Imposte (capital gain, minus, plus) Tassazione rendite finanziarie al 20% e Imposta di bollo deposito titoli (1 Viewer)

bancor

Forumer storico
ECCO IL TESTO ATTUALE DELLA MANOVRA PER LA PARTE CHE A NOI INTERESSA, E CIOE' ART 2 PARAGRAFI 6,7; LA NORMATIVA ANDRA' A REGIME IL 1 GENNAIO 2012 EX ART 2 COMMA 9


Art 2: disposizioni in materia di entrate
omissis...

6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento.

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del medesimo decreto nei seguenti casi:
a) obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati;
b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del medesimo testo unico;
c) titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’articolo 8, comma 4 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106

Quindi: Il comma 6 prevede l'aumento delle rendite finanziarie al 20% tranne le ipotesi di cui al seguente comma 7.
la lettera a) riguarda i TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO, id est i titoli di stato italiano;
la lettera b) - e qui veniamo al punto di grande interesse per noi - riguarda l'art. 168-bis del T.U. 917 del 1986 delle imposte sui redditi. Tale articolo rinvia al decreto del ministro dell'economia 4 settembre 1996 che introduce un elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.
Si tratta di quegli stati che fanno parte della c.d. WHITE LIST i cui titoli, pertanto, sono da considerarsi esenti dalla tassazione al 20% (rimangono al 12,5%). L'elenco degli stati lo trovate facilmente da voi con una facilissima ricerca su internet.

In sostanza per i titoli greci, tedeschi, spagnoli, francesi,inglesi ed anche venezuelani la tassazione, alla luce di quanto scritto in decreto, resta al 12,5%.
I titoli francesi Oati vengono equiparati ai TdS italiani anche per l'imposta sul deposito titoli? Cioè non fanno cumulo?
 

iguanito

Forumer storico
I titoli francesi Oati vengono equiparati ai TdS italiani anche per l'imposta sul deposito titoli? Cioè non fanno cumulo?
Ai fini dell'imposta di bollo sul deposito titoli non ci sono distinzioni. tutti i titoli di tutti gli stati e quelli sovranazionali concorrono a formare la base per il calcolo del bollo.
 

younggotti

Nuovo forumer
Si parla in sostanza di redditi di capitale ESIGIBILI dopo il 01/01/12 e di redditi diversi REALIZZATI dopo il 01/01/12.

Ma cosa succede ai redditi pregressi?
Se ho comprato una sicav a 100 e al 31/12 vale 110 (reddito di capitale) o se ho comprato un'azione a 100 e al 311/12 vale 110 (reddito diverso), al momento della vendita (successivo all'1/1) questo reddito viene tassato al 12.5% o al 20%?
 

claudioborghi

Twitter: @borghi_claudio
E se ho comprato uno zero coupon quindici anni fa e questo scade l'anno prossimo? Voglio proprio vedere se passa una cosa del genere... In ogni caso una tassazione che cambia l'imposizione dei titoli già emessi e' una patrimoniale goffa e retroattiva e non ha nulla a che vedere con una nuova aliquota su interessi e gains. La vedremo... Persino Rino Formica quando introdusse la tassa sui risparmi la previde solo per le nuove emissioni proprio per questo motivo.

Comunque questo era il ddl del 2003... Il sole e la luna.

http://www.irdcec.it/system/files/imce/aree-tematiche/pac/RF_Legge_delega.pdf
 

Zuzzurellone

Forumer attivo
Facciamo chiarezza. Questo è il testo che ci interessa:
Ispolitel - Banche Dati Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
commi 6 e ss.
Restano esclusi dal 20% i redditi derivanti da "interessi, premi ed ogni altro provento" ovvero "sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria" (quindi parrebbe anche il guadagno in conto capitale derivanti da:
- titoli di cui all'art. 31 dpr 601/73 ed equiparati; sono compresi i buoni postali, infatti l'art. in questione menziona "titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per lo esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio"
- titoli emessi da stati di cui all'art. 168 bis del dpr 917/86, quindi bond starnieri
gli stati in "white list" sono una valanga, è lungo elencarli, cercate su internet il testo del
DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE  -  04/09/1996 , n. 892700  -  Gazzetta Uff.  19/09/1996 , n.220
diciamo che iaesi "occidentali" ci sono tutti, i big sudamericani anche ecc.
- titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui al d.l. 70/2011 (non so se ne siano già stati emessi, dubito)
- piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti
 
