Obbligazioni bancarie Obbligazioni Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca

Ecco il testo dell'ART. 86 del DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

*** NORMATTIVA ***

Art. 86 Accertamento del passivo ((1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca. La comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni e avviene a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore. Se il destinatario ha sede o risiede all'estero, la comunicazione puo' essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente. Contestualmente i commissari invitano ciascun creditore ad indicare, entro il termine di cui al comma 4, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni e' onere comunicare ai commissari, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al comma 3.)) 2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che risultino titolari di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in possesso della banca, nonche' ai clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti finanziari. ((2-bis. Nei casi disciplinati dall'articolo 92-bis, i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, possono provvedere alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 anche per singole categorie di aventi diritto, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o locale di un avviso contenente l'invito a consultare l'elenco provvisorio degli ammessi al passivo. L'elenco e' depositato presso la sede della societa' o messo altrimenti a disposizione degli aventi diritto, fermo in ogni caso il diritto di ciascuno di prendere visione solo della propria posizione. Il termine per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi del comma 5 decorre dalla pubblicazione dell'avviso di cui al presente comma.)) ((3. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dai commissari all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli interessati. In caso di mancata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o della sua variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore.)) ((4. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare, all'indirizzo di posta elettronica della procedura, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi.)) 5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2, i quali non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entita' dei propri diritti ((e indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura. Si applica il comma 3 del presente articolo.)) 6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma 5 e non oltre i trenta giorni successivi, presentano alla Banca d'Italia, sentiti i cessati amministratori della banca, l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, nonche' gli elenchi dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui e' stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. 7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari depositano nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2, nonche' dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui e' stato negato il riconoscimento delle pretese. 8. Successivamente i commissari ((comunicano senza indugio, a mezzo posta elettronica certificata,)) a coloro ai quali e' stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato passivo e' dato avviso tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa esecutivo.



Ora mi sto mettendo a scrivere alle banche per avere una attestazione
 
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allora noi dobbiamo recarci nelle nostre filiali e farci dare l'attestato ??
poi cosa dobbiamo fare??
se debbo inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno dove la devo inviare??
vi ringrazio fin da ora x il vostro contributo
 
Ho visto poc'anzi il post che invitava ad andare al mare con spensieratezza, sulla scorta di una compenteza derivante da antichi e non meglio precisati studi di psicologia.

Sono un po' in imbarazzo a prendere posizione su questo argomento. Però mi sembra che sia un dovere intervenire.

Le venete sono infatti la quintessenza dell'Italia. Leader improvvisati che, coi loro sodali ed acclamati dal popolo, portano alla tragedia masse di persone nella più assoluta assenza dei controllori (banca d'Italia, consob magistratura dove erano in questi anni? ed il ministero del tesoro?) e rimedi disperati sempre all'ultimo minuto. Quel che è peggio in un clima da 8 settembre perenne.

Ora nel caso della insinuazione al passivo non si sa ben cosa fare (certo c'è il testo unico bancario): ma non tutti hanno gli strumenti per capire questa norma. Ma soprattuto al momento manca qualunque notizia da parte della procedura (banalmente a che indirizzo scrivere?). E se tanto mi dà tanto dovremo andare, nell'era internet, a cercare fisicamente le notizie alla cancelleria del tribunale di vicenza per tutta la durata della procedura.

Certo potrei far finta di niente (in fondo ho perso relativamente poco). Andare al lago al mare o ai monti. E prima ancora avrei dovuto evitare di comprare subordinate. Come me avrebbero dovuto farlo centinaia di migliaia di persone che si sono presentare allo sportello bancario e se le sono viste rifilare (le cronache sono piene di questi casi). Vale a dire eserciti di persone che negli scambi hanno elementi di conoscenza non uguali con quelli di chi vende (che sa benissimo cosa sta vendendo e fa di tutto per venderlo: "venghino signori le banche venete sono le più solide del sistema!", ma questo si potrebbe replicare con quasi tutte le obbligazioni bancharie).

