il BUND del trans (1 Viewer)

  • Creatore Discussione terapia.intensiva
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antico

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L'art. 124 c.p. prescrive che la querela sia presentata nel termine perentorio di tre mesi dalla notizia del fatto costituente reato.
La giurisprudenza ha chiarito che tale termine comincia a decorrere dalla effettiva conoscenza del fatto che ha la persona offesa, anche in relazione alla sua qualifica di reato e alla individuazione dell'autore. Si può, ad esempio, sapere che è accaduto un determinato evento, ma non avere subito gli elementi per qualificarlo quale reato, oppure può esserci bisogno di tempo per esperire alcuni accertamenti al fine di conoscere chi è l'autore del fatto. In tali casi il termine comincerà a decorrere dal momento in cui il quadro oggettivo e soggettivo sarà completo, indipendentemente dal momento in cui è verificato il fatto. Inoltre, l'onere di provare che la querela è stata proposta non tempestivamente grava su chi vuole far valere la decadenza, e l'eventuale incertezza deve essere interpretata a favore del querelante.

Aggiungiamo Cretino e Pagliaccio...

quando sara' completo il quadro decidera' il Pm se procedere con il rinvio a giudizio o archiviare...nel secondo caso la impugnero'..comunque se sei indagato di norma riceverai l' atto che sei sottoposto ad indagini..piu' interrogatorio diciamo che nel giro di un anno o due ci arriviamo...

Comunque serve tempo...identificazione IP , indirizzo esatto ecc. ecc. testimonianze sai la giustizia e' lenta tu continua in ogni caso a offendere in luogo pubblico..cosi' reiteri il reato...

:D
son passati 3 mesi , forse dall'ospedale psichiatrico in cui sei ricoverato hai un'altra percezione del tempo :D
 

antico

Banned
se vai dal dottore li' del reparto psichiatrico, cara la mia testa di c.azzo karimella, vedrai che con calma ti spiega che per sussistere il reato di diffamazione deve essere citata per nome la persona che viene diffamata.:ciao:
 

karimella

Forumer attivo
se vai dal dottore li' del reparto psichiatrico, cara la mia testa di c.azzo karimella, vedrai che con calma ti spiega che per sussistere il reato di diffamazione deve essere citata per nome la persona che viene diffamata.:ciao:


In tali casi il termine comincerà a decorrere dal momento in cui il quadro oggettivo e soggettivo sarà completo, indipendentemente dal momento in cui è verificato il fatto

Daxter, trader scimmia...antico...

Vai avanti..tu sei sicuro che non so chi tu sia nome e cognome ? per quanto riguarda la diffamazione e' tutto da verificare se ti rinviano a giudizio lo stabilira' il giudice intanto un po' di soldi per l' avvocato te li faccio spendere poi vediamo.....
 

antico

Banned
In tali casi il termine comincerà a decorrere dal momento in cui il quadro oggettivo e soggettivo sarà completo, indipendentemente dal momento in cui è verificato il fatto

Daxter, trader scimmia...antico...

Vai avanti..tu sei sicuro che non so chi tu sia nome e cognome ? per quanto riguarda la diffamazione e' tutto da verificare se ti rinviano a giudizio lo stabilira' il giudice intanto un po' di soldi per l' avvocato te li faccio spendere poi vediamo.....
non conosco il tuo nome come ti avrei potuto diffamare?

a scemoooooo svegliate che e' ora della medicina :D
 

antico

Banned
cmq se proprio vuoi scrivici soggetto leso karimella io mi presentero' come ben 10
come giudice proporrei tarzan :D
 

karimella

Forumer attivo
cmq se proprio vuoi scrivici soggetto leso karimella io mi presentero' come ben 10
come giudice proporrei tarzan :D

Ingiuria e diffamazione nel web. L'utilizzo del nickname non pone al riparo l'autore delle frasi offensive. Nell’ambito della partecipazione a un forum nella rete Internet, laddove il messaggio introdotto dall’utente si riveli offensivo della reputazione altrui, l’autore delle frasi ritenute ingiuriose che agisce sotto pseudonimo (c.d. nickname) non può ragionevolmente disconoscere la propria individuazione dal momento che «il numero identificativo sulla rete Internet mondiale èL'articolo d'origine: DIFFAMAZIONE VIA WEB IDENTIFICAZIONE TRAMITE INDIRITTO IP
assegnato in via esclusiva a un determinato computer connesso», mentre l’eventuale intromissione da parte di un altro utente scorretto avrebbe richiesto la conoscenza di troppi dettagli su tempi e modalità oltre che un bagaglio di notevoli cognizioni tecniche per un’adeguata realizzazione.


