L'atto di donazione di un immobile



L'unica salvaguardia viene dal trascorrere del tempo. Le ipoteche mantengono infatti la loro efficacia se la trascrizione della donazione o della successione è avvenuta da oltre vent'anni.

Inoltre, il trasferimento è considerato definitivo se il donante (o il defunto) è deceduto da oltre dieci anni e nel frattempo non sono state intraprese azioni legali da parte degli eredi.


http://www.telemutuo.it/culturamutui/donazione.html

Ma sembra che i 20 anni bastino dalla donazione :-?


Ho trovato questo su internet


  1. # faber il 5 Maggio 2008 alle 11:11 ha detto:
    Come ha scritto il collega con l’entrata in vigore della legge 80/2005 decorsi venti anni dalla donazione, e purchè non sia stato trascritto nei pubblici registri un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione non è più possibile, per gli aventi diritto, esperire l’azione di restituzione.
    Per quanto riguarda le donazioni anteriori alla legge come la tua (1983) la legge, non ha previsto una norma transitoria, ne è avvenuto successuivamente un intervento chiarificatore da parte del legislatore.
    Al momento il Consiglio Nazionale del Notariato e parte autorevole della dottrina ritiene che la norma pur non prevedendolo espressamente, vada applicata a tutte le donazioni sia anteriori sia successive all’entrata in vigore della L.80/2005.
http://www.blogagenzieimmobiliari.i...-immobile-come-si-procede-per-la-vendita.html
 
come avete gia ampiamente sviscerato il problema voi :up:

attenzione alle donazioni.. e' vero che non paghi imposte se non una fischiata, ma perde di valore l'immobile e sopratutto

le banche non concedono mutui , fino ad almeno 10 anni dalla morte del donante...

e non e' poco...


sopratutto perche' se un giorno lo vendi, chi lo compra... ha lo stesso problema... non gli viene rilasciata la possibilita' di farci sopra un mutuo...


e si fa fatica trovare uno che acquista ... cash......
 
fatta donazione e mutuo banca senza problemi....
certo nella vita tutto può succedere ma io penso positivo...
:titanic:


Bisogna valutare caso per caso.

Se l'acquirente mutuatario fornisce delle garanzie sufficienti e diverse dall'ipoteca solita sull'immobile acquistato la cosa si può fare.

Altro caso possibile: concessione di fidejussione così come descritta in uno dei post iniziali.
 
L'amico enigma66 per la sua domanda ha aperto un nuovo topic. elimino questo mess per evitare duplicati.

ciao e buona continuazione, spero che riesce ad ottenere risposte dagli amici sul forum :)
 
Ultima modifica di un moderatore:
Ma se io dono un immobile ad un amico mantenendo l'usufrutto e continuando a pagare il mutuo, come faccio in caso di pentimento a tornare sui miei passi? Posso revocare in qualche modo la donazione? E se smettessi di pagare il mutuo, possono cacciarmi da casa o metterla all'asta?
 
Ma se io dono un immobile ad un amico mantenendo l'usufrutto e continuando a pagare il mutuo, come faccio in caso di pentimento a tornare sui miei passi? Posso revocare in qualche modo la donazione? E se smettessi di pagare il mutuo, possono cacciarmi da casa o metterla all'asta?


Il mutuo immagino che la banca te lo abbia concesso proprio perchè ha come garanzia l'immobile.
Se tu lo doni non è più tuo e quindi credo che la banca richieda l'immediato rientro della somma mutuata....

La donazione non puoi revocarla.
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto