Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato (2 lettori)

Kim

Forumer attivo
Leggo dalle FAQ del link postato da Stefano:

SE HO UN CONTO COINTESTATO, QUAL È IL LIVELLO DI COPERTURA?

R. La tutela offerta dal FITD è per depositante, dunque nel caso di un conto cointestato la garanzia è di 100.000 euro per ciascun depositante, a condizione che i depositanti titolari del conto cointestato non possiedano altri conti correnti presso lo stesso istituto.

(Quindi se un conto è cointestato, se i correntisti sono 2 si è coperti fino a 200.000 €, cioè 100.000 € ciascuno) <- Questo lo dico io.
 

braga

Forumer storico
ciao, grazie per il pdf...incredibile come in caso estremo anche un correntista per la parte superiore ai 100 k ,possa essere sacrificato...

non si fa menzione però dei conti correnti cointestati...rimane 100 k a persona (come fino ad adesso) o solo 100 k per conto corrente a prescindere dal numero dei correntisti?

grazie
buonasera
Si rimane 100 a persona
conti cointestati marito 100
moglie 100=
---------------
ok!:bow: gli intoccabili
 

Prospero

Io speriamo...
Buona domenica, quindi mi par di capire che occorre agire in fretta e per la parte eccedente i 100k (tra cc + deposito titoli non dimentichiamoci questo particolare del deposito titoli) metterla presso banche diverse e "sicure". Ora quali sono le banche "sicure"? Io indicherei nell'ordine: Intesa San Paolo, Unicredit, Banco Popolare e che altro?
Ma tu guarda a cosa siamo ridotti :wall:. Oltrettutto c'è da considerare che il sistema bancario italiano è di fatto al limite del fallimento checche ne dicano e il fatto che le banche sopracitate abbiano passato bene gli stress test non è che rassicuri più di tanto.
 

franco49

Forumer attivo
Buona domenica, quindi mi par di capire che occorre agire in fretta e per la parte eccedente i 100k (tra cc + deposito titoli non dimentichiamoci questo particolare del deposito titoli) metterla presso banche diverse e "sicure". Ora quali sono le banche "sicure"? Io indicherei nell'ordine: Intesa San Paolo, Unicredit, Banco Popolare e che altro?
Ma tu guarda a cosa siamo ridotti :wall:. Oltrettutto c'è da considerare che il sistema bancario italiano è di fatto al limite del fallimento checche ne dicano e il fatto che le banche sopracitate abbiano passato bene gli stress test non è che rassicuri più di tanto.
ciao Prospero !!!
leggevo questo tuo intervento.... guarda che non c'entra niente il deposito titoli.....il deposito titoli è totalmente fuori....non c'entra nulla..... e non è cumulativo !!!
la legge dice che ti va salvaguardato il conto corrente fino a 100.000 euro per intestatario ,,,,non c'entra il deposito titoli...
il deposito titoli fa la sua strada...
se uno ha per esempio 300,000 euro in titoli di stato sul deposito amministrato e 99.000
euro sul conto corrente intestato solo a lui... salva tutto in caso di fallimento della sua banca...
attendo una tua risposta
ciao e buona giornata
franco
 

stefanofabb

GAIN/Welcome
ciao Prospero !!!
leggevo questo tuo intervento.... guarda che non c'entra niente il deposito titoli.....il deposito titoli è totalmente fuori....non c'entra nulla..... e non è cumulativo !!!
la legge dice che ti va salvaguardato il conto corrente fino a 100.000 euro per intestatario ,,,,non c'entra il deposito titoli...
il deposito titoli fa la sua strada...
se uno ha per esempio 300,000 euro in titoli di stato sul deposito amministrato e 99.000
euro sul conto corrente intestato solo a lui... salva tutto in caso di fallimento della sua banca...
attendo una tua risposta
ciao e buona giornata
franco
CHE COS'È IL DEPOSITO TITOLI:
Il deposito titoli è un contratto con il quale il Cliente autorizza la Banca a custodire e amministrare, per suo conto, gli
strumenti finanziari e i titoli in generale (azioni, obbligazioni, titoli di stato, quote di fondi di investimento, ecc) siano
essi di natura cartacea o dematerializzati.
Attraverso il contratto di deposito titoli, la Banca si impegna a custodire e a mantenere la registrazione contabile degli
strumenti, curare il rinnovo e l'incasso delle cedole, degli interessi, dei dividendi, e a verificare i sorteggi per il
rimborso dei capitali o per l'attribuzione dei premi.
Su espresso incarico del cliente, oltre a tutelare i diritti relativi ai titoli stessi, la Banca può procedere con operazioni
specifiche come l'esercizio del diritto di opzione, la conversione e il versamento di decimi.
Nel corso della durata del contratto, la Banca, su autorizzazione del Cliente, può sub-depositare i titoli e gli strumenti
finanziari presso le società di gestione accentrata e altri depositari autorizzati.
Il deposito titoli è un prodotto sicuro, che è soggetto a commissioni e spese per il servizio offerto.
Il rischio principale è la variazione nel tempo in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese
del servizio) ove contrattualmente previsto. Leggasi ultima parte IN EUROPA sul testo wikipedia per quanto riguarda i conti depositi. https://it.wikipedia.org/wiki/Fondo_interbancario_di_tutela_dei_depositi . Da interpretare la La Direttiva 2014/59/UEmolto articolata..buona Domenica
 