COMMENTO:


Tale sentenza ha sancito la sussistenza del reato di diffamazione di un utente di un forum il quale con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ha ripetutamente scritto frasi offensive dell'onore e del decoro di un terzo soggetto.


Attraverso i numeri permanentemente assegnati alla rete informatica è stato possibile individuare il soggetto referente della linea e autore del reato di diffamazione.


LE DIFESE DELL’IMPUTATO:
La difesa puntava sull’esimente di cui al diritto di critica. Sosteneva, infatti, che le parole dell’utente andassero ricondotte a una discussione accesa, su argomenti di carattere politico, a cui partecipavano vari soggetti, identificati solo dai nickname. Secondo una consolidata giurisprudenza, il linguaggio della polemica politica può assumere toni più pungenti ed incisivi rispetto a quelli adoperati nei rapporti interpersonali tra privati. Andava quindi riconosciuta l'esimente, in quanto il Tizio ha espresso una propria opinione su un Forum, rispondendo ad un argomento postato da altri, per confrontarsi su un avvenimento politico che lo coinvolgeva, quale membro della comunità, nonché protagonista della vita politica del paese.


Aspetta fiducioso, la legge fara' il suo corso, intanto aggiungiamo gli epiteti e le offese di oggi...

K.
 

antico

Banned
Ingiuria e diffamazione nel web. L'utilizzo del nickname non pone al riparo l'autore delle frasi offensive. Nell’ambito della partecipazione a un forum nella rete Internet, laddove il messaggio introdotto dall’utente si riveli offensivo della reputazione altrui, l’autore delle frasi ritenute ingiuriose che agisce sotto pseudonimo (c.d. nickname) non può ragionevolmente disconoscere la propria individuazione dal momento che «il numero identificativo sulla rete Internet mondiale èL'articolo d'origine: DIFFAMAZIONE VIA WEB IDENTIFICAZIONE TRAMITE INDIRITTO IP
assegnato in via esclusiva a un determinato computer connesso», mentre l’eventuale intromissione da parte di un altro utente scorretto avrebbe richiesto la conoscenza di troppi dettagli su tempi e modalità oltre che un bagaglio di notevoli cognizioni tecniche per un’adeguata realizzazione.


COMMENTO:


Tale sentenza ha sancito la sussistenza del reato di diffamazione di un utente di un forum il quale con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ha ripetutamente scritto frasi offensive dell'onore e del decoro di un terzo soggetto.


Attraverso i numeri permanentemente assegnati alla rete informatica è stato possibile individuare il soggetto referente della linea e autore del reato di diffamazione.


LE DIFESE DELL’IMPUTATO:
La difesa puntava sull’esimente di cui al diritto di critica. Sosteneva, infatti, che le parole dell’utente andassero ricondotte a una discussione accesa, su argomenti di carattere politico, a cui partecipavano vari soggetti, identificati solo dai nickname. Secondo una consolidata giurisprudenza, il linguaggio della polemica politica può assumere toni più pungenti ed incisivi rispetto a quelli adoperati nei rapporti interpersonali tra privati. Andava quindi riconosciuta l'esimente, in quanto il Tizio ha espresso una propria opinione su un Forum, rispondendo ad un argomento postato da altri, per confrontarsi su un avvenimento politico che lo coinvolgeva, quale membro della comunità, nonché protagonista della vita politica del paese.


Aspetta fiducioso, la legge fara' il suo corso, intanto aggiungiamo gli epiteti e le offese di oggi...

K.

io avrei offeso la tua reputazione karimella ?
ma vai a cagare stronz.o e levati dai coglioni una volte per tutte pezzo di m.erda
 

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