DAL 4 MAGGIO USCIREMO SCAGLIONATI. SECONDO ME C'E' UNA VOCALE SBAGLIATA

La tutela della privacy è solo uno degli aspetti legati al problema dell’app governativa “immuni”.

E neanche il più importante.

La questione principale infatti è quella relativa all’uso della tecnologia con funzione chiaramente sostitutiva della responsabilità politica dello Stato.

È questa la sintesi di un articolo di assoluto interesse apparso sul “Guardian” la scorsa settimana.

Detto in altre parole (e calato dentro il nostro contesto).
Siccome lo Stato liberista non ha le risorse per adottare tutte le misure necessarie a risolvere un dato problema
(nel nostro caso la pandemia), allora si pensa di mitigarne gli effetti limitando la libertà personale dei cittadini.

È più pratico e più veloce.

E soprattutto costa infinitamente meno rispetto a un piano miliardario di investimenti pubblici.

Pensateci, perché mai un governo dovrebbe investire montagne di denaro
per risolvere problemi strutturali della società liberista se può imporre l’uso di strumenti informatici?
 
Dopo soltanto una settimana, ecco emergere “trucchi e intoppi in banca sui prestiti alla aziende”.

Una denuncia che arriva dalle rilevazioni di Unimpresa sul territorio: le pratiche avviate a pieno regime
“sono solo per i prestiti fino a 25.000 euro” e le procedure procedono “a singhiozzo, non di rado bloccate".

Secondo Unimpresa, si starebbe delineando “un quadro non omogeneo nel settore,
con regole interne alle banche in continua evoluzione anche nell’arco della stessa giornata”.

Uno scenario tutt’altro che in linea con le rassicurazioni fatte del governo e all’interno del quale l’elemento più discutibile,
“continua a essere la richiesta di documentazione extra, come la dichiarazione fiscale che, invece, per i prestiti fino a 25.000 euro
(assistiti dal Fondo centrale di garanzia) può essere sostituita da una semplice autocertificazione.

Alcune banche, inoltre, approfittano delle possibilità di chiudere ed estinguere, anche parzialmente,
i crediti concessi nel passato approfittando delle garanzie statali dell’80%, fermo restando il limite del 25% dei ricavi inserito nel decreto”.

Nel documento si segnala inoltre “il rischio di lavorare a vuoto pratiche e domande di finanziamento
che potrebbero essere ostacolate dai sistemi aziendali per assenza di chiarezza sulle procedure interne
oltre che di criteri semplici e definiti nelle modalità di delibera e di erogazione”.

A essere operative, alla fine della fiera, sarebbero così soltanto
“poche banche, mentre in molti casi si sono riscontrati ritardi e appesantimenti burocratici”.

Non proprio la risposta rapida e incisiva di cui aveva parlato il premier Giuseppe Conte.

“In alcuni istituti di credito – conclude Unimpresa – si riscontra l’assoluta mancanza di indicazioni operative da parte delle direzioni generali,
motivate dalla necessità di non meglio precisati approfondimenti normativi.

Le lungaggini interne, poi, vengono aggirate, stando ad alcune segnalazioni, con la richiesta alla clientela di pre-finanziamenti
– da concedere con procedure e condizioni standard – da erogare in attesa delle garanzie statali”.

A completare il quadro, le difficoltà legate alla valutazione del merito creditizio delle imprese clienti,
nonostante il decreto legge prevedesse in teoria degli iter semplificati.

Come risposta a una crisi devastante, la peggiore nel recente passato del nostro Paese, davvero niente male.

I prossimi mesi, di questo passo, si preannunciano durissimi.
 
Grazie al Senatore Alberto Bagnai abbiamo un estratto dei VERI TERMINI del MES.

Il presidente della commissione finanze del Senato ha pubblicato un estratto delle condizioni,
poi ripreso da Fabio Dragoni, nel quale ci sono tutte le principali condizioni guida per l’utilizzo del MES “Non Condizionale”.

Peccato che non sia “Non Condizionale”.

