Liquidazioni bancarie e dossier titoli obbligazionari (2 lettori)

Peco

Forumer storico
In questo forum possiamo trovare testimonianze di liquidazione bancarie concluse senza grossi problemi per i clienti, con il trasferimento dei titoli in un'altra banca, previa autorizzazione di Bankitalia,purtroppo non sempre va così.
Per quanto riguarda l’indennizzo da parte del Fondo Nazionale di Garanzia è utile sapere quanto segue:

nel caso di crisi delle banche, la procedura non è quella del fallimento, ma dell'amministrazione straordinaria ovvero della liquidazione coatta amministrativa.

Quanto ai titoli contenuti nei dossier dei clienti, in caso di liquidazione coatta amministrativa interviene la tutela del Fondo Nazionale di Garanzia per un importo massimo di 20.000€ o 40.000€ se si tratta di conto cointestato.
In particolare, il sistema di indennizzo del Fondo Nazionale di Garanzia rimborsa i crediti, rappresentati da somme di denaro e da strumenti finanziari derivanti da operazioni di investimento, vantati dagli investitori nei confronti della banca.
Sono esclusi dal rimborso del sistema di indennizzo i crediti vantati dalle seguenti categorie di soggetti:
a) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;
b) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza dell'intermediario, come accertato dagli organi della procedura concorsuale;
c) banche, società di intermediazione mobiliare, agenti di cambio, società finanziarie di cui al titolo V del testo unico bancario, imprese di investimento, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi pensione;
d) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;
e) società appartenenti allo stesso gruppo dell'intermediario;
f) soci che detengono, anche per interposta persona, almeno il 5% del capitale dell'intermediario;
g) amministratori, dirigenti, sindaci, certificatori del bilancio dell'intermediario, o di altre società del gruppo di appartenenza dell'intermediario medesimo, in carica negli ultimi due esercizi;
h) coniuge e parenti fino al primo grado dei soggetti indicati nelle lettere a), b), c), f) e g).
Sono escluse da qualsiasi indennizzo le operazioni effettuate per interposta persona dai soggetti di cui alle lettere f) e g).

Aggiungo, l'inciso per cui l'onere della prova di non rientrare nelle suddette condizioni di esclusione è, nel nostro farraginoso sistema, a carico dell'interessato: ovvero il malcapitato deve produrre un atto notorio effettuato presso la Cancelleria di Tribunale (non vengono accettate dichiarazioni sostitutive!) e quindi produrre un attestato di quientaza e di surrogazione nei confronti del F.N.di Garanzia che viene preteso munito di autentica notarile e di registrazione (!!)...come si vede tra il dire e il liquidare la strada NON è per nulla semplice!..almeno fino a quando qualcuno non si deciderà a cambiare le regole (assurde se si considerano i costi e tempi legati al produrre la documentazione richiesta!).
 

Vet

Forumer storico
Interessante discussione ...ora si tratta di mettere in essere le protezioni dovute tramite una comunicazione con diffida alla ns care banche sull'utilizzazione dei nostri titoli in deposito....
Urge un buon avvocato...
 

070162

Bond..... solo BOND
una cosa è certa..... con tutto il tempo che mi ha fatto perdere iw a studiarmi sta roba..... nei prossimi giorni.... gli farò .......un "mazzo tanto" :X
 

070162

Bond..... solo BOND
Interessante discussione ...ora si tratta di mettere in essere le protezioni dovute tramite una comunicazione con diffida alla ns care banche sull'utilizzazione dei nostri titoli in deposito....
Urge un buon avvocato...

il problema è che le condizioni le abbiamo accettate all'atto della firma del contratto, dove peraltro le clausole vessatorie sono acquisite con doppia firma......

..... se non sono disposti a modificarle su richiesta-diffida..... non ci resterà che traslocare.......
 

negusneg

New Member
la sentenza , se qualcuno riesce a trovarla, è la 19459 del 18/10/2012.

1) il buco della sim : quando il liquidatore, appena installatosi, rispondeva ancora al telefono, mi disse che effettuando subito la restituzione, avrebbe potuto restituire ai depositanti circa il 70% di cio' che detenevano secondo le risultanze dell'inventario. Ma era una conversazione informale, non una comunicazione ufficiale, e ribadisco che non c'è alcun obbligo informativo da parte del liquidatore nei confronti dei clienti, solo generici obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni.
2) se si determina che c'è confusione tra patrimonio della sim e dossier titoli o depositi amministrati dei clienti, tutti i clienti diventano creditori chirografari, e partecipano tutti in percentuale uguale al riparto di cio' che rimane, dopo che sono stati soddisfatti tutti i creditori privilegiati, tra cui il fisco , il liquidatore stesso ed il comitato di sorveglianza
3) vediamo se qualcuno trova le sentenze online, altrimenti faro' un copia e incolla almeno della sentenza della cassazione che è la piu' attuale.

Resto basito da quanto racconti :eek:

Intanto posto la sentenza, e anche una successiva attinente lo stesso argomento (credo)

Poi vado a leggermi la storia
 

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Jackie546

Forumer attivo
Resto basito da quanto racconti :eek:

Intanto posto la sentenza, e anche una successiva attinente lo stesso argomento (credo)

Poi vado a leggermi la storia
ero indeciso se postare anche io la sentenza, in quanto essendoci i nomi dei ricorrenti non so se bisogni cancellarli o meno...comunque grazie, se avete voglia di leggerla si evince come la tutela non sia per nulla assoluta. Peraltro dal messaggio di 070162 scopriamo come ad es. iwbank possa tenere sicuramente la liquidita', ma forse anche dei titoli, non sempre depositati presso il Monte Titoli, e se in quel contesto avvengono confusioni, il cliente in caso di liquidazione puo' essere chiamato a costituire con la sua posizione la massa fallimentare, sulla quale insistono i creditori della societa', sigh...
 

Vet

Forumer storico
il problema è che le condizioni le abbiamo accettate all'atto della firma del contratto, dove peraltro le clausole vessatorie sono acquisite con doppia firma......

..... se non sono disposti a modificarle su richiesta-diffida..... non ci resterà che traslocare.......

Esatto.....
 

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