Art. 7 d.l. 34/2011 Operativita' della Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.) 1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre2003, n. 326, e' inserito il seguente: «8-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP S.p.A.puo' altresi' assumere partecipazioni in societa' di rilevanteinteresse nazionale in termini di strategicita' del settore dioperativita', di livelli occupazionali, di entita' di fatturatoovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese. Aifini della qualificazione che precede, con decreto del Ministrodell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sonodefiniti i requisiti, anche quantitativi, delle societa' oggetto dipossibile acquisizione da parte di CDP S.p.A. ai sensi del presentecomma. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite ancheattraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati daCDP S.p.A. ed eventualmente da societa' private o controllate dalloStato o enti pubblici. Nel caso in cui dette partecipazioni siano acquisite mediante utilizzo di risorse provenienti dalla raccoltapostale, le stesse sono contabilizzate nella gestione separata di cui al comma 8.».