ancora sul discorso della cancellazione dei trades
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In caso di errori commessi a seguito dell’immissione di una pluralità di
proposte di negoziazione o quote attraverso le quali siano stati conclusi
più contratti legati da un vincolo di continuità con l’errore originario, con
riferimento a un unico strumento finanziario oltre alla sussistenza delle
condizioni di cui alla linea guida 620.2 è necessario che tra il primo e
l’ultimo contratto concluso oggetto di richiesta di intervento non trascorra
un intervallo di tempo superiore a 60 second