Azione legale titoli Popolare di Vicenza e Veneto Banca (1 Viewer)

gionmorg

low cost high value
Membro dello Staff
ricevuta richiesta di integrazione
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quindi che vorrebbero? Gli ordini di acquisto?
 

Rottweiler

Forumer storico
Mi giunge notizia che un risparmiatore ha appena ricevuto l'indennizzo, a dimostrazione che i pagamenti sono ripresi.

Nel caso in questione, secondo binario, la documentazione presentata è stata di tipo standard. Ha giocato a favore la data di acquisto, che cade all'interno del periodo temporale che la Commissione considera "sospetto".
Per chi ha acquistato al di fuori di tale periodo la possibilità di rimborso continua a rimanere problematica...
 

Luke Hudson

Nuovo forumer
nuova infornata di indennizzi.
fortuna che dovevamo restare a zero.
so di gente che ha preso 100k con acquisti a maggio/giugno 17.

chi ha acquistato fuori dal quadro temporale comunicato dalla Commissione dovrà presentare documentazione idonea a provare le violazioni. esattamente come è sempre stato.

poi qualcuno mi spieghi come può esser rimborsato chi ha acquistato a ridosso della lca perché primo binario e contemporaneamente rigettato chi ha acquistato un anno prima perché secondo binario.

resta problema DIFFERENZIALE creato dal FITD. è tempo di far capire a questi signori che la legge va rispettata e che non possono trattenere neanche un euro rispetto a quanto previsto dalla legge, altrimenti glieli faremo sputare fuori uno a uno nelle sedi competenti.
 

Fabrib

Forumer storico
Fir, in quattromila a rischio denuncia per i falsi dati legati al reddito
  • Corriere del Veneto (Venezia e Mestre)
  • 26 Feb 2022
  • Gianni Favero
VENEZIA Ci sono circa quattromila risparmiatori delle banche liquidate, tra cui le ex popolari venete, che, oltre a trovarsi esclusi dai canali per ottenere le risorse del Fondo indennizzo risparmiatori (Fir), rischiano di essere segnalati alla Procura della Repubblica per aver fornito informazioni non veritiere rispetto al loro livello di reddito o al loro patrimonio mobiliare, o addirittura ad entrambi. A sollevare la questione è Luigi Ugone, alla guida dell’associazione «Noi che credevamo nella Bpvi», che lancia un appello a tutte le associazioni che assistono azionisti ed obbligazionisti delle banche azzerati nei loro titoli per chiedere un decreto correttivo dedicato.
Il presupposto di Ugone è che si tratti di errori compiuti in buona fede. Il poter documentare redditi ai fini Irpef sotto i 35 mila euro, va ricordato, o un patrimonio mobiliare inferiore ai 100 mila euro, forniva la possibilità di entrare nel «primo binario», il percorso in cui, grazie ad un sistema di operazioni forfetarie, il 30% del ristoro previsto dalla legge ha potuto essere erogato in via semplificata e con precedenza rispetto agli altri risparmiatori del «secondo binario». «Dobbiamo partire dalla presunzione d’innocenza – è il punto di vista di Ugone – e cioè che gli sbagli nelle dichiarazioni siano riconducibili al fatto che molta gente ha ritenuto di potersi arrangiare senza supporre, ad esempio, che anche assicurazioni sulla vita o conti cointestati avrebbero dovuto essere tenuti in considerazione. A parte la maggiore celerità negli indennizzi, dunque non credo ci siano altre ragioni valide per cercare di imbrogliare in questo modo e onestamente mi sembra un vantaggio di poco conto».
Di parere diverso, su questo, è Patrizio Miatello, leader dell’associazione «Ezzelino da Onara»: «È già stato deciso che chi possa essere incorso in errori sulla dimensione del reddito ma abbia effettivamente da parte un capitale al di sotto dei 100 mila euro possa essere ‘perdonato’ con una correzione. Ma i soggetti che hanno omesso di denunciare fondi intercettati dall’Agenzia delle entrate riteniamo corretto siano valutati dalla magistratura; si tratta di dichiarazioni false a tutti gli effetti». E l’intenzione di operare in questo modo per rientrare nel primo binario, in tale lettura, avrebbe avuto come fine quello di evitare la più complicata procedura per dimostrare le violazioni massive del secondo binario.
Intanto ci sono novità arrivate nelle ultime ore sotto forma di un emendamento il quale concede più tempo ad una certa fascia di aventi diritto all’indennizzo, intorno alle novemila unità ma probabilmente contati per eccesso, che non hanno avuto modo di perfezionare la domanda entro il termine del 18 giugno 2020, caduto in piena pandemia. La precedente proroga fissata al 15 marzo per integrare l’istanza con la documentazione mancante è stata estesa infatti al 1. maggio.
 

