Grazie alla forte opera di controinformazione, ed avendo fatto calare sempre più
il velo che copriva la verità grazie alla narrazione a senso unico del governo e dei media nazionali,
sempre più persone hanno preso coscienza e consapevolezza dei danni subiti dalla vaccinazione.
Danni gravi, gravissimi, in molti casi addirittura la morte.
Ed ora iniziano anche a chiedere i risarcimenti.
Ma è possibile davvero farlo?
Come funziona?
Quali sono i margini?
Come spiega Maurizio Hazan su
Il Sole 24 Ore,
“chi subisce un danno da emotrasfusione non può cumulare gli indennizzi previsti dalla legge 210 del 1992
ed il risarcimento del danno eventualmente richiesto in un giudizio civile.
Ma il divieto non opera per il solo fatto che la vittima abbia titolo per pretendere l’indennizzo, ma ne presuppone l’effettivo pagamento.
Lo ha deciso la Cassazione che, con l’ordinanza 12388 del 15 aprile 2022,
ha chiarito i termini dei divieti di cumulo tra indennizzi e risarcimenti,
con principi applicabili anche in caso di
danni da vaccini anti Covid“.
Gli esiti sono applicabili ai vaccini anti Covid perché
“la tutela indennitaria prevista dalla legge 210 riguarda, oltre ai darmi da emotrasfusione,
quelli derivanti da vaccinazione obbligatoria e anche da vaccinazioni facoltative ma raccomandate per esigenze di salute pubblica
(Corte costituzionale, sentenza 118/2020).
Il decreto legge 4 del 2022 ha poi espressamente esteso il sistema indennitario
ai danni permanenti causati dalla «vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana»,
con conseguente previsione di nuovi stanziamenti a copertura dei costi, per il 2022 e per il 2023.
In sostanza, chi si ritenga danneggiato da un vaccino anti Covid
“può senz’altro presentare domanda di indennizzo,
chiedendo che sia accertata da parte della Commissione medica competente
la riferibilità causale della complicanza e del danno permanente alla somministrazione del farmaco,
senza dover indagare su eventuali responsabilità risarcitorie.
Non è peraltro preclusa l’azione civile a chi preferisca ottenere un vero e proprio risarcimento
a carico del soggetto ritenuto responsabile della causazione del danno.
L’azione può essere promossa anche da chi abbia già chiesto e ottenuto l’indennizzo,
ma il risarcimento dovrà tener conto di quanto già percepito a titolo indennitario,
decurtandolo dal montante risarcitorio al fine di evitare indebiti arricchimenti.
Però, se il ministero non dà prova dell’avvenuto pagamento dell’indennizzo, la decurtazione non opera".