Interessante Decisione ACF redatta dal Membro "stitico" del collegio che in sole tre paginette risolve il caso della errata indicazione dl prezzo di carico di azioni trasferite tra intermediari. Da notare la singolare motivazione con la quale rigetta la competenza e quindi boccia il ricorso (8399)
" La Ricorrente contesta, infatti, all’Intermediario l’erroneità dei prezzi medi di carico comunicati all’esito del trasferimento di alcuni titoli presso altro intermediario, chiedendo, con riferimento ad uno specifico strumento azionario, il rimborso di una somma pari alla differenza tra il prezzo medio di carico comunicato e quello che, nella sua prospettiva, avrebbe dovuto essere il prezzo medio di carico corretto. Tale condotta si sostanzia nell’inadempimento ad obbligazioni tipiche del contratto bancario di custodia e amministrazione, alla cui osservanza l’Intermediario era tenuto nel suo esclusivo ruolo di “amministratore” del deposito titoli e non già quale prestatore di servizi di investimento. Vero è che, sulla base di un orientamento consolidato del Collegio, la competenza dell’ACF sarebbe comunque ravvisabile, in tali fattispecie, nei casi in cui la non corretta valorizzazione del prezzo di carico dei titoli – in base alla prospettazione della parte ricorrente – venga fatta valere come inadempimento di un obbligo informativo idoneo ad influire sulle scelte di investimento o di disinvestimento. Tuttavia, la Ricorrente non ha prospettato che l’asserito errato calcolo del prezzo medio di carico dei titoli abbia condizionato le sue scelte d’investimento. Né ha fornito evidenze che la somma per la quale chiede di essere ristorata corrisponda ad un pregiudizio economico effettivo, concreto e attuale (in termini di effettiva deminutio economicamente apprezzabile del suo patrimonio), subìto in conseguenza dell’erronea indicazione del prezzo medio di carico delle azioni. Il prezzo medio di carico rappresenta, infatti, soltanto il parametro da utilizzarsi, in caso di vendita dei titoli, per determinare se l’operazione generi una minusvalenza ovvero una plusvalenza da assoggettare a tassazione, con la conseguenza che eventuali oscillazioni di tale parametro non riflettono di per sé una perdita effettiva del valore del titolo".
Vale la pena rileggerlo: Il prezzo medio di carico rappresenta, infatti, soltanto il parametro da utilizzarsi, in caso di vendita dei titoli, per determinare se l’operazione generi una minusvalenza ovvero una plusvalenza da assoggettare a tassazione, con la conseguenza che eventuali oscillazioni di tale parametro non riflettono di per sé una perdita effettiva del valore del titolo
Quindi: compri un titolo a 100 e lo rivendi a 110 - utile 10 tassa al 26% netto a tuo utile 7,4
Scopriamo ora, grazie a questo genio, che il prezzo di carico "è solo un parametro" ed sue eventuali oscillazioni non riflettono una perdita ecc,
Bene. L'intermediario si è sbagliato ed invece di caricarlo a 100 lo mette mettiamo a 70. Vendi sempre a 110 con sempre un utile lordo di 10 ma, sorpresa! ti viene quindi addebitata una imposta di 10,4 per cui l'utile netto che spetterebbe di 7,4 va a fari benedire e te ne viene una perdita di 0,40 (110 - 10,4 - 100 spesi) E che male c'è, è solo un parametro!!!
E questo scienziato insegna pure in una università!!!