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bancor

Forumer storico
Ai fini dell'imposta di bollo sul deposito titoli non ci sono distinzioni. tutti i titoli di tutti gli stati e quelli sovranazionali concorrono a formare la base per il calcolo del bollo.
I tds italiani NON formano la base di calcolo; la mia domanda è: I TDS FRANCESI CONCORRONO A FORMARE O NO LA BASE DI CALCOLO PER LA MISURA DELL'IMPOSTA?
Se ho in conto deposito 140 mila euro di azioni e 50 mila di TDS Francesi pago l'imposta prevista per i depositi sotto o sopta i 150 mila euro?
Sto parlando dell'imposta sui depositi titoli, NON di quella sulle rendite.
Capisco la confusione, ma ci stanno tosando in tutti i modi ..
 
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iguanito

Forumer storico
I tds italiani NON formano la base di calcolo; la mia domanda è: I TDS FRANCESI CONCORRONO A FORMARE O NO LA BASE DI CALCOLO PER LA MISURA DELL'IMPOSTA?
Se ho in conto deposito 140 mila euro di azioni e 50 mila di TDS Francesi pago l'imposta prevista per i depositi sotto o sopta i 150 mila euro?
Sto parlando dell'imposta sui depositi titoli, NON di quella sulle rendite.
Capisco la confusione, ma ci stanno tosando in tutti i modi ..
Cortesemente mi diresti il riferimento normativa sulla base del quale escludi i tds italiani dalla base di calcolo per la misura del bollo? Grazie
 

Comandante Gerard

Forumer storico
Non ho scudato alcunché pero' l'idea sarebbe pessima quanto la tassazione retroattiva sui titoli. Ci dev'essere un rapporto di lealta' fra stato e cittadino, perchè se cominciamo su questa china domani arriverà uno a dire che non e' giusto che tu ricco capitalista abbia incassato in passato ricche rendite a tassazione agevolata del 12,5 e quindi adesso devi pagare tot per cento su quanto incassato negli ultimi dieci anni. Le tasse devono sempre valere per il futuro, cosi' uno si regola e fa le sue scelte. Mai per il passato.

Hai ragione in toto dal punto di vista formale e "normale": lo so perfettamente anch'io che è così, che dovrebbe esserci "lealtà" fra stato e cittadino, non a caso ho scritto che non so come si potrebbe attuare un simile provvedimento.
Il punto è però che che il cosiddetto "scudo fiscale" non ha riguardato , semplificando, quelli che le tasse di solito le pagano e che le pagheranno anche questa volta, ma gente che aveva portato illegalmente i capitali all'estero e che ora , legalmente, può continuare a tenerli lì dopo aver pagato una miseria una tantum!
Questo fatto francamente grida vendetta e fa schifo.
Non verso chi ha legittimamente scudato, ma verso chi glielo ha gentilmente regalato per 5 dicasi 5 spiccioli.
Anche la Germania lo sta facendo ma non fa regali.
Qui invece si continua così.
Ma il forcone fa adepti...:D
 

qquebec

Super Moderator
Così dice il decreto (art. 2)

9. La misura dell’aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro
provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 divenuti ESIGIBILI e ai redditi diversi REALIZZATI a decorrere dal 1° gennaio 2012.
10. Per i dividendi e proventi ad essi assimilati la misura dell’aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli PERCEPITI dal 1° gennaio 2012.

Questo non è giusto, perché i dividendi che vengono staccati il prossimo anno, di fatto fanno parte di utili dell'anno precedente. Senza considerare poi che tali utili sono già tassati in capo all'azienda e quindi all'azionista.
 

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