Lo Schema volontario di intervento
Lo Schema volontario costituisce uno strumento aggiuntivo per la soluzione delle crisi bancarie. Le decisioni sui singoli interventi a valere sulla dotazione finanziaria dello Schema sono vincolanti per le banche aderenti.
Lo Schema volontario può attuare interventi a favore di banche, ad esso aderenti, nei confronti delle quali siano state adottate misure di intervento precoce o sia stato dichiarato lo stato di dissesto o di rischio di dissesto dalla Banca d’Italia, nonché interventi in trasferimenti di attività e passività attuati nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa.
Lo Schema volontario dispone di una dotazione finanziaria autonoma, attualmente stabilita nella misura di 700 milioni di euro, che le banche a esso aderenti di impegnano a fornire su chiamata per l’effettuazione degli interventi.
Qualora esaurita, la dotazione finanziaria dello Schema volontario può essere ricostituita con deliberazione dell’Assemblea straordinaria. Alle banche dissenzienti in Assemblea è riconosciuto il diritto di recesso, esercitabile nei quindici giorni successivi alla data dell’Assemblea che ha deliberato la ricostituzione dell’impegno massimo, fermi restando i diritti e gli oneri derivanti dalla partecipazione maturati fino alla data del recesso.