Però se stessi zitto agevolarei quanto meno la replica infinita di questa situazione. Vale a dire il mio diritto di dissenso e di critica lo uso anche per quelli che fanno i censori del giorno dopo (ai quali va comunque la mia simpatia).
 
Io ho capito così (lieto di essere smentito o corretto):
  1. se possiedi subordinate hai "valori mobiliari" ovvero "strumenti finanziari" relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo "24 febbraio 1998, n. 58"
  2. (da comma 2): entro un mese dalla nomina i commissari comunicano ai clienti aventi diritto alle restituzioni dei strumenti finanziari (tra cui le obb. subordinate)
  3. (da comma 5): se ciò non avviene, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 (rientrano i possessori di subordinate) hanno sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti.
In estrema sintesi, se non si riceve comunicazione dai liquidatori entro un mese dalla loro nomina, si hanno 60 gg dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale per inviare A/R o PEC con i documenti atti provare il possesso delle obb. sub ed essere iscritti negli elenchi dei creditori.

Commenti sono benvenuti.
 
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per i punti 1 e 2, puoi alternativamente aprire un nuovo conto presso stessa o altra banca. dipende molto dalla tua attuale banca.
Mi spiego.
Se l'attuale banca ti consente di spostare il titolo dal tuo DT a uno su altra banca diversamente intestato, puoi farlo. se ti dice "noi spostiamo il titolo solo se l'altro DT è anche intestato a te", devi aprire un conto in cui compaia anche o solo il tuo nome.
Puoi anche aprire un nuovo conto con la stessa banca che hai ora, giri il titolo e prendi le minus. a meno che la banca non ti dica che le minus le calcolano per codice fiscale e non per conto.

In sintesi, se la banca dove hai il DT ti consente di ammortizzare le minus in maniera semplice: apri un nuovo conto con relativo DT, sposti il titolo nel nuovo DT, ti accreditano le minus nel vecchio DT, rigiri il titolo dal nuovo conto con annesso DT nel vecchio DT e chiudi in nuovo conto.
In questo modo avresti il titolo in carico a 11 ad esempio anziché a 92,39, le minus caricate e un solo conto.
Chiedi prima e se la banca non e lo fa fare, puoi fare la stessa operazione cambiando intermediario.

Tieni conto che il DT dove avrai il titolo in default, non lo potrai chiudere fintanto che non riuscirai a cancellare il titolo stesso.
Grazie mille cumulate e amanita. Provo a seguire i vostri consigli
 
Certo la psiche umana è devastante sotto certi aspetti, leggere questi post e non capire i perchè,in agosto dove i soldi si spendono in divertimenti lusso riposo ,ecc.Qui si cerca di recuperarli con le minus ,insinuazione al passivo e altro.:wall:
Non sono casi sporadici di gente che si è separata dal danaro nei forum di finanza piu' importanti le prime pagine sono zeppe,
Mi rimane il dubbio anche se ho studiato un po di psicologia ai miei tempi,del comportamento del soggetto che investe su strumenti rischiosi e poi vuole i soldi indietro.
Quelli delle macchinette le slot machine sono piu' consapevoli perdono è basta.

Hai perso una occasione per non scrivere le solite c.....
 
il caldo persistente sulla ns penisola sta giocando brutti scherzi alle menti piu' fragili e meno resistenti allo stress legato all'elevata temperatura.... un " caldo" consiglio a costore di recarsi al mare e farsi un bel bagno ristoratore......
 
Ai gentili forumisti in angoscia perché il tempo passa invio il testo della mail ricevuta da poste (alla quale avevo nella sostanza detto: mi fate l'insinuazione voi o ci penso io? se ci devo pensare io mandatemi la certificazione di possesso titoli).

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Gentile Cliente,

siamo in attesa di istruzioni da parte delle autorità competenti.


Cordiali saluti
Poste Italiane S.p.A.

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