Ecco il testo completo:

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Prima di tutto notiamo come abbiamo due linee diverse:

  • rapid financial instrument, strumento finanziario rapido legato agli interventi urgenti con aperture di credito;
  • linea di credito migliorata per il supporto pandemico (PCS ECCL), una forma di ECCL dedicata specificamente all’intervento pandemico.
Si confermano i limiti dimensionali e di finalizzazione di cui si era parlato.

Per lo ECCL il limite è del 2% del PIL,
mentre per il Rapid Financial Instrument (RFI) il limite è proporzionale ai versamenti al MES stesso.


Però poi arriviamo al capitolo CONDIZIONALITA’

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“Il supporto del MES può essere utilizzato solo per finanziare spese sanitarie ed il costo economico della risposta all’emergenza.
Inoltre il rispetto delle regole fiscali della UE e definite al Semestre Europeo dovrebbero essere assicurate,
inclusa ogni flessibilità ottenuta a una istituzione europea competente”.

Quindi le CONDIZIONALITA’ CI SONO E SONO PESANTI.

Il rispetto delle regole fiscali della UE significa, in teoria , il rispetto dei vari trattati di Maastricht etc,
ma comunque queste condizionalità ci saranno e verranno decise dal reggente al Semestre Europeo.

Sapete chi presiederà il prossimo semestre? LA GERMANIA.

Alla faccia della non condizionalità. Intanto Di Maio firmerà qualsiasi cosa.
 
I tedeschi sanno benissimo che il Consiglio dell’Unione è stato un flop clamoroso, dal punto di vista degli aiuti,
e rimangono stupiti, ed un po’ scandalizzati, dal comportamento di Conte.
Ecco una traduzione fornita dal Prof. Becchi di un servizio del Tagesschau.


Il presidente del consiglio dichiara di aver conseguito un risultato eccellente al vertice europeo.
Un “Recovery Fund” dovrebbe contrastare le conseguenze del Coronavirus.
All’inizio le richieste erano però completamente diverse.

Di Jörg Seisselberg, ARD- Studio Rom

Il vero lavoro per Giuseppe Conte è iniziato una volta concluso il vertice europeo.

Tramite video, post su facebook e tanti altri dettagli del vertice lanciati ai media,
il Presidente del Consiglio si è impegnato a dare in Italia la giusta piega all’interpretazione dell’esito del consiglio europeo.

Messaggio centrale: Lui, Giuseppe Conte, durante la negoziazione degli aiuti finanziari per la crisi del Coronavirus,
sarebbe riuscito a ottenere un grandissimo risultato per l’Italia.

“Ha segnato una tappa importante nella storia europea. Per reagire a questa emergenza sanitaria, economica e sociale,
tutti i 27 paesi hanno accettato insieme di introdurre il Recovery Fund”, queste le parole del Presidente del Consiglio.

Questo strumento andrà a finanziare tutti i paesi più colpiti, tra cui l’Italia, ma non solo l’Italia.


L’Italia come beneficiario

Tra le altre cose, immediatamente dopo l’incontro, Conte fece diffondere dall’agenzia di stampa Ansa
la notizia che lui avesse assunto una forte posizione davanti agli altri capi di stato,
per riuscire a garantire una notevole dotazione finanziaria destinata al Recovery Fund.

“A quanto si apprende”, scrive Ansa, Conte avrebbe avanzato agli altri capi di stato la richiesta di rendere il denaro del Recovery Fund a “fondo perduto”,
ovvero sotto forma di aiuti diretti non rimborsabili. Questo rappresenterebbe per l’Italia, uno dei probabili beneficiari di questo fondo, un’opzione molto vantaggiosa.

Di Eurobond nessuna menzione
In sostanza, il fondo accordato sarebbe buono e rappresenterebbe un successo per il paese.
Con questa trovata Conte cerca di rielaborare l’esito del vertice.
Un fatto interessante è come un concetto sembri essere sparito dal suo vocabolario: Eurobond.

L’introduzione di obbligazioni, con un indebitamento comune, è stata per settimane una richiesta fondamentale di Conte.
Aveva reso gli Eurobond il simbolo della solidarietà e la disponibilità all’aiuto da parte dell’UE.
Adesso sono diventati del tutto irrilevanti nella comunicazione del premier.
Su questo tema, Germania e Paesi bassi sono stati inamovibili.

