Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. . Dovresti aggiornarlo oppure usarne uno alternativo, moderno e sicuro.
Sono qualificabili redditi diversi di natura finanziaria, le plusvalenze e i redditi derivanti dalle seguenti operazioni:
cessioni a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, ossia la cessione di azioni - diverse dalle azioni di risparmio - e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti, nonché le cessioni di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite dette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero rappresentino una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri;
cessioni a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti, nonché i titoli, i diritti o i rapporti che danno diritto ad acquistarle, che rappresentino una percentuale di diritti di voto o una percentuale di partecipazione al capitale pari o inferiore a quelle indicate nel punto precedente;
cessioni a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli o di certificati di massa, diversi da quelli di natura partecipativa (ad esempio, obbligazioni e titoli similari, certificati d'investimento e cambiali finanziarie, titoli atipici quali i certificati rappresentativi di contratti di associazione in partecipazione, titoli rappresentativi di quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento, certificati di deposito, cambiali e accettazioni bancarie);
cessioni a titolo oneroso di valute estere e di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, oggetto di cessione a termine o rinvenienti da depositi
conti correnti;
cosiddetti "contratti derivati", nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che presenta la caratteristica di poter essere "chiuso" o eseguito in forma differenziale ossia con il pagamento di semplici differenze di prezzo.
cessione a titolo oneroso ovvero chiusura anticipata di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.
Per quanto riguarda le valute estere la norma assoggetta a tassazione soltanto le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle valute di cui si sia acquisita o mantenuta la disponibilità per finalità di investimento. A tal fine è stata introdotta una presunzione assoluta: la finalità di investimento si ritiene sussistere tutte le volte che le valute sono depositate su depositi e conti correnti o hanno costituito oggetto di cessione a termine.
La stessa norma, inoltre, equipara il prelievo di valute dal deposito o conto corrente alla cessione a titolo oneroso. Tuttavia, al fine di evitare la tassazione di fattispecie non significative, la tassazione delle cessioni di valute rinvenienti da depositi o conti correnti si verifica soltanto nel caso in cui la giacenza massima dei depositi e conti correnti intrattenuti sia superiore a 51.6645,69 euro (100 milioni di lire) per almeno 7 giorni lavorativi continui.
Le plusvalenze e i redditi derivanti dalle operazioni sopra elencate costituiscono redditi diversi se conseguiti da persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o della qualità di lavoratore dipendente), da società semplici e da soggetti ad esse equiparati, dagli enti non commerciali, sempreché l'operazione non sia effettuata nell'esercizio di imprese commerciali e dai soggetti non residenti se il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato.
"I contratti derivati" sono quelli realizzati mediante due diversi tipi di contratti a termine: contratti a termine di tipo traslativo: dai quali deriva l'obbligo di cedere o acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci; contratti a termine di tipo differenziale: dai quali deriva l'obbligo di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria.
I redditi derivanti dai contratti della prima categoria sono riconducibili a tassazione come redditi diversi soltanto quando siano eseguiti in forma differenziale, ad esempio i contratti future su titoli di Stato e i contratti di opzione su titoli, valute, merci (grano, caffè, soia, rame) o metalli preziosi, i quali prevedono la consegna dell'attività sottostante, e ogni altro contratto simile, quali i contratti di compravendita a termine o i contratti a premio, nei casi in cui essi siano portati ad esecuzione attraverso il pagamento di un differenziale di denaro.
Fanno parte della seconda categoria: i contratti future su indici e i contratti di opzione su tassi di interesse, indici o altri parametri di carattere finanziario, i contratti di swap (cross currency swap e interest rate swap, con esclusione del contratto di currency swap: riporto o pronti contro termine su valuta, rientrante tra i redditi di capitale ai sensi dell'art. 41, lettera g-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, i contratti di forward rate agreement (contratti forward su tassi di interesse) e ogni altro contratto simile.
Però, avendo studiato latino e filosofia, capiscono di borsa e comportamento umano, molto più' dei cosiddetti studiosi di.....economia......mi pare pure di vedere l'inversione da cuspide.