Stai correndo un po' troppo.
Iniziamo col far notare una cosa:
Vedi l'allegato 499902
In pratica, non sanno nemmeno cosa hanno approvato. Il testo gli è arrivato già scritto. Da chi?
Ognuno in proposito può avere la sua idea, ma mi sembra chiaro che sia nato da colloqui tra Tria, commissari della banca, Bankitalia e Bce (quest'ultima è la prima istituzione a voler evitare il bail-in, che, come giustamente diceva Fedone proprio in questo forum, nasce come strumento per evitare che si possa parlare di moral hazard di fronte al popolino). Quindi, come sospettavo, anche in questo caso si ricorrerà a bail-out.
Ora, vediamo la formula del comunicato stampa:
L’obiettivo è di consentire ai Commissari di assumere le iniziative utili a preservare la stabilità e la coerenza del governo della società, completare il rafforzamento patrimoniale dell’Istituto già avviato con l’intervento del Fondo Interbancario dei Depositi, proseguire nella riduzione dei crediti deteriorati e perseguire un’operazione di aggregazione.
- di consentire ai Commissari di assumere le iniziative utili a preservare la stabilità e la coerenza del governo della società
Bisognerebbe leggere il decreto, ma è palese che a questo punto venga legittimata l'applicazione degli articoli 28 e 29 BRRD (che consentono la rimozione dei restanti membri del cda, e ampio potere ai commissari). La risoluzione per ora sembra scongiurata, poiché pur essendo la banca "in dissesto o a rischio di dissesto", al momento non si verifica quanto definito dall'art. 32 comma 1 paragrafo b). Tuttavia, se dovesse essere il caso, a questo punto è un attimo procedere.
- completare il rafforzamento patrimoniale dell’Istituto già avviato con l’intervento del Fondo Interbancario dei Depositi
Come viene spiegato nel paragrafo successivo, qua si tratta di garanzie pubbliche che verranno concesse per ELA. Si dice che: "
In stretto raccordo con le istituzioni comunitarie, le garanzie previste saranno concesse nel pieno rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato." Vanno capite le modalità, ma un'idea già la ho, e come sospettavo il tasso al 16% non è lì a caso.
-
proseguire nella riduzione dei crediti deteriorati
Ovviamente qua si parla di SGA, che si prenderà la tranche junior e mezzanine della cartolarizzazione dei crediti in sofferenza, ovvero, lo schifo dello schifo. Continuo a domandarmi il motivo per cui Ifis non sia interessata. Forse dovrebbe chiederselo anche Di Maio... Ovviamente, la tranche junior, quella coperta da gacs, andrà in eredità allo sposo.
Ora,
lo sposo mi sembra ovvio che non possa essere Mps.
Qualcuno punta su UBI, io dico Unicredit.
Ad ogni modo vediamo cosa succederà durante la conversione in legge del decreto, sebbene sia abbastanza convinto del fatto che su questa cosa il governo andrà molto in difficoltà. Potrebbe non uscirne vivo.
P.S. la ricapitalizzazione pubblica non la richiedono i commissari. È solo una delle procedure previste in caso di risoluzione, oppure che può essere effettuata quando necessario da parte dell'autorià pubblica. Gli strumenti di risoluzione (tra cui il bail-in) si applicano quando ricorrono i tre presupposti stabiliti dall'art. 32 comma 1, e a stabilirli è o un indipendente incaricato, oppure l'ente di vigilanza.
Inoltre, leggi questo:
È opportuno che il quadro di risoluzione preveda un avvio tempestivo della procedura, prima che l’ente finanziario sia insolvente a termini di bilancio e che l’intero capitale sia esaurito. La procedura di risoluzione dovrebbe essere avviata allorché un’autorità competente, previa consultazione dell’autorità di risoluzione, determina che l’ente è in dissesto o a rischio di dissesto e che l’attuazione di misure alternative, come specificato nella presente direttiva, eviterebbe tale dissesto in tempi ragionevoli. Eccezionalmente, gli Stati membri possono prevedere che, oltre all’autorità competente, anche l’autorità di risoluzione possa determinare, previa consultazione dell’autorità competente, che l’ente è in dissesto o a rischio di dissesto. Il fatto che un ente non soddisfi i requisiti per l’autorizzazione non giustifica di per sé l’avvio della procedura di risoluzione, soprattutto se esso è ancora economicamente sostenibile o se sussistono i presupposti perché lo sia. Un ente dovrebbe essere considerato in dissesto o a rischio di dissesto quando viola, o è probabile che violi in un prossimo futuro, i requisiti per il mantenimento dell’autorizzazione; quando le sue attività sono, o è probabile che siano in un prossimo futuro, inferiori alle passività; quando non è in grado, o è probabile che non sia in grado in un prossimo futuro di pagare i propri debiti in scadenza; quando necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad eccezione delle circostanze particolari stabilite nella presente direttiva. La mera circostanza che l’ente necessiti dell’assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale non dovrebbe costituire di per sé una prova sufficiente del fatto che esso non è, o in un prossimo futuro non sarà, in grado di pagare le proprie obbligazioni in scadenza.