La pressione delle scorse settimane, questo il messaggio indiretto di Conte, avrebbe dato il via libera per un fond,
che potrebbe allo stesso modo essere di grande aiuto.

“Uno strumento del genere era fino ad oggi impensabile. È un nuovo strumento che si aggiunge a quelli già varati” dice Conte.
Renderebbe la risposta europea alla crisi molto più solida, molto più coordinata e molto efficiente.


Conte dovrebbe vergognarsi per i risultati del vertice.
 
“Da settimane sui tavoli europei c’è sempre lo stesso pacchetto di aiuti, costituito da Mes, Sure, Bei e Recovery Fund,
per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Si temporeggia, non si decide, e neppure sono arrivati i sostegni alle imprese e alle famiglie.
Fallimentare gestione in Europa e in Italia di una crisi senza precedenti”.

Così l’eurodeputato della Lega Valentino Grant, spiegando che ‘le misure europee non sono altro che finanziamenti,
che andranno ad aumentare ulteriormente il debito pubblico italiano, risultando meno attrattivo per gli investitori stranieri il nostro Paese,
ma soggetto a svendite sul mercato delle nostre eccellenti aziende’.

“Anche i Recovery Fund – sottolinea Grant – presentatoci dal Governo italiano come una grande vittoria, non è altro che un prestito.
Definito come ‘fondo temporaneo’ sarà finanziato dal Bilancio Pluriennale dell’EU grazie ad una maggiore contribuzione che i 27 Paesi saranno chiamati ad onorare.
Tale aumento contributivo al bilancio rischia di aggravare il saldo d’Italia, che è un Paese contributore netto.
Si passerà da un versamento attuale pari poco più dell’1% del PIL al 2% del PIL.
In aggiunta, per aumentare la portata finanziaria di questo strumento – ipotizzata a circa 1.500 mld –
saranno emesse obbligazioni comuni per rastrellare risorse private.
E il supponibile ‘fondo perduto’, altro non è che la quota dei fondi di coesione sociale (già esistente nel bilancio EU) maggiorata di qualche euro”.

“Seguendo questa strada a conti fatti tra poco, agli italiani sarà fatto pagare un conto salatissimo con la patrimoniale,
e quindi ancora una volta i debiti contratti in Europa saranno soddisfatti dai cittadini.
Uno Stato dovrebbe aiutare il popolo, non affossarlo”, conclude il deputato europeo.
 
Recovery Fund. Tutti felici e contenti, applausi da parte della maggioranza, persino di Grillo,
costretto ad uscire per un momento dalle sue apnee, per cercare di bloccare l’ascesa di Di Battista alla guida dei pentastellati,
che da mesi sono privi di un Capo politico.

Poi spulci le carte, quelle a disposizione, e ti accorgi che la verità è un’altra.

Quella peraltro che il programma televisivo tedesco più importante (ARD) rileva:
e cioè che Conte sta contando balle agli italiani, su come sono andate veramente le cose al vertice europeo

Peccato che in molti credano ancora a Conte.

Lo strumento del Recovery Fund è al momento solo oggetto di discussione tra i 27 Paesi della Ue.
Non adesso, comunque, ma da attivarsi nella migliore delle ipotesi a partire dalla fine del 2020.
Si tratterà soprattutto di prestiti
.

Di aiuti a fondo perduto – come stanno facendo Usa, Giappone e Gran Bretagna – nemmeno l’ombra.

Come funzioneranno questi prestiti ancora nessuno lo sa.

L’unica certezza sembra quella che i 27 Paesi della Ue dovranno versare una quota pro-capite
e poi accedere al fondo tramite cioè tramite somme di denaro da restituire. Un altro cappio al collo.


Il giornalista del Finacial Times Wolfgang Munchau ha parlato di prestiti da attivarsi tramite la linea di credito di cui all’art. 122 del TFUE
(Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), vale a dire la possibilità da parte della Commissione europea
– in casi di “calamità naturali o di circostanze eccezionali” – di procedere alla concessione di “un’assistenza finanziaria dell’Unione allo Stato membro interessato”.

