Derivati USA: CME-CBOT-NYMEX-ICE BUND, TBOND and the middle of the guado (VM 69) (1 Viewer)

Fernando'S

Forumer storico
aaaa Fernà ..... PRRRRRRRRRRRRR :p

tiè .......
il T&S porta là come pure C= 168% A e pure il 50 %
....godi ;)

P.S. e dato che la musica è la stessa ....... guardati la stessa faccenda sul dax
pure precisa 'ntifica su MSCI World
 

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gipa69

collegio dei patafisici
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Quello è anche il target del testa e spalle ribassista se è per quello... vediamo però che dipende anche dal macro. :)
 

Sharnin 2

Forumer storico
I rischi del contrabbando
Processo di Bellinzona e nuove leggi svizzere ed estere
9 lug 2009 CdT
di PAOLO BERNASCONI

Il processo che si è celebrato in questi mesi davanti al Tribunale penale federale a Bellinzona rischia di ingenerare una certa confusione fra i dirigenti e il personale degli intermediari finanziari operativi in territorio svizzero. Permane infatti il ritornello secondo cui «il contrabbando di sigarette non è punibile». La confusione nasce dal fatto che questo processo si riferisce ad avvenimenti che si svolsero parecchi anni orsono. Nel frattempo sono entrate in vigore nuove norme di diritto svizzero ed estero. Inoltre, specialmente per quanto riguarda i procedimenti penali condotti da autorità straniere, queste ultime applicano nuove prassi che sono finalizzate a coinvolgere sempre più anche quei professionisti che, operando sul territorio dei centri finanziari internazionali, per esempio a Lugano o a Chiasso, mettono a disposizione i loro servizi all’amministrazione e alla gestione di commerci, di società e di patrimoni che siano anche solo indirettamente collegati alle attività perseguite.

Punibilità del contrabbando in danno dell’erario svizzero
Per cominciare, la Legge federale sulle dogane, nella sua versione più recente, punisce il contrabbando semplice con la multa, mentre il contrabbando cosiddetto aggravato è punito con la pena privativa di libertà sino a tre anni. Inoltre, la Legge federale sul diritto penale amministrativo punisce la truffa in materia tributaria con la multa o la pena privativa di libertà, la forma semplice di reato. Punisce invece con la pena privativa di libertà sino a cinque anni la forma aggravata di reato, cioè quella commessa in forma organizzata e riguardante un importo rilevante. Pertanto, anche il riciclaggio del provento del contrabbando è punibile se riguarda il provento del contrabbando commesso nella sua forma aggravata. In sostanza, si tratta del contrabbando commesso da organizzazioni che operano come aziende commerciali ma, ovviamente, proteggendo con le armi da fuoco i loro commerci. Inoltre è punibile anche la ricettazione doganale. Infine, è punibile anche la complicità di tutti coloro che concorrono in modo ausiliario alla consumazione dei reati suddetti.

Contrabbando secondo il diritto penale estero

In generale, nel corso degli ultimi anni, la grande maggioranza dei paesi membri dell’OCSE ha perfezionato le norme nazionali anticontrabbando, aggravandone anche le sanzioni penali. Infatti, anche il crimine organizzato ha esteso le sue attività in questo settore, assicurandosi giganteschi profitti ricorrenti che si traducono in perdite fiscali altrettanto gigantesche.
Il fatto che una parte delle attività di concorso esterno siano state compiute al di fuori del territorio del Paese di cui vengono pregiudicati gli interessi fiscali non costituisce ostacolo al perseguimento di consulenti ed altri professionisti che abbiano operato in territorio estero. Per esempio, sono numerosi i casi di intermediari finanziari attivi in Svizzera, Austria e Lussemburgo che l’autorità giudiziaria italiana persegue per concorso nelle frodi suddette di cui sono accusati i promotori principali delle frodi medesime.
In data 6 marzo 2009 da parte della Procura distrettuale della Florida venne emesso un atto d’accusa contro una persona precedentemente arrestata per frode (18 U.S.C. §§ 1349, 1341) e per contrabbando di sigarette (18 U.S.C. § 554) in partenza da Panama e con destinazione numerosi Paesi membri dell’UE via porto di Miami. L’inchiesta, durata oltre sei anni, venne coordinata dall’OLAF in applicazione dell’Accordo fra gli USA e l’UE del 1997 di collaborazione sulle misure doganali per combattere il crimine organizzato.
Gli accusati occultavano sulle navi le sigarette sotto materiale di isolazione edilizia e per pavimenti, accompagnandole con false lettere di carico e di vettura. In tal modo veniva eluso il pagamento del dazio, che sarebbe stato dovuto in proporzione molto superiore, ossia per circa 2,1 milioni USD per ogni carico navale.
Assistenza delle autorità svizzere a favore di procedimenti stranieri per contrabbando in danno dell’erario estero
In favore di qualsivoglia Paese l’art. 3 cpv. 3 lit. a della Legge federale svizzera sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP) prevede la trasmissione di mezzi di prova a favore di procedimenti stranieri avviati per truffa semplice in materia tributaria secondo l’art. 14 cpv. 1 del Diritto penale amministrativo. Inoltre, l’art. 3 cpv. 3 lit. b AIMP prevede tutte le tre forme di assistenza (estradizione della persona, trasmissione di mezzi di prova oppure del provento del reato) a favore di procedimenti stranieri avviati per titolo di frode aggravata nella fiscalità indiretta. Dal 12 dicembre 2008 in favore dei Paesi dell’area Schengen, l’Accordo di Schengen prevede tutte le forme di cooperazione in favore di procedimenti penali esteri avviati per frode fiscale. Infine, in favore di tutti i paesi UE, l’Accordo antifrode del 26.10.2004 (in vigore dall’aprile 2009) prevede tutte le forme di cooperazione in favore di procedimenti stranieri promossi per sottrazione e frode fiscale e doganale nonché per riciclaggio del provento di frode fiscale e per riciclaggio del provento di contrabbando professionale. La novità fondamentale consiste nella possibilità per i funzionari del OLAF (ossia l’organismo antifrode dell’UE) di condurre indagini in territorio svizzero, sempre in presenza di funzionari del Dipartimento svizzero delle finanze, ma senza le garanzie previste per le rogatorie: verbali di interrogatorio nonché documenti sequestrati vengono acquisiti immediatamente e utilizzati sia a Bruxelles sia nei Paesi il cui erario è stato frodato. I risultati della cooperazione sono palesi: nell’inchiesta del procuratore di Como, dott. Mariano Fadda, continuano a cadere carichi di oro, valuta e sigarette. Tanto è vero che l’inchiesta tarda ad essere chiusa, visto che, fuor di metafora, quel PM ha scoperto «una vena d’oro». Dagli USA arriva la notizia di arresti, coordinati dall’OLAF a causa di contrabbando di sigarette trasportate per nave del valore di 2 milioni di dollari per carico. Mi ricordo ancora i tre giovani finanzieri caduti una notte sulle coste pugliesi, speronati dai furgoni blindati delle mafie contrabbandiere che trasportavano sigarette contrabbandate dalla Svizzera via Montenegro. Non sono morti invano: oggi è stata cancellata la doppia morale che suonava: «Si può fare in Svizzera quel che è vietato all’estero, ma che non è vietato dalle leggi svizzere».

Paolo Bernasconi, avvocato a Lugano, professore all’Università di San Gallo
 

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