stefanofabb
GAIN/Welcome
Tassazione delle plusvalenzeBuonasera a tutti, scusate le domande che probabilmente andrebbero poste all'interno del thread sulle tassazioni ma le pongo qui in quanto riguardano anche i BTP: che voi sappiate la tassazione sul capital gain dei TDS passerà (1 luglio) dal 20% al 26% sull'imponibile del 62,5%? oppure rimane invariata? Oppure passa direttamente al 26% del 100% dell'imponibile? Vi ringrazio e buona serata!!!![]()
Le plusvalenze derivanti dalla vendita o dal rimborso dei Titoli concorrono a determinare il reddito imponibile (e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'investitore, anche il valore netto della produzione ai fini dell'IRAP), se realizzate da società o enti commerciali italiani (ivi incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti in Italia alle quali i Titoli siano connessi) o soggetti imprenditori residenti in Italia che svolgano attività d'impresa alla quale i Titoli siano connessi.
Qualora l’investitore residente sia una persona fisica che detiene i Titoli al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa - o alcuni altri soggetti - le plusvalenze realizzate in occasione della vendita o del rimborso dei Titoli saranno soggette ad imposta sostitutiva con aliquota del 20 per cento da computarsi su di una base imponibile pari al 62,5 per cento dei redditi diversi realizzati. Al verificarsi di alcune condizioni e con alcune limitazioni l'investitore potrà compensare le plusvalenze realizzate con eventuali minusvalenze. Tale regola si applica anche ad alcune altre categorie di investitori.
Gli investitori possono optare per uno dei tre diversi criteri di applicazione dell'imposta sostitutiva di seguito elencati.
(1) Secondo il "regime della dichiarazione", che rappresenta il regime ordinariamente applicabile per la tassazione delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia che non svolgano una attività d'impresa alla quale i Titoli siano connessi, l’imposta sostitutiva è applicata, su base annuale, sull'importo complessivo pari al 62,5 per cento dei redditi diversi realizzati sui Titoli, al netto delle eventuali minusvalenze, realizzate nel corso del periodo d’imposta (le minusvalenze relative ai Titoli possono essere utilizzate in compensazione per un importo pari al 62,5 per cento del loro ammontare). Tali investitori sono tenuti ad indicare i redditi diversi complessivamente realizzati nel periodo di imposta, al netto delle relative minusvalenze, nella dichiarazione annuale dei redditi ed a versare la relativa imposta sostitutiva, unitamente alle altre imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo
d'imposta. Qualora, in relazione allo stesso periodo d'imposta, le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze, l'eccedenza potrà essere riportata in deduzione dalle plusvalenze realizzate nei quattro periodi di imposta successivi. Le minusvalenze realizzate prima del 1 gennaio 2012 possono essere utilizzate per compensare, alle medesime condizioni indicate, plusvalenze realizzate successivamente a tale data per un ammontare pari al 62,5 per cento del loro ammontare.
(2) Alternativamente al regime della dichiarazione, gli investitori persone fisiche residenti in Italia che detengano i Titoli al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa possono scegliere di corrispondere l'imposta sostitutiva separatamente su di un importo pari al 62,5 per cento di ciascun reddito diverso realizzato in occasione di ciascuna vendita o rimborso dei Titoli (regime del "risparmio amministrato" disciplinato dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, "Decreto 461"). Questo regime è applicabile a condizione che: (i) i Titoli siano in custodia o amministrazione presso una banca italiana, una SIM o altri intermediari finanziari autorizzati e (ii) l’investitore abbia tempestivamente dichiarato, per iscritto, di voler adottare il regime del "risparmio amministrato". Il depositario è responsabile per l'applicazione dell’imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate sui Titoli (ovvero in relazione alle plusvalenze realizzate in occasione di revoca del suo mandato), al netto delle eventuali minusvalenze, ed è tenuto a versare l'imposta sostitutiva all’Amministrazione finanziaria, per conto dell'investitore, prelevando il corrispondente ammontare dai redditi da accreditare all'investitore, oppure utilizzando fondi appositamente messi a disposizione dall'investitore stesso. Nel regime del risparmio amministrato, qualora dalla vendita o dalla liquidazione dei Titoli derivi una minusvalenza, tale minusvalenza potrà essere dedotta, per un ammontare pari al 62,5 per cento, dalle plusvalenze della stessa natura, successivamente realizzate su titoli depositati presso il medesimo intermediario, nel corso dello stesso periodo di imposta oppure in quelli successivi, ma non oltre il quarto. In base al regime del risparmio amministrato, l'investitore non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi annuale. Le minusvalenze realizzate prima del 1 gennaio 2012 possono essere utilizzate per compensare, alle medesime condizioni indicate, plusvalenze realizzate successivamente a tale data per un ammontare pari al 62,5 per cento del loro ammontare.
(3) I redditi derivanti dai Titoli maturati o realizzati da persone fisiche residenti in Italia, le quali detengano i Titoli al di fuori di un'attività d'impresa e che abbiano conferito un mandato di gestione delle proprie attività finanziarie, ivi inclusi i Titoli, ad un intermediario autorizzato, ed abbiano altresì optato per il cosiddetto regime del "risparmio gestito" (regime previsto dall'articolo 7 del Decreto 461), concorreranno alla formazione del risultato di gestione maturato, anche se non realizzato, alla fine del periodo di imposta annuale nella misura del 62,5 per cento del loro ammontare e saranno quindi soggetti ad un'imposta sostitutiva del 20 per cento congiuntamente agli altri redditi derivanti dal medesimo mandato di gestione. Ai sensi di tale regime, qualora il risultato di gestione complessivamente maturato alla fine del periodo d'imposta sia negativo, il corrispondente importo potrà essere computato in diminuzione del risultato di gestione positivo rilevato nei successivi periodi di imposta, non oltre il quarto. Ai sensi di tale regime l'investitore non è tenuto a dichiarare le plusvalenze realizzate nella dichiarazione dei redditi. I risultati di gestione negativi maturati prima del 1 gennaio 2012 possono essere utilizzati per compensare, alle medesime condizioni indicate, risultati di gestione positivi maturati successivamente a tale data per un ammontare pari al 62,5 per cento del loro ammontare.
Buona sera