Fondi_comuni La tassazione degli ETF's non armonizzati

giuseppe.d'orta

Forumer storico
Sia che si parli di regime fiscale amministrato, sia della dichiarazione, sia in caso di inserimento in gestioni patrimoniali in titoli e/o fondi con relativo regime fiscale, i proventi degli ETF's fiscalmente non armonizzati devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, come specificato dalla Risoluzione delle Entrate 109/E del 2003 ed anche dalla Circolare Assogestioni 16 maggio 2003, n° 787/03/C.

I proventi percepiti dall'investitore persona fisica che scaturiscono dai fondi di diritto estero non armonizzati non possono essere assoggettati a tassazione presso la società di gestione estera perché questa non può fare da sostituto d'imposta. Concorrono, inoltre, a formare il reddito imponibile del percettore sia nel caso della distribuzione di proventi sia nel caso i redditi provengano dalla differenza tra valore di riscatto o di cessione e valore di acquisto o di sottoscrizione.

Pertanto, nel caso più comune di ETF's non armonizzati inseriti in un dossier titoli per cui si è optato per il regime fiscale amministrato (vale a dire quando è l'intermediario ad effettuare la liquidazione ed il versamento dell'imposta):

- I "redditi di capitale", vale a dire i dividendi e il Delta NAV (differenza tra NAV del giorno di vendita e NAV del giorno di acquisto) concorrono a formare il reddito imponibile del sottoscrittore e sono assoggettati all'imposta sui redditi delle persone fisiche in base alle aliquote personali. Il NAV è il valore netto di bilancio del fondo. L'intermediario deve applicare una ritenuta del 12.5% a titolo di acconto su detti redditi di capitale.
L'investitore, poi, dovrà indicare l'intera somma, al lordo della ritenuta, nella dichiarazione dei redditi (quadro RL del modello Unico, non è possibile utilizzare il modello 730 per questa tipologia di redditi). La ritenuta d'acconto sarà poi detratta al momento del calcolo dell'imposta complessiva a carico del contribuente.
La ritenuta d'acconto sui dividendi è sempre effettuata dall'intermediario che gestisce il regime fiscale amministrato, mentre quella sul Delta NAV viene operata dalla banca corrispondente incaricata dal fondo oppure, se la banca corrispondente non esiste o non ha l'obbligo, dall'intermediario italiano.
Di tali ritenute a titolo di acconto l'investitore deve ricevere un'apposita certificazione entro il 15 marzo dell'anno successivo, appunto per poter inserire le relative somme nella dichiarazione dei redditi.

- Sui "redditi diversi" che emergono dalla differenza tra prezzo di vendita e di acquisto dell'ETF e differenza tra NAV del giorno di vendita e NAV del giorno di acquisto, l'intermediario applica una ritenuta del 12,5% ma questa volta a titolo di imposta definitiva, e quindi l'investitore non deve fare niente altro. Se la differenza è negativa viene invece contabilizzato un credito di imposta che si può utilizzare a compensazione di future plusvalenze da capital gain fino alla fine del quarto anno successivo a quello in cui si è realizzato.

Quando, invece, la percezione dei proventi avviene tramite intermediario non residente, questi non è sostituto d'imposta e quindi non opera la ritenuta d'acconto sui redditi di capitale e nemmeno la ritenuta d'imposta sui redditi diversi. Il contribuente, quindi, deve fare tutto da solo inserendo nel quadro RL di Unico i redditi di capitale e nel quadro RM i redditi diversi.

Le regole indicate valgono, infine, anche per chi ha scelto il regime fiscale della dichiarazione e pure per chi possiede ETF's non armonizzati attraverso una gestione patrimoniale anche nel caso in cui abbia optato per il regime fiscale del risparmio gestito. Gli ETF's non armonizzati, infatti, non possono essere, ai fini fiscali, inclusi nel risultato di gestione, come da articolo 7 comma 4 D.Lgs. 332 del 1998.
 
Se ho ben capito - nel caso di regime amministrato - i proventi del delta nav vengono tassati due volte sia come redditi di capitale (aliquota irpef) sia come redditi diversi (12,5 %). :-?
 
No, perché il reddito diverso (capital gain) è sulla differenza tra tra prezzo di vendita e di acquisto dell'ETF e differenza tra NAV del giorno di vendita e NAV del giorno di acquisto.


Quindi si fanno i seguenti passaggi:

1) Prezzo di acquisto meno prezzo di vendita.

