e MCR) del Virtual Circut (VC) con modalità tali da non causare interruzioni del servizio al cliente finale, ovvero, in modo tale da limitare l’interruzione al tempo strettamente necessario ad effettuare la variazione richiesta. Il Service Level Agreement (SLA) dovrà essere conseguentemente integrato, prevedendo, in particolare, a carico di Telecom Italia, l’obbligo di informare circa il momento e la durata dell’eventuale interruzione del servizio al cliente finale, nonché congrue penali nei casi di durata dell’interruzione superiore a due ore.


Telecom Italia consente la configurazione, a titolo non oneroso, di VC non omogenei sul medesimo VP. Le richieste in tal senso dovranno ricevere risposta entro 30 giorni. Eventuali rifiuti, motivati tecnicamente, devono essere notificati entro i successivi 5 giorni all’Autorità, per le idonee attività di vigilanza.
Art. 7
Accessi con velocità downstream pari a 2 Mbit/s
Entro un mese dalla notifica della presente delibera, Telecom Italia provvede ad integrare l’offerta di cui al presente capo con accessi con velocità downstream pari a 2Mbit/s, comunicando all’Autorità e ai soggetti che hanno sottoscritto contratti per servizi x-DSL all’ingrosso la relativa proposta di offerta.
Art. 8
Entrata in vigore e modalità di migrazione
Telecom Italia comunica all’Autorità e agli operatori che hanno sottoscritto contratti ADSL all’ingrosso, nonchè pubblica contestualmente sul proprio sito Web, l’offerta ADSL wholesale flat ad accessi singoli, completa della modulistica per l’adesione all’offerta e per la richiesta di migrazione dall’offerta a lotti all’offerta ad accesso singolo, modificata secondo quanto disposto dalla presente delibera, entro 15 giorni dalla notifica della stessa.


Le condizioni di offerta previste nell’offerta ad accessi singoli sono applicabili, senza penali né costi tecnici d’accesso aggiuntivi, ai contratti per servizi ADSL all’ingrosso già in essere, su richiesta dell’operatore cliente. Tale richiesta deve essere effettuata entro 45 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di Telecom Italia di cui al comma precedente.


Il modulo per la richiesta di "migrazione" dall’offerta a lotti all’offerta ad accesso singolo permette di configurare la richiesta con modalità chiare, flessibili e non gravose per il richiedente, prevedendo anche la possibilità di richiedere la "migrazione" per tutti i lotti sottoscritti con un unico modulo di richiesta.


La riconfigurazione dei VP connessa alle richieste di "migrazione" non danno luogo al versamento dei contributi di configurazione e/o riconfigurazione previsti.


In caso di richiesta di "migrazione", le condizioni economiche previste dall’offerta di cui al presente capo saranno applicate a partire dalla data di adozione della presente delibera.


CAPO III – Disposizioni finali
Art. 9
Disposizioni finali
Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.


Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art.1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
La presente delibera è notificata alla società Telecom Italia e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e nel sito Web dell’Autorità e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Napoli, 15 aprile 2003



IL COMMISSARIO RELATORE
Silvio Traversa
IL PRESIDENTE
Enzo Cheli
 
TISCALI: SORU, 1 MLD EURO DA RECUPERO CREDITI DI IMPOSTA

(ASCA) - Roma, 29 apr - A partire dal bilancio 2003 Tiscali potrebbe cominciare a beneficiare del recupero dei crediti di imposta, relativi alle perdite pregresse, pari a un totale di oltre 1 miliardo di euro. Lo ha detto il Presidente e Amministratore Delegato di Tiscali, Renato Soru, a margine dell'assemblea degli azionisti per
l'approvazione del bilancio 2002 che si e' chiuso con ricavi in crescita del 18% a 784,4 milioni di euro, con un Ebitda positivo per 1 mln e con un risultato netto negativo per 593,1 milioni di euro.

Soru ha sottolineando che la performance operativa della societa' nel primo trimestre 2003 e' in linea con le attese. L'assemblea ha poi dato via libera agli aumenti di capitale relativi ai trasferimenti azionari a Airtel Movil, Wanadoo International, VTL Inc., Dell Products e Telenor.
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tkopf ha scritto:
TISCALI: SORU, 1 MLD EURO DA RECUPERO CREDITI DI IMPOSTA

(ASCA) - Roma, 29 apr - A partire dal bilancio 2003 Tiscali potrebbe cominciare a beneficiare del recupero dei crediti di imposta, relativi alle perdite pregresse, pari a un totale di oltre 1 miliardo di euro. Lo ha detto il Presidente e Amministratore Delegato di Tiscali, Renato Soru, a margine dell'assemblea degli azionisti per
l'approvazione del bilancio 2002 che si e' chiuso con ricavi in crescita del 18% a 784,4 milioni di euro, con un Ebitda positivo per 1 mln e con un risultato netto negativo per 593,1 milioni di euro.

Soru ha sottolineando che la performance operativa della societa' nel primo trimestre 2003 e' in linea con le attese. L'assemblea ha poi dato via libera agli aumenti di capitale relativi ai trasferimenti azionari a Airtel Movil, Wanadoo International, VTL Inc., Dell Products e Telenor.
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Ciao.

Qualcuno è in grado di valutare gli eventuali effetti negativi dell'aumento di capitale?

Saluti.
 
