L'articolo 150 del Tuir (Dpr 917/1986) prevede che: a) per le Onlus, ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale; b) i proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Dalla lettura della disposizione si evince che il legislatore ha operato una netta distinzione tra attività istituzionali, volte all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, e attività direttamente connesse svolte dalle Onlus. Le prime, infatti, sono del tutto escluse dall'area della commercialità ("decommercializzazione") e, quindi, sono completamente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi. Le seconde, invece, mantengono la natura di attività commerciali, ma
ex lege non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Si ricordi che la nozione di attività direttamente connesse è fornita dal comma 5, dell'articolo 10, Dlgs 460/1997, che distingue due diverse fattispecie:
- le attività direttamente connesse a quelle istituzionali, cioè le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, svolte nei confronti di soggetti che non versino nelle condizioni di svantaggio stabilite dall'articolo 10, commi 2 e 3
- le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
Le attività direttamente connesse, quindi, non concorrono a formare il reddito d'impresa, ma, non essendo decommercializzate, in relazione a esse l'ente deve tenere le scritture contabili richieste dalla disciplina vigente per gli esercenti imprese commerciali.
Si ricordi, inoltre, che l'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell'organizzazione (articolo 10, comma 5, secondo periodo, Dlgs 460/1997).
Per espressa previsione normativa, la disciplina dettata dall'articolo 150 del Tuir non si applica nei confronti delle Onlus costituite in forma di società cooperative, che, pertanto, sono assoggettate alla normativa Ires ordinaria delle società di capitali, fatta salva, ove ne ricorrano le condizioni, l'applicabilità delle agevolazioni previste con specifico riferimento alle cooperative (
cfr circolare ministeriale 168/1998, paragrafo 3.3).
Dato che non possono esercitare attività diverse da quelle istituzionali (che sono non commerciali) e da quelle direttamente connesse (che, come detto, non concorrono alla formazione del reddito imponibile), le Onlus non producono reddito d'impresa (fatta eccezione per le Onlus parziali, che possono svolgere anche attività non riconducibili fra quelle proprie delle Onlus).
Da quanto detto sopra, si ricava che le Onlus sono assoggettate all'Ires relativamente ai soli redditi fondiari (terreni e fabbricati), redditi di capitale e redditi diversi.
L'articolo 26 del Dlgs 460/1997 dispone che alle Onlus si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali. Pertanto, il reddito imponibile delle Onlus deve essere determinato in base ai criteri generali previsti per tali enti. Anche con riferimento agli adempimenti richiesti per l'inizio dell'attività e ai fini dichiarativi, trovano applicazione le disposizioni in materia di enti non commerciali.
Anche ai fini Irap la base imponibile è determinata secondo le regole proprie degli enti non commerciali (le regioni, peraltro, possono prevedere esenzioni o aliquote agevolate per le Onlus).
L'articolo 16, comma 1, del Dlgs 460/1997, prevede che "
sui contributi corrisposti alle Onlus dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all'articolo 28, comma 2, dPR 600/1973" (ritenuta del 4%).
Gli immobili delle Onlus adibiti allo svolgimento delle attività istituzionali (collegi, ricoveri, case di cura, ospedali) sono produttivi di reddito fondiario (cfr circolare ministeriale 244/1999).
Concorrono alla formazione del reddito complessivo, in base alle norme sul reddito fondiario, anche gli immobili di proprietà delle Onlus oggetto di locazione a terzi, anche se di tratta di immobili di interesse storico artistico, vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004 (cfr risoluzione 6/2002).