2) Delta Nav del giorno di vendita meno delta Nav del giorno di acquisto.

La differenza tra le due voci porta al capital gain (o loss).

E' più facile farlo che spiegarlo, ed infatti il testo solo scritto può portare ad equivoci.
 
Utilizzo cifre volutamente sballate rispetto alla realtà (quindi non proporzionate tra di loro) per agevolare il calcolo e quindi la sua comprensione.

1) Compro a 10 un ETF non armonizzato che ha in quel momento un NAV di 9.

2) Stacca un dividendo di 1

3) Lo vendo a 13 e in quel momento ha un NAV di 11.


Redditi di capitale:

Dividendo 1 su cui l'intermediario italiano mi applica il 12.5% di ritenuta d'acconto, quindi mi versa netti 0,875. Dovrò poi inserire il dividendo intero (1, quindi) nel quadro RL di Unico. la ritenuta di 0,125 la detrarrò dall'imposta netta calcolata sull'intero mio imponibile (tutti i redditi della dichiarazione, quindi)

Delta NAV, vale a dire differenza tra NAV al momento della vendita e NAV al momento dell'acquisto, quindi 11 meno 9 = 2
Anche qui mi viene applicata la ritenuta del 12.5% di acconto e si seguono le stesse regole di prima per la dichiarazione.

Redditi diversi, quindi il capital gain.

Qui si fa la differenza tra

Prezzo di vendita meno prezzo di acquisto 13 meno 10 = 3
NAV alla vendita meno NAV all'acquisto 11 meno 9 = 2

3 meno 2 = 1

C'è quindi un surplus di 1 che viene tassato al 12.5% come capital gain, quindi definitivo e senza dover fare altro. Se la differenza fosse stata negativa ci sarebbe stato un credito d'imposta a disposizione per compensare future plusvalenze da capital gain fino alla fine del quarto anno successivo.
 
Systemtrader ha scritto:
Lo stesso tipo di discorso vale anche per le azini USA acquistate con un TOL straniero?
Grazie



Quando, invece, la percezione dei proventi avviene tramite intermediario non residente, questi non è sostituto d'imposta e quindi non opera la ritenuta d'acconto sui redditi di capitale e nemmeno la ritenuta d'imposta sui redditi diversi. Il contribuente, quindi, deve fare tutto da solo inserendo nel quadro RL di Unico i redditi di capitale e nel quadro RM i redditi diversi.
 
Chiarimento sulla tassazione degli ETF's non armonizzati

Sono pervenute richieste di chiarimento sulla possibilità di dichiarare i redditi degli ETF's non armonizzati mediante il modello 730 e non il modello Unico.

La questione non è chiara per via di una frase "poco felice" presente nelle istruzioni per la compilazione del modello 730.

Leggendole si comprende, infatti, di poter compilare il modello 730 per dichiarare i proventi di ETF's non armonizzati considerati "redditi di capitale" dal fisco, e più precisamente:

- Il rigo D2 per dichiarare i redditi di capitale, ancora più precisamente col tipo di reddito che corrisponde al codice 4: "redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l’ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione".

- Il rigo F8 per inserire il credito d'imposta sui redditi prodotti all'estero.

Nell'appendice, però, si legge (pag. 49) "Per utili e proventi equiparati prodotti all’estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all’estero. L’importo da inserire è quello degli utili e proventi equiparati se relativo a partecipazioni qualificate, al lordo delle eventuali ritenute operate all’estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d’acconto. Tale importo è desumibile dai punti 28, 35, 36 e 37 della certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2005".

Si tratta di una frase scritta non alla perfezione e che con ogni probabilità non corrisponde alla volontà dell'estensore. Non avrebbe senso, infatti, escludere dal modello 730 le partecipazioni non qualificate, vale a dire quelle possedute dai contribuenti comuni, proprio la categoria per cui il modello 730 è stato invece creato.

A mio modo di vedere, il fisco non contesterà nulla a chi utilizza il modello 730 per dichiarare i proventi degli etf's non armonizzati, ma se proprio ci si vuole mettere al riparo da qualsiasi dubbio in merito, magari nell'attesa di un auspicabile chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, si può utilizzare il modello Unico nella maniera indicata la volta precedente, vale a dire indicando i proventi, al lordo della ritenuta, nel quadro RL e detraendo la ritenuta d'acconto al momento del calcolo dell'imposta complessiva a carico del contribuente.
 

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