INTERVISTA - Tiscali accelera su ADSL, in nero prima del 2005
29/04/2003 17:02


di Marina Ciaramidaro

MILANO, 29 aprile (Reuters) - Per Tiscali arrivano
buone notizie sul fronte della clientela ADSL, segmento prezioso
per rimpolpare il giro d'affari degli Internet provider europei,
mentre si profila l'anticipo del primo bilancio in nero, che
grazie alla messa in conto di crediti di imposta di cui il
gruppo non aveva approfittato potrebbe arrivare già nel 2004,
invece del 2005 preventivato.
Ne parla a Reuters, in una intervista telefonica, il
direttore finanziario Massimo Cristofori, dopo che all'assemblea
di oggi Renato Soru ha annunciato che dal 2003 intende iniziare
a beneficiare di crediti di imposta legati alle perdite
pregresse, che in totale ammontano a oltre 1 miliardo di euro.
Spiega Cristofori: "Se si cominciano a contabilizzare prima
i crediti fiscali si avvicina in termini contabili il momento in
cui si arriva al risultato positivo sotto la linea". E questo
obiettivo è possibile "nel 2004" (il 2002 si è chiuso con un
rosso netto di 593 milioni di euro consolidati).
"(L'ad Renato Soru) ha voluto sottolineare" aggiunge il CFO
"l'esistenza di questa riserva implicita", che viene spesso
sottovalutata dagli osservatori. I crediti di imposta si possono
contabilizzare in ogni momento purchè esistano le condizioni per
il loro recupero e il gruppo non li ha finora accantonati solo
"per prudenza", spiega Cristofori.
Il direttore finanziario non entra invece nei dettagli sul
primo trimestre dell'isp italiano (i dati saranno annunciati a
metà maggio), ma ribadisce che è "in linea con le previsioni".
Andrà meglio delle attese espresse dallo stesso gruppo,
invece, il segmento banda larga, su cui gli occhi degli analisti
sono puntati soprattutto dopo gli exploit dei più forti rivali
T-Online e Wanadoo .
Per fine 2003 Tiscali ha promesso di raggiungere 600.000
utenti ADSL (da 214.000 a fine 2002) ma Cristofori ritiene già
ora che "si farà meglio". Si può pensare di arrivare a un
milione di utenti? La risposta è che sarebbe un po' troppo
"ambizioso".
Il fatturato ADSL di Tiscali è ancora una proporzione molto
bassa del totale (748 milioni di euro nel 2002), una percentuale
del 2-3%. Il dato è ancora basso, se si confronta con l'oltre
16% di Wanadoo a fine 2002, salito al 18,4% nel primo trimestre
2003.
Anche i termini di utenti, Wanadoo raggiunge 1,6 milioni a
marzo 2003 e T-Online era a fine 2002 a 2,8 milioni: si tratta
di clienti preziosi, perchè in genere l'utilizzatore di ADSL
vale in termini di ricavi oltre il quintuplo di quello dial-up
tradizionale.
Le attese complessive Tiscali per il 2003 restano quelle di
crescita oltre 20% del fatturato, ebitda positivo e pari al 5-6%
dei ricavi (il 2002 si è chiuso con ebitda di 1 milione di euro)
e raggiungimento di cash flow positivo nel secondo semestre:
"finalmente genereremo cassa e non la consumeremo" dice.
Migliora in modo "significativo" il tasso di cancellazione:
"il churn rate è sceso dal 6-7% al 3% e si può migliorare
ancora".
Quanto ai progetti per il futuro, prosegue la politica di
acquisizioni ma "all'orizzonte non ce ne sono di grosse, forse
la più vicina è una piccola operazione in Austria" dice il CFO.
Tiscali ha da poco concluso un accordo nelle reti locali
senza fili con il gruppo TC Sistema e Cristofori
conferma: "nel wi-fi ci crediamo, ci sono buone opportunità ma
per diventare un business economico serve che si chiariscano le
regole del gioco".
Per il vero decollo di questo segmento, sottolinea, sarà
importante sistemare soprattutto i sistemi di pagamento per i
vari "hot spot". "Una buona idea potrebbe seguire il
funzionamento delle schede prepagate che vanno bene per tutti,
un po' sul principio degli ski pass per gli sciatori" spiega.
Mentre la parte finale della seduta indebolisce gli indici
positivi, Tiscali sale alle 16,45 dello 0,8%, ma batte lo Stoxx
telefonico che è in netto calo mentre sottoperforma il paniere
tech di cui fa parte, che sale del 2% circa.
((In redazione Milano Sabina Suzzi, Reuters messaging
[email protected] +39 02 66129610,
[email protected]))

Speriamo bene.

Ciao a tutti.
 
Tiscali, possibile utile netto in 2004 -Cristofori
29/04/2003 15:20


MILANO, 29 aprile (Reuters) - Se dal 2003 Tiscali
inizierà a beneficiare dei crediti di imposta legati alle
perdite pregresse, che in totale ammontano a oltre 1 miliardo di
euro, c'è la possibilità il gruppo raggiunga l'utile netto prima
del 2005.
Lo ha detto a Reuters il direttore generale Massimo
Cristofori in un'intervista telefonica.
"Se si cominciano a contabilizzare prima i crediti fiscali
si avvicina in termini contabili il momento in cui si arriva al
risultato positivo sotto la linea" dice Cristofori, che ritiene
possibile questo obiettivo "nel 2004".
L'AD Renato Soru "ha voluto sottolinaare oggi l'esistenza di
questa riserva implicita" aggiunge, che viene sottovalutata
dagli osservatori.
Quanto al primo trimestre, il DG non entra nei dettagli ma
ribadisce che è in linea con le previsioni. Meglio del previsto,
invece, risulta l'andamento del segmento banda larga ADSL, che
dovrebbe chiudere il 2003 oltre i 600.000 utenti preannunciati.
((Marina Ciaramidaro, in redazione Milano Luca Trogni,
Reuters messaging [email protected] +39
02 66129610, [email protected]))
 

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