Mercati: MOT, TLX, OTC BG-SAXO (ex Binck Bank)

Ultime dall'ACF, e che pare riguardino direttamente Binck/BGSaxo:
" Atteso, tuttavia, che l’Intermediario resistente, sebbene abbia attivamente preso parte al presente procedimento, non ha fornito alcuna spiegazione, né prodotto evidenze probatorie idonee a comprovare di avere tenuto un comportamento diligente e tempestivo, non avendo in alcun modo giustificato il ritardo nel trasferimento dei dossier titoli, al Collegio preme evidenziare che tale condotta è sotto questo profilo certamente censurabile, in quanto potenzialmente idonea a cagionare danni ai clienti investitori, impedendo loro di poter disporre in tempi ragionevoli dei loro strumenti finanziari, tanto da ritenere conclusivamente necessario richiamare l’attenzione dell’Intermediario odierno resistente sull’esigenza che, in casi della specie, siano tenute condotte sempre in linea con i canoni di correttezza, diligenza e tempestività previsti dalla normativa di settore."
 
Ciao a Tutti.
Chiedo a Puppis se riesce a postare il riferimento della decisione dell'ACF citata nel post del 21 gennaio 2023.
Ringrazio e buona serata
 
Buongiorno, sapete dirmi cosa dice esattamente questo rendiconto di Binck. Grazie
Dopo anni si svegliano, mai riuscito a contattarli.

P.S. Minusvalenze?
P.P.S. Arrivata oggi datata 09/08/2022 mi avevano scritto via mail dicendo che il conto sarà chiuso d'ufficio...Vedi l'allegato 697600
Con Binck non si capisce nulla, nel precompilato Isee ci sono valori di giacenza media pari al 10% circa della Giacenza media da loro comunicatomi dopo averne fatto richiesta questo mese. Insomma come fidarsi di questi dati?
 
La decisione cui facevo cenno nel precedente post è relativa al Ricorso 8239.

Mi pare che l'ACF sabbia finalmente iniziato a dirimere i ricorsi conto Binck/BGSaxo in quanto ne ho riscontrato un altro di analoghi presupposti e relativo ad un Certificato, esattamente il n. 8461.
Anche in quanto caso l'esito è stato negativo, ed altrimenti non avrebbe potuto essere posto che il ricorrente non ha provveduto a circostanziare e documentare compiutamente il danno subito (accenna addirittura ad una richiesta "forfettaria"!).
Si legge: " La documentazione prodotta dal Ricorrente non è in effetti idonea a provare l’effettiva volontà di vendere gli strumenti finanziari presenti sul dossier titoli. Non è tale la documentazione recata con gli screenshot della piattaforma relativi al certificate che in realtà provano soltanto il blocco di operatività, ma non l’effettiva disposizione di un ordine di disinvestimento che pure poteva essere formulata o almeno ventilata (importantissimo questo!!!) dal Ricorrente per iscritto, né viene dimostrato che la quotazione del certificate è variata in modo sensibile durante il periodo del blocco di operatività dovuto alla richiesta di trasferimento titoli"
Ed inoltre " anche la richiesta di 6.000,00 euro a titolo di risarcimento forfettario per il lamentato blocco di operatività del dossier titoli – che invero integra una richiesta di risarcimento per danni potenziali – non può essere accolta, perché il Ricorrente in realtà si limita a quantificare il danno potenziale, senza produrre alcun elemento probatorio circa l’effettiva produzione del danno, ed in ogni caso quest’Arbitro, come è noto, può riconoscere all’investitore solo i danni che sono conseguenza «immediata» e diretta delle violazioni poste in essere degli intermediari"
Di particolare interesse anche questo passaggio conclusivo " circa le ragioni del non tempestivo trasferimento dei dossier titoli, al Collegio preme evidenziare che tale condotta è sotto questo profilo censurabile, anche perché riscontrata in sede di esame di analoghe fattispecie e potenzialmente idonea a cagionare danni ai clienti investitori, impedendo loro di poter disporre in tempi ragionevoli degli strumenti finanziari detenuti. Il Collegio, pertanto, evidenzia l’esigenza che l’Intermediario odierno resistente, in casi della specie, ponga in essere condotte che siano sempre in linea con i canoni di correttezza, diligenza e tempestività operativa previsti dalla normativa di settore"

Fino ad ora è andata di lusso a Binck/BGSaxo, e non già per merito suo, ma non credo proprio che sarà sempre così ..............
 
La decisione cui facevo cenno nel precedente post è relativa al Ricorso 8239.

Mi pare che l'ACF sabbia finalmente iniziato a dirimere i ricorsi conto Binck/BGSaxo in quanto ne ho riscontrato un altro di analoghi presupposti e relativo ad un Certificato, esattamente il n. 8461.
Anche in quanto caso l'esito è stato negativo, ed altrimenti non avrebbe potuto essere posto che il ricorrente non ha provveduto a circostanziare e documentare compiutamente il danno subito (accenna addirittura ad una richiesta "forfettaria"!).
Si legge: " La documentazione prodotta dal Ricorrente non è in effetti idonea a provare l’effettiva volontà di vendere gli strumenti finanziari presenti sul dossier titoli. Non è tale la documentazione recata con gli screenshot della piattaforma relativi al certificate che in realtà provano soltanto il blocco di operatività, ma non l’effettiva disposizione di un ordine di disinvestimento che pure poteva essere formulata o almeno ventilata (importantissimo questo!!!) dal Ricorrente per iscritto, né viene dimostrato che la quotazione del certificate è variata in modo sensibile durante il periodo del blocco di operatività dovuto alla richiesta di trasferimento titoli"
Ed inoltre " anche la richiesta di 6.000,00 euro a titolo di risarcimento forfettario per il lamentato blocco di operatività del dossier titoli – che invero integra una richiesta di risarcimento per danni potenziali – non può essere accolta, perché il Ricorrente in realtà si limita a quantificare il danno potenziale, senza produrre alcun elemento probatorio circa l’effettiva produzione del danno, ed in ogni caso quest’Arbitro, come è noto, può riconoscere all’investitore solo i danni che sono conseguenza «immediata» e diretta delle violazioni poste in essere degli intermediari"
Di particolare interesse anche questo passaggio conclusivo " circa le ragioni del non tempestivo trasferimento dei dossier titoli, al Collegio preme evidenziare che tale condotta è sotto questo profilo censurabile, anche perché riscontrata in sede di esame di analoghe fattispecie e potenzialmente idonea a cagionare danni ai clienti investitori, impedendo loro di poter disporre in tempi ragionevoli degli strumenti finanziari detenuti. Il Collegio, pertanto, evidenzia l’esigenza che l’Intermediario odierno resistente, in casi della specie, ponga in essere condotte che siano sempre in linea con i canoni di correttezza, diligenza e tempestività operativa previsti dalla normativa di settore"

Fino ad ora è andata di lusso a Binck/BGSaxo, e non già per merito suo, ma non credo proprio che sarà sempre così ..............
Ma questo capzo di ACF perché da sempre ragione a BINCK... :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
nonostante le porcherie combinate dagli olandesi siano sotto l'occhio di tutti!
Non ci perdo un attimo di tempo tanto il risultato è ormai scontato.
Parenti stretti di SNS che da 10 anni ci tengono sotto scacco spendendo i nostri sudati quattrini :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
 
Prima decisione ACF che dovrebbe essere di condanna di Binck/BGSaxo (n.8505) per la rilevante somma di 350 euro!!!
Scrivo decisione ma dovrei dire più correttamente flatulenza arbitrale per il modo sommario e disinvolto con cui in sole 4 pagine si liquida la questione: è la prima volta che vedo una cosa simile quando in tutte le altre decisioni (quelle vere) l'abbondanza di particolari e valutazioni del documento rendeva agevole comprendere la esatta dinamica della vicenda.
Qui si comprende ben poco: si parla di una richiesta rilevante di ristoro senza precisa come, quando e sulla base di quali argomenti e documenti la stessa è stata fatta. Della banca si riferisce che " ammette, nella sostanza, le proprie responsabilità riguardo ai ritardi occorsi, scusandosi del fatto che “le tempistiche di completamento del … trasferimento hanno impiegato più tempo di quanto atteso”, che per l'ACF è una responsabilità senza responsabilità visto che non porta serie conseguenze.
La confusione è poi notevole: prima si afferma che " Dalla documentazione in atti emerge che il Ricorrente ha richiesto di “sbloccare” l’operatività soltanto di alcuni titoli azionari, tramite le e-mail indirizzate al servizio clienti dell’Intermediario" e poi ancora " passando alla quantificazione del risarcimento dovuto per il ritardo nello sblocco dei titoli di cui alle e-mail indirizzate al servizio clienti dell’Intermediario" e si conclude riconoscendo ".... la differenza tra il prezzo che il titolo in questione aveva il 17.9.2021......." : cioè riconoscono che il ricorrente aveva richiesto di sbloccare alcuni titoli ma lo risarciscono solo per un titolo. Basta solo questo per comprendere che razza di serietà abbia mai una decisione del genere e chi la ha scritta!!

Per mia esperienza, quando non fanno le cose nel modo giusto e vogliono chiudere il ricorso a modo loro, indipendentemente da quanto risulta dal fascicolo, decidono prima il risultato e poi gli costruiscono una qualche istruttoria a supporto, che per forza di cose risulta stringata, carente ed incongrua, come appunto la cazzata che si è appena vista.
 
ma a voi tradergo oggi pomeriggio funziona? faccio il login, autorizzo l'accesso, ma poi mi butta immancabilmente fuori.. idem con l'app su telefono
 

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