giofio

Forumer attivo
Buongiorno, come da attese, questa è la fine della Venetina acquistata poco prima della scadenza.
'Comunicazione di mancato riconoscimento dell’indennizzo richiesto ai sensi della L. 30.12.2018 n. 145. Avente Diritto xxxxxxx Gentile utente, siamo, con la presente, a informarLa che, all’esito dell’istruttoria espletata, è stato accertato quanto segue: La domanda ID: xxx presenta un esito di accoglimento ma l'importo del differenziale per una o più tranche di acquisto è superiore all'indennizzo dovuto. In ragione di ciò, la Commissione tecnica di cui all’art. 1, co. 501, L. 30.12.2018, n. 145, ha deliberato che, nel caso di specie, non sussistono i requisiti per il riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla richiamata normativa.'
 

gionmorg

low cost high value
Membro dello Staff
Buongiorno, come da attese, questa è la fine della Venetina acquistata poco prima della scadenza.
'Comunicazione di mancato riconoscimento dell’indennizzo richiesto ai sensi della L. 30.12.2018 n. 145. Avente Diritto xxxxxxx Gentile utente, siamo, con la presente, a informarLa che, all’esito dell’istruttoria espletata, è stato accertato quanto segue: La domanda ID: xxx presenta un esito di accoglimento ma l'importo del differenziale per una o più tranche di acquisto è superiore all'indennizzo dovuto. In ragione di ciò, la Commissione tecnica di cui all’art. 1, co. 501, L. 30.12.2018, n. 145, ha deliberato che, nel caso di specie, non sussistono i requisiti per il riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla richiamata normativa.'
Cioè?
 

giofio

Forumer attivo
Applicando la formuletta del decreto, si ottiene un risultato superiore all'importo indennizzabile, che azzera di fatto l'indennizzo.

'Per le obbligazioni subordinate che non hanno beneficiato delle prestazioni del Fondo di solidarietà, l’indennizzo è determinato nella misura del 95 per cento del costo di acquisto delle stesse, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto. Da detta misura dell’ammontare dell’indennizzo sono detratti gli eventuali importi ricevuti dagli aventi diritto in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento comunque denominato nonché la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un buono del Tesoro poliennale di durata equivalente comunicata dal FITD, determinata ai sensi dei commi 3, 4, 5 dell’art. 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.'
 

Luke Hudson

Nuovo forumer
Applicando la formuletta del decreto, si ottiene un risultato superiore all'importo indennizzabile, che azzera di fatto l'indennizzo.

'Per le obbligazioni subordinate che non hanno beneficiato delle prestazioni del Fondo di solidarietà, l’indennizzo è determinato nella misura del 95 per cento del costo di acquisto delle stesse, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto. Da detta misura dell’ammontare dell’indennizzo sono detratti gli eventuali importi ricevuti dagli aventi diritto in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento comunque denominato nonché la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un buono del Tesoro poliennale di durata equivalente comunicata dal FITD, determinata ai sensi dei commi 3, 4, 5 dell’art. 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.'


si sapeva che le ine comprate gli ultimi mesi erano a zero, a differenza delle one. su venetina adottano pure la data sbagliata, 21 giugno invece del 17 settembre.
ma il problema sta nel rendimento sbagliato usato dal fitd, bisogna fare pressione per farglielo cambiare.

intanto fai accesso agli atti e diffida.
 

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