duetto
Forumer storico
Scrittura privata, riconoscimento della sottoscrizione
A sostegno della domanda i signori XXX YYY ZZZ deducevano: che gli stessi erano amministratori della *** s.r.l. di; che a fine 2007 la *** s.r.l. chiedeva a KKK s.p.a. un finanziamento di euro 750.000,00, da restituire in un’unica soluzione in data 15.05.2009; che KKK proponeva, quale garanzia alternativa alla prestazione di fideiussioni già rese dai soci in favore della *** s.r.l., l’apertura di un rapporto presso KKK s.p.a. (di seguito anche KKK PB) e l’acquisto di obbligazioni emesse dalla banca statunitense Lehman Brothers per un controvalore di circa un milione di euro; che in data 07.12.2007 i signori XXX YYY ZZZ, rassicurati dai funzionari del gruppo KKK circa la solidità della Lehman Brothers stipulavano con KKK PB il contratto di conto corrente “private” n. /61, il contratto per la prestazione di servizi di investimento ed il contratto di apertura di deposito titoli n. /04; che nell’occasione, ai signori XXX YYY ZZZ veniva fatto sottoscrivere un “questionario profilatura Mifid”, già compilato, con il quale dichiaravano di avere una conoscenza degli strumenti finanziari “alta” ed un profilo globale “dinamico”; che il 19.12.2007 gli attori acquistavano nominali USD 1,4 milioni di obbligazioni Lehman Brothers 4,375%, pari ad euro 968.717,82; che, nonostante già da giugno 2008 fosse nota al mercato la crisi irreversibile di Lehman, solo a fine agosto 2008 l’intermediario comunicava verbalmente ai signori XXX YYY ZZZ che il titolo si trovava in sofferenza; che Lehman Brothers in data 15.09.2008 veniva dichiarata insolvente; che la procedura fallimentare di Lehman Brothers eseguiva un parziale rimborso in favore degli attori per l’importo di euro 468.168,08 tra aprile 2012 e aprile 2019; che la Banca, tenuta ad uniformarsi agli obblighi di cui al “Regolamento Intermediari” Consob n.16190/07, aveva raccomandato agli attori un’operazione inadeguata in quanto di dimensioni eccessive e non diversificata; che inoltre KKK PB non aveva tempestivamente avvisato i signori XXX YYY ZZZ dell’imminente default di Lehman; che, pertanto, la Banca convenuta doveva essere condannata a risarcire ai signori XXX YYY ZZZ il danno causato pari ad euro 466.556,33 (euro 968.717,82 versato per l’acquisto delle obbligazioni Lehman Brothers – euro 16.993,38 ottenuti dall’incasso cedola del 03.giugno 2008 – i rimborsi parziali di euro 485.168,11 ottenuti a seguito della procedura concorsuale della Lehman Brothers), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo.
A sostegno della domanda i signori XXX YYY ZZZ deducevano: che gli stessi erano amministratori della *** s.r.l. di; che a fine 2007 la *** s.r.l. chiedeva a KKK s.p.a. un finanziamento di euro 750.000,00, da restituire in un’unica soluzione in data 15.05.2009; che KKK proponeva, quale garanzia alternativa alla prestazione di fideiussioni già rese dai soci in favore della *** s.r.l., l’apertura di un rapporto presso KKK s.p.a. (di seguito anche KKK PB) e l’acquisto di obbligazioni emesse dalla banca statunitense Lehman Brothers per un controvalore di circa un milione di euro; che in data 07.12.2007 i signori XXX YYY ZZZ, rassicurati dai funzionari del gruppo KKK circa la solidità della Lehman Brothers stipulavano con KKK PB il contratto di conto corrente “private” n. /61, il contratto per la prestazione di servizi di investimento ed il contratto di apertura di deposito titoli n. /04; che nell’occasione, ai signori XXX YYY ZZZ veniva fatto sottoscrivere un “questionario profilatura Mifid”, già compilato, con il quale dichiaravano di avere una conoscenza degli strumenti finanziari “alta” ed un profilo globale “dinamico”; che il 19.12.2007 gli attori acquistavano nominali USD 1,4 milioni di obbligazioni Lehman Brothers 4,375%, pari ad euro 968.717,82; che, nonostante già da giugno 2008 fosse nota al mercato la crisi irreversibile di Lehman, solo a fine agosto 2008 l’intermediario comunicava verbalmente ai signori XXX YYY ZZZ che il titolo si trovava in sofferenza; che Lehman Brothers in data 15.09.2008 veniva dichiarata insolvente; che la procedura fallimentare di Lehman Brothers eseguiva un parziale rimborso in favore degli attori per l’importo di euro 468.168,08 tra aprile 2012 e aprile 2019; che la Banca, tenuta ad uniformarsi agli obblighi di cui al “Regolamento Intermediari” Consob n.16190/07, aveva raccomandato agli attori un’operazione inadeguata in quanto di dimensioni eccessive e non diversificata; che inoltre KKK PB non aveva tempestivamente avvisato i signori XXX YYY ZZZ dell’imminente default di Lehman; che, pertanto, la Banca convenuta doveva essere condannata a risarcire ai signori XXX YYY ZZZ il danno causato pari ad euro 466.556,33 (euro 968.717,82 versato per l’acquisto delle obbligazioni Lehman Brothers – euro 16.993,38 ottenuti dall’incasso cedola del 03.giugno 2008 – i rimborsi parziali di euro 485.168,11 ottenuti a seguito della procedura concorsuale della Lehman Brothers), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo.
Scrittura privata, riconoscimento della sottoscrizione
Scrittura privata, riconoscimento della sottoscrizione, presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità dell'intero contenuto.
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