Snia Bdp (SN) SNIA: Sciolto il sindacato di blocco, Bios abbassa la quota

Hanno deciso di insistere: già il poco recupero di ieri era un segno poco positivo.

Uscito a 0.350

Non finisce qui, però: al momento opportuno ci rifaremo con gli interessi.
 
Con quei volumi, e con lo scarsissimo rimbalzo di ieri, ho preferito uscire.

Sono pronto a rientrare in qualsiasi momento: non finisce qui, come detto.
 
Ribadisco il mio pensiero: Snia ci farà fare un gran bel gain, questa mattina sono uscito quando ho visto che i volumi erano tanti, data l'ora, ed anche perché il recupero di ieri era stato ben poca cosa tenendo conto del ribasso della seduta precedente.

Oggi non ha più perso quota 0.350 se non a fine seduta: io sono pronto a rientrare non appena il titolo darà segnali di ripresa, ma al momento è ancora in balìa delle vendite. Magari ci smentirà già domani.

Sono situazioni molto complicate, e soprattutto imprevedibili.
 
Voltaire ha scritto:
Magari ci smentirà già domani

Ed eccoci, infatti: dopo le vendite mattutine, fatte apposta per farlo andare anche sotto i livelli di giovedì, Snia riprende quota 0.35 per poi chiudere ben sopra 0.360.

Sono andato via alle 16.30, quindi non ho potuto seguire il finale di seduta, dove probabilmente sarei entrato.

Da tenere sott'occhio sin dall'apertura di lunedì.
 
Finanza e mercati di oggi.

competitivo
impianto di produzione. Ma il
mercato delle fibre non vive tempi
normali: il tessile-abbigliamento
europeo è in profonda evoluzione,
la crescita dei produttori asiatici,
Cina in testa, è così rapida da vanificare
qualsiasi risposta adeguata
nel breve-medio termine anche per
il precipitare delle quotazioni del
dollaro. Di qui la scelta di sospendere
la produzione di fibre poliestere,
pronti a ripartire quando la situazione
lo permetterà. Di fronte a
una scelta tanto drastica c’è da
chiedersi come reagiranno gli altri
grandi produttori. I francesi di
Rhodia navigano, ormai da tempo,
in acque tempestose. La Snia si è
appena separata dalle attività biomedicali
di Sorin. C’è da chiedersi
se la società di Umberto Rosa abbia
le armi giuste per evitare scelte
drastiche. E dolorose.
 
Cama, Fabius, calma...
ecchè...Roma l'han fatta mica in un giorno?
Le ho, le tengo, ci credo(una piccola parte del mio portafoglio, questo mi permette tranquillità) :)
 
PROPOSTA

QUELLO CHE SEGUE E' L'EMAIL CHE HO INVIATO
Alla Dott.ssa Marilena Giavara Investor Relations - SNIA SPA
E ANCHE A VOLTAIRE PER AVERE UN OPINIONE.

Oggetto: SNIA proposta di riduzione di capitale sociale per esubero ex art. 2445 del Codice Civile mediante rimborso di capitale ai soci.


