ciao spx !!
ma neanche nei tre giorni di giacenza si applica !!!! Quello per il trimestre paga 0 (zero) !!!!!
perchè la giacenza media trimestrale è inferiore a 5000, e quindi non è che PAGA un'aliquota !!!!
poi posso anche sbagliarmi...
ciao
franco
Ciao Franco,
Dai non siamo un studio legale, infatti hai segnalato, come giusto che sia
delle cose non esatte.
Imposta di bollo disciplinata dall’articolo 13, comma 2‐bis, della Tariffa, Allegato A,
Parte Prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
1. Il comma 2‐bis dell’articolo 13 della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, individua le misure
dell’imposta di bollo da corrispondere annualmente a seguito della instaurazione e
tenuta di rapporti di conto corrente o di libretti di risparmio presso banche e Poste
italiane S.p.A..
2. L’imposta di cui al comma 1 deve essere calcolata in misura differenziata in
funzione del soggetto titolare del rapporto e del periodo di rendicontazione dell’estratto
conto ovvero del rendiconto. Nel caso di estratti conto o rendiconti inviati alle società
fiduciarie, l’imposta deve essere calcolata nella misura annua di euro 34,20, se il
fiduciante è persona fisica, ovvero nella misura di euro 100,00, se soggetto diverso. Per i
libretti al portatore, si considera il soggetto che ne ha richiesto l’emissione. In caso di
più rapporti di conto corrente ovvero libretti identicamente intestati, l’imposta di cui al
comma 1 è dovuta con riferimento a ciascun rapporto ovvero libretto.
3. Il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta dovuta è l’anno civile. Se
gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno ovvero in caso di
estinzione o di apertura dei rapporti in corso d’anno, l’imposta è rapportata al periodo
rendicontato.
4. Se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta per gli estratti conto e i
rendiconti il cui valore medio di giacenza non supera euro 5.000,00. A tal fine, sono
unitariamente considerati tutti i rapporti di conto corrente e i libretti di risparmio
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identicamente intestati, intrattenuti con la medesima banca, con Poste italiane S.p.A o
emessi da Cassa Depositi e Prestiti.
5. L’imposta è applicata dall’ente gestore:
a) al 31 dicembre di ciascun anno, in caso di periodicità annuale o in
assenza di invio del documento;
b) alla fine del periodo rendicontato in caso di periodicità infrannuale
stabilite contrattualmente;
c) alla data di cessazione del rapporto in caso di estinzione infrannuale.
6. L’imposta di bollo non è dovuta con riferimento ai conti correnti intestati a
persone fisiche qualora il valore della giacenza media risulti negativo. Tali conti correnti
non concorrono a formare il valore medio di giacenza ai fini dell’esenzione di euro
5.000,00.
Chiaramente non è oro colato....articolo di legge copiato da sito internet.