La fregatura per l’Italia – secondo Munchau, ma in Italia non se n'è accorto nessuno –
starebbe nel terzo comma dell’art. 122 TFUE, lì dove è escluso l’intervento della BCE a garanzia della predetta linea di credito:
sono infatti vietati gli acquisti diretti di titoli di debito “da parte della Banca Centrale europea o delle banche centrali nazionali”.
La garanzia dovrà essere offerta da ciascuno Stato richiedente, esattamente come accade con il Mes, attraverso propri asset pubblici.
Toccherà aumentare l’Iva e farci pignorare il Colosseo e gli Uffizi?



Ammesso che Conte riesca a giugno a portare a casa questo strumento, comunque pericoloso come il Mes,
per ora le uniche certezze sono le tre linee di credito messe nero su bianco all’Eurogruppo del 9 aprile
e che ieri Conte ha omesso di citare: Sure, Bei e Mes.

La Sure consiste nell’intervento da parte della Commissione europea per far fronte
alla Cassa integrazione degli Stati che si trovassero in difficoltà (100 miliardi in tutto),
ma anche qui occorrerà prima versare la quota e poi richiedere il prestito, per l’Italia una linea di credito di non oltre 12-13 miliardi.

La Bei idem, con un intervento complessivo di 200 miliardi per i 27 Paesi della Ue,
un meccanismo che però vede in prima linea le banche e non lo Stato, quindi anche lì campa cavallo che l’erba cresce.

Infine il Mes, una linea di credito attivabile sin dal 1° giugno nei limiti del 2% del Pil 2019 dello Stato richiedente, per l’Italia circa 36 miliardi di euro.

“Senza condizionalità” se utilizzati per le sole spese mediche e sanitarie, dicono, ma è falso.

Tra un anno, forse, due, dovremo in ogni caso iniziare a restituirli (con gli interessi),
e quindi lo Stato dovrà fare necessariamente consolidamento fiscale e tagli alla spesa pubblica.
Le “condizionalità” venute meno riguardano soltanto la ristrutturazione del debito pubblico con la Troika in casa, come in Grecia.


Torniamo al Recovery Fund.

I soldi arriveranno chissà quando.

Nel frattempo la cassa integrazione di marzo non è ancora stata pagata
e 70 mila “partite Iva” son rimaste a secco dei 600 euro, sempre relative al mese di marzo.

Cosa faranno Conte e la sua maggioranza?

Con gli italiani allo stremo non è da escludere che il governo alla fine attivi anche Mes.

Conte appena due settimane fa aveva promesso “corona bond sì, Mes no”.
Ci ritroviamo con corona bond no, Mes sì, Recovery Fund forse.


Per stampa e televisioni italiane si tratta di un grande successo.

La realtà è che nei prossimi mesi gli italiani dovranno girare non solo con la mascherina ma anche con la cintura di castità.
 
Giulietto Chiesa. Vogliamo ricordarlo così: combattivo e lucido fino all’ultimo.
Il Punto di Giulietto Chiesa: Questi non ci rappresentano. Che se ne vadano.

Le proposte presentate al governo ai cui fa riferimento Giulietto Chiesa si trovano qui:
Piano di salvezza nazionale
 
Abbiamo una bozza del decreto del 25 Aprile per l’Uscita dalla clausura.
ATTENZIONE E’ SOLO UNA BOZZA, ed infatti alcune parti (es cancellazione della fila centrale sugli aerei) non sono chiare nè definitive.


Grande confusione sulle autocertificazioni, come sempre si mettono insieme cose diverse, e si fa un bel pastrocchio.
Si riapre si, ma come ?

I bar che faranno , il “Take away” del Mojito?




Mah
 
DECRETA:
Art. 1


Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

e) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse ove non sia possibile consentirne l’accesso contingentato;

f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
 
h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando mascherine protettive e rispettando rigorosamente le misure di distanziamento sociale;

j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

k) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

l) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell’articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale strettamente necessario allo svolgimento delle suddette attività;

o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l’ammissione al recupero dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi;

q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall’art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall’art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;

r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

v) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

w) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

x) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;

z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2;

dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5;

ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

gg) fermo restando quanto previsto dall’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall’art. 2, comma 2;

ii) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

  1. gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
 

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