Egr. Dott.ssa Marilena Giavara, sono XXXXX XXXXXX un piccolo azionista di Snia, vorrei che Lei valutasse la mia proposta in oggetto e i riferimenti di seguito esposti.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
L'articolo 2445 del codice civile consente all'assemblea (straordinaria) di deliberare la riduzione del capitale sociale quando questo "risulti esuberante per il conseguimento dell'oggetto sociale", come, ad esempio, quando si sia verificato un ridimensionamento dell'attività commerciale, una riorganizzazione interna, una limitazione dell'attività, una ristrutturazione o un significativo mutamento delle condizioni di mercato come è evidente nel caso di Snia, e che
a fronte di un capitale sociale di €. 236.046.930 ( n.° 236046.930 azioni del valore nominale di €. 1 euro) è valutato in borsa circa €. 85.000.000 .
Detta riduzione "può aver luogo mediante rimborso di capitale ai soci nei limiti ammessi dagli articoli 2327 c.c. (ammontare minimo del capitale di un S.p.a.), sempre a norma del II° comma art. 2445 c.c., l'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione.
Aspetto rilevante dell'operazione di riduzione per esuberanza è la sua facoltatività: infatti la decisione è sempre affidata alla discrezionalità dell'Assemblea, la cui delibera si ritiene impugnabile da parte dei soci "legittimati" dimostrando che la sproporzione tra mezzi e fini asserita dalla maggioranza non sussiste.
ITER PROCEDIMENTALE
La proposta di riduzione del capitale esuberante è previamente deliberata dal CDA (o decisa dall'amministratore unico). Detta proposta deve indicare ragioni/motivi della riduzione e modalità relative. La proposta di convocare l'assemblea per la delibera può altresì provenire dai soci che rappresentino almeno 1/5 del capitale sociale in ossequio al disposto dell'art. 2367 c.c.
Le RATIO di quanto sopra si ravvisa nella volontà che, già nell'avviso di convocazione, siano evidenziati gli elementi concreti su cui si basa la riduzione e le modalità di attuazione.
L'assemblea straordinaria delibera con le maggioranze previste nell'atto costitutivo o, in mancanza, con quelle disposte ex lege, valevoli sia come quorum costitutivo che deliberativo (presenza/voto favorevole di più di metà del capitale sociale in prima convocazione e di più di 1/3 del capitale in seconda e nelle successive convocazioni).
Nel verbale di delibera devono essere indicati con chiarezza i fatti e motivi specifici su cui si fonda il giudizio di esuberanza e le concrete modalità con cui dovrà attuarsi la stessa deliberazione.
Poiché il Tribunale non è più chiamato ad omologare le deliberazioni assembleari di riduzione del capitale sociale per esuberanza, in seguito all'abrogazione operata dall'art. 34 L. 240/2000, è ora il Notaio rogante che deve effettuare un controllo sulla congrua motivazione della riduzione. Successivamente la delibera dovrà essere iscritta nel registro delle imprese (art. 2188 c.c.).
La delibera potrà essere eseguita solo una volta decorsi 3 mesi dal giorno della sua iscrizione nel citato registro, purché entro detto termine non ci sia stata opposizione da parte di un creditore che vanti titolo anteriore all'iscrizione.
riconoscendole efficacia retroattiva, in deroga al disposto dell'art. 1360 c.c. ("retroattività della condizione").
Il termine di 3 mesi per l'opposizione, a favore di qualsivoglia creditore della società, è stabilito a pena di decadenza (cosicché non è soggetto a interruzione La delibera soggiace dunque alla condizione sospensiva della mancata vittoriosa opposizione di un creditore. Fino a che non si verifichi detta condizione, la deliberazione è inefficacie e il capitale sociale non varia. Una volta verificatasi tale condizione la delibera sarà efficace con effetti ex nunc, non o prescrizione). L'opposizione è concessa per evitare che l'esecuzione della delibera pregiudichi le ragioni dei creditori. Il creditore è quindi tenuto ad affermare e provare tale pregiudizio nel giudizio di cognizione che si instaura a seguito d'opposizione.
L'ultimo comma art. 2445 c.c. statuisce che "il Tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di idonea garanzia".
SOCIETÀ QUOTATE
La disciplina dell'istituto della riduzione del capitale sociale esuberante con riferimento alle società quotate si incentra anch'essa sull’articolo 2445 c.c., cui, nel caso in esame, devono aggiungersi alcune disposizioni contenenti obblighi informativi di cui al regolamento Consob 11971 del 1999, specificatamente in sezione II dedicata alla informazione su operazioni straordinarie.
La disciplina è fornita dal combinato disposto degli art. 72 e 98 del regolamento 11971, cd regolamento EMITTENTI.
L’ art. 72 prevede che i soggetti emittenti azioni, almeno 15 gg. prima di quello fissato per l’assemblea convocata per deliberare modifiche all’atto costitutivo diverse da quelle previste da altre disposizioni della stessa sezione, mettano a disposizione del pubblico, presso sede sociale e società di gestione del mercato, la relazione degli amministratori redatto in conformità all’allegato 3 A (disponibile sul sito Consob).
L’art. 98 prevede che i soggetti emittenti azioni, in occasione di modifiche del capitale sociale, comunichino a Consob e società di gestione del mercato, che ne assicura la diffusione entro il giorno successivo, l’ammontare del capitale, numero e categorie di azioni in cui è suddiviso.
Detta comunicazione va effettuata entro il giorno successivo a quello in cui la delibera di riduzione per esuberanza può essere eseguita ai sensi di art. 2445 III° comma c.c.
NOVITÀ ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
Tradizionalmente si è sempre parlato di riduzione del capitale sociale per esuberanza o per perdite. Con la riforma, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2004, scompare dalla formulazione dell'art. 2445 c.c. il concetto di esuberanza e si parla di riduzione del capitale sociale effettiva, sulla scia delle tendenze dottrinarie degli ultimi anni. Tale elisione dovrebbe rendere più agevole la riduzione ex art. 2445 c.c., e consegue alle numerose pronunce con cui il Tribunale ha, a più riprese, negato l'omologazione delle delibere assembleari di riduzione per esubero.
Per ciò che concerne i cambiamenti più rilevanti:
Al I° comma: la riduzione è ammessa con rimborso di capitale ai soci nei limiti di 2327 e 2413 c.c.
Per ciò che concerne l'art. 2327 c.c., si è detto che il limite di capitale sociale minimo per le S.p.a. in seguito all'entrata in vigore della riforma, sarà portato a 120.000 €.
Da un altro punto di vista, la nuova formulazione dell'art. 2413 c.c. (e contestualmente dell'art. 2412 c.c. che è direttamente connesso), impatta direttamente sulla disciplina di riduzione del capitale ex art. 2445 c.c.
Un ulteriore elemento di novità apportato dalla riforma è rappresentato dal disposto dell'art. 2379-ter che, tra le varie disposizioni, stabilisce un regime di sanatoria che concerne le deliberazioni di riduzione del capitale sociale. Infatti, viene previsto che "Nei casi contemplati dall’articolo 2379 l’impugnativa della riduzione del capitale ai sensi dell’articolo 2445 non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita".
La stessa disposizione con riguardo alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio "l’invalidità della deliberazione di riduzione del capitale ai sensi dell’articolo 2445 non può essere pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita. Resta comunque salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi.
All'ultimo comma dell'art. 2445 è stabilito che "il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che la riduzione abbia luogo nonostante l’opposizione", così aggiungendosi, in via alternativa, all'idonea garanzia, un giudizio del Tribunale di infondato pericolo di pregiudizio per i creditori".
Certo di una sua risposta le auguro un buon lavoro.

CORDIALI SALUTI
XXXXX XXXXXXX
 

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