stefanofabb

GAIN/Welcome
Bail in:Art.54 e 55

Articolo 54

Rimozione degli ostacoli procedurali al bail-in

1. Fatto salvo l’articolo 63, paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri impongono, se del caso, agli enti e alle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di mantenere in qualsiasi momento un importo di capitale azionario autorizzato sufficiente o altri strumenti del capitale primario di classe 1 affinché, qualora l’autorità di risoluzione eserciti i poteri di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettere e) ed f), in relazione a un ente o a un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o a qualsiasi delle sue filiazioni, non sia preclusa all’ente o all’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), la facoltà di emettere nuove azioni o altri titoli di proprietà in volume sufficiente a garantire che la conversione delle passività in azioni o in altri titoli di proprietà possa svolgersi efficacemente.

2. Le autorità di risoluzione valutano l’opportunità di imporre per un dato ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), l’obbligo stabilito al paragrafo 1 nel contesto dell’elaborazione e del mantenimento del piano di risoluzione che riguarda tale ente o gruppo, tenendo conto, in particolare, delle azioni di risoluzione ivi previste. Se il piano di risoluzione prevede la possibilità di applicare lo strumento del bail-in, le autorità verificano che il capitale azionario autorizzato o altri strumenti del capitale primario di classe 1 siano sufficienti a coprire la somma degli importi di cui all’articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c).

3. Gli Stati membri provvedono ad assicurare che non vi siano ostacoli procedurali alla conversione delle passività in azioni o altri titoli di proprietà esistenti in virtù del loro atto costitutivo o del loro statuto, compresi i diritti di opzione per gli azionisti o i requisiti riguardanti il consenso degli azionisti a un aumento di capitale.

4. Il presente articolo lascia impregiudicate le modifiche delle direttive 82/891/CEE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE e della direttiva 2012/30/UE di cui al titolo X della presente direttiva.

Articolo 55

Riconoscimento contrattuale del bail-in

1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di includere una clausola contrattuale mediante la quale il creditore o la parte dell’accordo che crea la passività riconosce che ad essa si possono applicare la svalutazione, la conversione e i poteri di modifica della scadenza dei titoli di debito o di variare i pagamenti degli interessi e accetta di essere vincolato da qualsiasi svalutazione del capitale o dell’importo ancora non corrisposto, conversione o cancellazione effettuate da un’autorità di risoluzione mediante l’esercizio di detti poteri, a condizione che tale passività:

a)


non sia esclusa a norma dell’articolo 44, paragrafo 2;

b)


non sia un deposito ai sensi dell’articolo 108, lettera a);

c)


siano disciplinate dal diritto di uno Stato terzo; e

d)


siano emesse o stipulate dopo la data in cui uno Stato membro applica le disposizioni adottate per il recepimento della presente sezione.

Il primo comma non si applica se l’autorità di risoluzione di uno Stato membro determina che le passività o gli strumenti di cui al primo comma possono essere soggetti a poteri di svalutazione e di conversione da parte dell’autorità di risoluzione di uno Stato membro conformemente alla normativa del paese terzo o a un accordo vincolante concluso con tale paese terzo.

Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano imporre agli enti e alle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di fornire alle autorità un parere giuridico relativo all’applicabilità giuridica e all’efficacia di tale condizione.

2. Il fatto che un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), non includa nelle disposizioni contrattuali che disciplinano una passività pertinente una clausola a norma del paragrafo 1 non osta a che l’autorità di risoluzione eserciti i poteri di svalutazione e di conversione rispetto a tale passività.

3. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di determinare ulteriormente l’elenco delle passività alle quali si applica l’esenzione di cui al paragrafo 1 e il contenuto della clausola imposta da tale paragrafo, tenendo conto dei diversi modelli di business delle banche.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. EUR-Lex - 32014L0059 - EN - EUR-Lex
 

stefanofabb

GAIN/Welcome
Anche qui visti i casi delle 4 banche in odore di santità ..si dovrebbe dar via ad un procedimento accusatorio (togliendo la parte Banca d'Italia) e citando gli organi preposti locali,visto che di realtà locali si tratta.Spero che la situazione accusatoria finisca egregiamente per i danneggiati ed un risarcimento al 100%,visto che dal governo si parla di pochi e poca percentuale.La causa va fatta verso le banche con persone all'altezza di un dibattimento accusatorio e che vengano smontate le mere ragioni della controparte.
 

stefanofabb

GAIN/Welcome
Buona domenica, quindi mi par di capire che occorre agire in fretta e per la parte eccedente i 100k (tra cc + deposito titoli non dimentichiamoci questo particolare del deposito titoli) metterla presso banche diverse e "sicure". Ora quali sono le banche "sicure"? Io indicherei nell'ordine: Intesa San Paolo, Unicredit, Banco Popolare e che altro?
Ma tu guarda a cosa siamo ridotti :wall:. Oltrettutto c'è da considerare che il sistema bancario italiano è di fatto al limite del fallimento checche ne dicano e il fatto che le banche sopracitate abbiano passato bene gli stress test non è che rassicuri più di tanto.
Si anche perchè metteranno la regolina della "MODIFICA CONDIZIONI CONTRATTUALI STRUMENTI FINANZIARI" e la lettera della banca magari arriva a casa per posta il Sabato mattina:wall::wall:..mi sto studiando l'interpretazione del Bail-in che mi sembra molto aleatorio nonostante abbia letto quasi tutto il faldone di 400 ..pagine.Se dovesse succedere per i grossi istituti non avrebbero comunque più il sostegno dei correntisti ad investire anche nel bond bancario "sicuro"..ma visto che si parla di numeri per ora si vedrà nel 2016/2018.Personalmente l'ultimo bond bancario lo presi il giorno prima del fallimento Lehman ed era la Lehman Dicembre 2008,un ottimo affare!!Ho avuto la fortuna di recuperare tutto .. ora sarebbe diabolico rifare lo stesso "errore",buona Domenica
 

Prospero

Io speriamo...
ciao Prospero !!!
leggevo questo tuo intervento.... guarda che non c'entra niente il deposito titoli.....il deposito titoli è totalmente fuori....non c'entra nulla..... e non è cumulativo !!!
la legge dice che ti va salvaguardato il conto corrente fino a 100.000 euro per intestatario ,,,,non c'entra il deposito titoli...
il deposito titoli fa la sua strada...
se uno ha per esempio 300,000 euro in titoli di stato sul deposito amministrato e 99.000
euro sul conto corrente intestato solo a lui... salva tutto in caso di fallimento della sua banca...
attendo una tua risposta
ciao e buona giornata
franco
Ciao, da quello che dici tu e dal chiarimento di Stefano subito dopo il tuo post sembrerebbe allora che il deposito titoli anche se contenesse roba per 5ml di € sarebbe intoccabile (sempre che non contenga azioni e obbligazioni sub della banca in difficoltà). Speriamo sia così ma mi puzza tanto. Non so che dire qui ti possono cambiare le regole dalla sera del sabato alla mattina della domenica :down:. Forse la soluzione che da più garanzie è avere più depositi e cc su banche grosse diverse con max 100k tra dep e cc per ogni banca, una bella rottura di @@. D'altra parte se una delle tre più grosse banche italiane fossero in fallimento come fanno a salvare dal fallimento l'intera nazione :mmmm:? Anche un fallimento di Mps sarebbe un terremoto del grado più alto della scala Richter, non si salverebbe nessuno a parte l'AD che avrà già portato i soldi in Svizzera.
 

newyork1977

Forumer attivo
Buona domenica, quindi mi par di capire che occorre agire in fretta e per la parte eccedente i 100k (tra cc + deposito titoli non dimentichiamoci questo particolare del deposito titoli) metterla presso banche diverse e &quot;sicure&quot;. Ora quali sono le banche &quot;sicure&quot;? Io indicherei nell'ordine: Intesa San Paolo, Unicredit, Banco Popolare e che altro?<br />
Ma tu guarda a cosa siamo ridotti <img src="images/smilies/muro.gif" border="0" alt="" title="Darei una testata al muro" smilieid="103" class="inlineimg" />. Oltrettutto c'è da considerare che il sistema bancario italiano è di fatto al limite del fallimento checche ne dicano e il fatto che le banche sopracitate abbiano passato bene gli stress test non è che rassicuri più di tanto.
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probabilmente ti sei confuso con il conto deposito, che è uno strumento parallelo al conto corrente remunerato un po meglio dove puoi vincolare delle somme...questo conto deposito è garantito nei limiti di 100 k (attenzione che la garanzia non è 100 sul conto e 100 sul conto deposito ma solo 100 ad esempio 50 sul conto corrente e 50 sul conto deposito)

dico bene?
 

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