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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e
che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE,
2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010
e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi
per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di
investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del
Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n.
1093/2010;
Vista la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e
liquidazione degli enti creditizi;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, «Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (T.U.B.) e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante
«Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e
le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE),
n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del
Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, recante
«Modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della
direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione
degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica
la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2013/C - 216/01
concernente l'applicazione dal 1° agosto 2013 delle regole in materia
di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto
della crisi finanziaria (la «Comunicazione sul settore bancario»);
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, e, in particolare
l'articolo 13 che autorizza il Ministero dell'economia e delle
finanze a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre 2017,
azioni emesse da banche italiane, secondo le modalita' e alle
condizioni stabilite nel Capo II del medesimo decreto-legge;
Considerato che la sottoscrizione delle azioni puo' essere
effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze solo dopo
l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri secondo
quanto previsto dall'articolo 22 del medesimo decreto-legge;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni volte a garantire la parita' di trattamento dei
creditori in vista dell'applicazione delle misure di ripartizione
degli oneri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 giugno 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237,
convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15
1. Al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge
17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 2, le parole «Entro sessanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «Entro centoventi giorni»;
b) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
«2-ter. Al fine di assicurare la parita' di trattamento nella
ripartizione degli oneri, qualora l'Emittente abbia presentato o
abbia formalmente comunicato l'intenzione di presentare, a seguito
dell'accertamento dei requisiti di accesso, la richiesta di
intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 15, il termine di
scadenza delle passivita' di cui al comma 2 dallo stesso emesse che
ricada nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o
della formale comunicazione dell'intenzione di presentarla e'
prorogato fino al termine dello stesso periodo di sei mesi. La
proroga non comporta inadempimento ai sensi di legge o di clausole
contrattuali, ivi incluse quelle relative ad altri rapporti di cui e'
parte l'Emittente o una componente del gruppo bancario di cui esso e'
parte. Alla proroga si applica, in quanto compatibile, il comma 10
del presente articolo. Durante la proroga le passivita' producono
interessi secondo le previsioni contrattuali applicabili».