a proposito di registro investitori qualificati nella delibera consob 16840 parla di un registro a cui iscriversi presso la stessa consob:, quindi si baipasserebbero anche le banche. Vi risulta che sia applicata questa regola?
(Registro delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese considerate investitori qualificati) 1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 34-
ter , comma 1, lettera
b), numeri 3 e 5, la Consob iscrive in apposito registro, su richiesta:
a) le piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera
b);
b) le persone fisiche, che soddisfino almeno due delle seguenti condizioni:
1) effettuazione di operazioni di dimensioni significative sui mercati mobiliari con una frequenza media di almeno dieci operazioni al trimestre negli ultimi quattro trimestri;
2) dimensione del portafoglio in strumenti finanziari superiore a 500.000 euro;
3) attività lavorativa, anche pregressa, per almeno un anno nel settore finanziario con l'esercizio di funzioni che richiedono una conoscenza degli investimenti in strumenti finanziari.
2. Per ciascun iscritto sono indicati nel registro:
- cognome e nome/ragione o denominazione sociale;
- codice fiscale;
- residenza o sede legale;
- nome e cognome del referente (se si tratta di piccole e medie imprese);
- recapiti (telefono, indirizzo di posta elettronica).
3. La Consob, ricevuta la richiesta di iscrizione, provvede tempestivamente all'iscrizione nel registro.
4. L'iscrizione nel registro è valida fino al 31 dicembre dell'anno in cui è conseguita. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo i soggetti che intendono rimanere iscritti nel registro presentano apposita richiesta.
5. La cancellazione dal registro avviene su richiesta degli interessati. La Consob provvede tempestivamente alla cancellazione.
6. La consultazione del registro è consentita agli emittenti e agli offerenti che abbiano presentato alla Consob apposita richiesta. Gli emittenti e gli offerenti esteri possono consultare il registro soltanto se nel loro Stato membro d'origine la stessa possibilità è riconosciuta agli emittenti ed agli offerenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine.
7. Le richieste presentate alla Consob ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6 sono redatte secondo le modalità specificate dalla stessa Consob con propria comunicazione.
8. L'uso delle informazioni acquisite ai sensi del comma 6 è consentito unicamente con riferimento allo svolgimento delle offerte previste dall'articolo 34-
ter, comma 1, lettera
b)
24.
allego parte art. 34 ter:
Capo V
Disposizioni comuni
Sezione I
Disciplina delle esenzioni
Art. 34-ter
(Casi di inapplicabilità ed esenzioni)
1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle offerte al pubblico:
a) rivolte ad un numero di soggetti inferiore a cento, diversi dagli investitori qualificati di cui alla successiva lettera b);
b) rivolte a investitori qualificati, intendendosi per tali:
1) le persone giuridiche autorizzate o ammesse ad operare dalla disciplina di settore sui mercati finanziari, compresi le banche, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del Testo unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del Testo unico bancario, le fondazioni bancarie, le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci come pure le entità non autorizzate né regolamentate aventi come esclusivo scopo sociale l' investimento in strumenti finanziari;
2) i governi nazionali e le amministrazioni regionali, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali quali il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti e altre organizzazioni internazionali simili;
3) le piccole e medie imprese aventi sede legale in Italia e iscritte nel registro previsto dall'articolo 34-quater;
4) le persone giuridiche che non soddisfano almeno due dei tre criteri previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b);
5) le persone fisiche residenti in Italia e iscritte nel registro previsto dall'articolo 34-quater;
c) aventi ad oggetto prodotti finanziari inclusi in un'offerta il cui corrispettivo totale sia inferiore a 2.500.000 di euro. A tal fine si considerano unitariamente più offerte aventi ad oggetto il medesimo prodotto effettuate dal medesimo emittente od offerente nell'arco di dodici mesi;
d) aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli indicati nelle lettere f) e g) per un corrispettivo totale di almeno 50.000 euro per investitore e per ogni offerta separata;
e) aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli indicati nelle lettere f) e g) di valore nominale unitario minimo di almeno 50.000 euro;