roba vecchia, del 1930
Art. 501 - Codice penale | Guida al Diritto
Articolo 501
Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio
Codice penale
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 ottobre 1930, n. 251
Codice Penale [approvato con R.D. 19.10.1930, n. 1398]
LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO OTTAVO. Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio - CAPO PRIMO. Dei delitti contro l'economia pubblica
Chiunque al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire.
Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.
Le pene sono raddoppiate:
1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici. (1)
-----
(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, D.L. 15.10.1976, n. 704 nel testo modificato dalla legge di conversione L. 27.11.1976, n. 787.