Se tale strumento fosse garantito da uno Stato, un ente che vi accede sarebbe soggetto alla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione. Per preservare la stabilità finanziaria, specialmente in caso di carenza sistemica di liquidità, le garanzie dello Stato sugli strumenti di liquidità forniti da banche centrali o le garanzie dello Stato sulle passività di nuova emissione per rimediare a una grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro non dovrebbero attivare il quadro di risoluzione quando sono soddisfatte determinate condizioni. È opportuno, in particolare, che le misure di garanzia dello Stato ottengano l’approvazione ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato e non facciano parte di un pacchetto d’aiuto più ampio, e che il ricorso alle misure di garanzia sia rigorosamente limitato nel tempo. È opportuno che le garanzie degli Stati membri sugli utili azionari siano vietate. Quando fornisce una garanzia, per passività di nuova emissione, diverse dal capitale, uno Stato membro dovrebbe assicurare che essa sia sufficientemente remunerata dall’ente. Inoltre, la fornitura del sostegno finanziario pubblico straordinario non dovrebbe attivare la procedura di risoluzione quando, a titolo di misura cautelare, uno Stato membro rileva una quota di partecipazione azionaria di un ente, anche di proprietà pubblica, che soddisfa i suoi requisiti patrimoniali. Ciò può verificarsi, ad esempio, quando un ente deve raccogliere nuovo capitale a causa dell’esito di prove di stress basate su scenari o di un esercizio equivalente svolti da autorità macroprudenziali che comprenda il requisito di preservare la stabilità finanziaria in un contesto di crisi sistemica, ma l’ente non è in grado di raccogliere capitale sui mercati privati. Un ente non dovrebbe essere considerato in dissesto o a rischio di dissesto per il semplice fatto di aver ricevuto sostegno finanziario pubblico straordinario prima dell’entrata in vigore della presente direttiva. Infine, l’accesso a strumenti di liquidità, compresa l’assistenza di liquidità di emergenza da parte di banche centrali, può costituire un aiuto di Stato ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato.
Inoltre, dall'art. 32:
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l’ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto in una o più delle situazioni seguenti:
d) l’ente necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui, al fine di evitare o rimediare a una grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro e preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza in una delle forme seguenti:
i) una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti da banche centrali alle condizioni da esse applicate;
ii) una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione; [strumenti innovativi di capitale] oppure
iii) un’iniezione di fondi propri o l’acquisto di strumenti di capitale a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio all’ente, qualora nel momento in cui viene concesso il sostegno pubblico non si verifichino né le circostanze di cui al presente paragrafo, lettera a), b) o c), né le circostanze di cui all’articolo 59, paragrafo 3. [conversione forzosa degli strumenti di capitale]
In ciascuno dei casi di cui al primo comma, lettera d), punti i), ii) e iii), le garanzie o misure equivalenti ivi contemplate sono limitate agli enti solventi e sono subordinate all’approvazione finale nell’ambito della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione. Dette misure hanno carattere cautelativo e temporaneo e sono proporzionate per rimediare alle conseguenze della grave perturbazione e non vengono utilizzate per compensare le perdite che l’ente ha accusato o rischia di accusare nel prossimo futuro.
Questo significa che attraverso ELA e altra cosa che penso succederà ma che fa schifo scrivere, la banca non sarà più in dissesto o a rischio di dissesto.
Quella che viene chiamata
ricapitalizzazione precauzionale, altro non è che una misura definita di carattere cautelativo.