Buongiorno e buona domenica.
E' vero, sono dentro forte ma, more solito, su Parmalat lo sono sempre stato, ma ora ancor di più, sereno e tranquillo.
Ho approfondito la questione dei passaggi di quote seguendo i comunicati Lactalis e i prospetti delle partecipazioni rilevanti e potenziali sul sito Consob.
Secondo me i Francesi hanno fatto un bel pasticcio, applicando il gioco delle tre carte manco fossero napoletani e facendo apparire e scomparire circa un 2% di quota, tra quelle possedute direttamente e quelle oggetto di partecipazioni potenziali.
Ora è vero che la Consob, mi pare, abbia cancellato tutte le informazioni storiche su Parmalat, ma ovviamente qualcuno ha via via salvato i prospetti giornalieri e le comunicazioni.
Penso che ci sia più di una ragione perchè la Procura voglia vederci chiaro.
Non sto a dilungarmi sui passaggi delle quote e sulle manchevolezze e/o omissioni e/o errori fatti dai Francesi (o dalla CONSOB nel recepire le comunicazioni).
Vi allego l'art.44 ter dell'emanando Regolamento Consob che chiarisce (o almeno avrebbe chiarito se la CONSOB l'avesse emanato) che le posizioni in derivati, come quelle assunte da Lactalis con SG prima e CA, vadano considerate nel computo rilevante ai fini dell'OPA, per L'AMMONTARE MASSIMO.
Comunque spero di ricevere risposta alla mia richiesta dalla CONSOB a breve e poi vedrò il da farsi.
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Emanando Art. 44 ter Regolamento Emittenti CONSOB
(Strumenti finanziari derivati)
1. Ai fini del calcolo delle soglie previste dall’articolo 106, commi 1 e 3, lettera b), del Testo
unico, sono computati gli strumenti finanziari derivati, detenuti anche indirettamente, per il
tramite di fiduciari o per interposta persona, che conferiscano una posizione lunga sui titoli
indicati nell’articolo 105, comma 2, del Testo unico, nella misura del numero totale di titoli
sottostanti. Nel caso in cui il numero di titoli sottostanti sia variabile, si fa riferimento al
quantitativo massimo previsto dallo strumento finanziario.
2. Ai fini del comma 1 non si computano gli strumenti finanziari derivati che conferiscono una
posizione lunga quando:
a) sono oggetto di pattuizioni contenute in un accordo parasociale e finalizzate alla
risoluzione di eventuali situazioni di stallo decisionale ovvero previste in caso di
inadempimento di clausole del patto;
b) sono detenuti da un soggetto abilitato come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), del
Testo unico, a fini di copertura delle posizioni di un cliente.
3. Nel caso in cui l’acquisto dei titoli sottostanti sia soggetto ad autorizzazioni ai sensi di legge,
la posizione lunga acquisita assume rilievo ai fini del superamento delle soglie indicate al
comma 1 quando l’autorizzazione è concessa.
4. Ai fini del calcolo della soglia prevista dall’articolo 106, commi 1 e 3, del Testo unico non
rilevano gli strumenti finanziari derivati che conferiscono una posizione lunga quando hanno
ad oggetto titoli di futura emissione.
5. Ai fini del calcolo delle soglie indicate nel comma 1, la compensazione delle posizioni
lunghe con le posizioni corte aventi ad oggetto il medesimo titolo opera limitatamente a quelle
derivanti da strumenti finanziari della stessa tipologia ed aventi termini equivalenti e la
medesima controparte.
6. I riferimenti all’acquisto di titoli presenti nella Sezione II, Capo II, Titolo II, Parte IV, del
Testo unico e nel presente Capo si intendono estesi, ove compatibili, gli acquisti di strumenti
finanziari che conferiscono posizioni lunghe sui titoli.
7. Ai fini della determinazione del prezzo di cui all’articolo 106 comma 2, del Testo unico, si
considera la somma del prezzo di riferimento contrattualmente attribuito ai titoli sottostanti lo
strumento finanziario e degli importi corrisposti o ricevuti per l’acquisto della posizione lunga