Imposte (capital gain, minus, plus) Tassazione rendite finanziarie al 20% e Imposta di bollo deposito titoli (1 Viewer)

qquebec

Super Moderator
Tassazione a Zero

Questa è bella :lol:

I casi sono due: - O verrà introdotta una dichiarazione di cosa voglio fare del tds che sto per acquistare, oppure - che fanno? dopo 4 anni se lo vendo, mi stoneranno tutte le ritenute sugli interessi per ripristinarle al 20? E se nel frattempo lo avessi trasferito 3-4 volte?

:wall:

Loro fanno, immaginano, fantasticano, la manovra, ma poi nei casini ci mettono le banche che ancora non sono riuscite a capire bene come calcolare l'imposta di bollo sui depositi. :D
Ma quando lo capiranno che se vogliono evitare che i buoi scappino, devono portare la tassazione sulle rendite a ZERO, in tutta Europa. Non ci sarebbe più bisogno nemmeno di scudi fiscali, sparirebbero come d'incanto i paesi off shore e ... non ci sarebbe bisogno nemmeno di fare manovre finanziarie del piffero. Il franco svizzero andrebbe di colpo a 3 contro l'euro e i crucchi comincerebbero a rimboccarsi le maniche. Prima o poi lo capiranno. Ma ci vuole tanto? Quando tolsero il proibizionismo, l'economia partì di slancio in tutto il mondo. Svegliaaaa ! :-o
 

iguanito

Forumer storico
ECCO IL TESTO ATTUALE DELLA MANOVRA PER LA PARTE CHE A NOI INTERESSA, E CIOE' ART 2 PARAGRAFI 6,7; LA NORMATIVA ANDRA' A REGIME IL 1 GENNAIO 2012 EX ART 2 COMMA 9


Art 2: disposizioni in materia di entrate
omissis...

6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento.

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del medesimo decreto nei seguenti casi:
a) obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati;
b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del medesimo testo unico;
c) titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’articolo 8, comma 4 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106

Quindi: Il comma 6 prevede l'aumento delle rendite finanziarie al 20% tranne le ipotesi di cui al seguente comma 7.
la lettera a) riguarda i TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO, id est i titoli di stato italiano;
la lettera b) - e qui veniamo al punto di grande interesse per noi - riguarda l'art. 168-bis del T.U. 917 del 1986 delle imposte sui redditi. Tale articolo rinvia al decreto del ministro dell'economia 4 settembre 1996 che introduce un elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.
Si tratta di quegli stati che fanno parte della c.d. WHITE LIST i cui titoli, pertanto, sono da considerarsi esenti dalla tassazione al 20% (rimangono al 12,5%). L'elenco degli stati lo trovate facilmente da voi con una facilissima ricerca su internet.

In sostanza per i titoli greci, tedeschi, spagnoli, francesi,inglesi ed anche venezuelani la tassazione, alla luce di quanto scritto in decreto, resta al 12,5%.
 
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qquebec

Super Moderator
ECCO IL TESTO ATTUALE DELLA MANOVRA PER LA PARTE CHE A NOI INTERESSA, E CIOE' ART 2 PARAGRAFI 6,7; LA NORMATIVA ANDRA' A REGIME IL 1 GENNAIO 2012 EX ART 2 COMMA 9


Art 2: disposizioni in materia di entrate
omissis...

6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento.

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del medesimo decreto nei seguenti casi:
a) obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati;
b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del medesimo testo unico;
c) titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’articolo 8, comma 4 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106

Quindi: Il comma 6 prevede l'aumento delle rendite finanziarie al 20% tranne le ipotesi di cui al seguente comma 7.
la lettera a) riguarda i TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO, id est i titoli di stato italiano;
la lettera b) - e qui veniamo al punto di grande interesse per noi - riguarda l'art. 168-bis del T.U. 917 del 1986 delle imposte sui redditi. Tale articolo rinvia al decreto del ministro dell'economia 4 settembre 1996 che introduce un elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.
Si tratta di quegli stati che fanno parte della c.d. WHITE LIST i cui titoli, pertanto, sono da considerarsi esenti dalla tassazione al 20% (rimangono al 12,5%). L'elenco degli stati lo trovate facilmente da voi con una facilissima ricerca su internet.

In sostanza per i titoli greci, tedeschi, spagnoli, francesi,inglesi ed anche venezuelani la tassazione, alla luce di quanto scritto in decreto, resta al 12,5%.

Resterebbe poi da vedere se questi titoli li puoi comprare e vendere o li devi portare a scadenza. Ieri sul Sole 24 Ore si parlava di obbligo di portarli a scadenza. Comunque, aspettiamo, magari il dibattito parlamentare potrebbe riservare qualche modifica (ci sono anche le emissioni sovranazionali che potrebbero rientrare e i p/t che hanno come sottostante i Tds) o rinvio. Al limite, investiremo tutto in titoli di stato venezuelani e facciamo compagnia a Russiabond :D Oggi come oggi mi sembrano più sicuri dei nostri Btp :lol:

Complimenti per l'approfondimento giuridico
 
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fabriziof

Forumer storico
Resterebbe poi da vedere se questi titoli li puoi comprare e vendere o li devi portare a scadenza. Ieri sul Sole 24 Ore si parlava di obbligo di portarli a scadenza. Comunque, aspettiamo, magari il dibattito parlamentare potrebbe riservare qualche modifica (ci sono anche le emissioni sovranazionali che potrebbero rientrare e i p/t che hanno come sottostante i Tds) o rinvio. Al limite, investiremo tutto in titoli di stato venezuelani e facciamo compagnia a Russiabond :D Oggi come oggi mi sembrano più sicuri dei nostri Btp :lol:

Complimenti per l'approfondimento giuridico
White List - Elenco dei paesi aggiornato con il DM 27 luglio 2010 - FISCOeTASSE.com
 
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iguanito

Forumer storico
Resterebbe poi da vedere se questi titoli li puoi comprare e vendere o li devi portare a scadenza. Ieri sul Sole 24 Ore si parlava di obbligo di portarli a scadenza. Comunque, aspettiamo, magari il dibattito parlamentare potrebbe riservare qualche modifica (ci sono anche le emissioni sovranazionali che potrebbero rientrare e i p/t che hanno come sottostante i Tds) o rinvio. Al limite, investiremo tutto in titoli di stato venezuelani e facciamo compagnia a Russiabond :D Oggi come oggi mi sembrano più sicuri dei nostri Btp :lol:

Complimenti per l'approfondimento giuridico
la parte di nostro interesse è tutta contenuta dell'art. 2 che parla di disposizioni in materia di entrate. Io, al momento, non sono riuscito a trovare nulla che riguardi l'obbligo di portare a scadenza i tds pena la tassazione al 20%. ma è tutto complicatissimo perchè è una congerie di rinviii e controrinvii quasi del tutto inaccessibile a chi non sia (molto ben ) pratico della materia e non disponga di tutti i testi tributari aggiornati.
Piuttosto a prima vista mi sembra che ci possano essere novità (ovviamente spiacevoli) sulla già complessa disciplina delle deduzioni delle minusvalenze dalla plusvalenze, nel senso che potrebbe essere adesso ammessa nel limite del 62,5% fermo restando il periodo temporale di 5 anni
 

ferdo

Utente Senior
la parte di nostro interesse è tutta contenuta dell'art. 2 che parla di disposizioni in materia di entrate. Io, al momento, non sono riuscito a trovare nulla che riguardi l'obbligo di portare a scadenza i tds pena la tassazione al 20%. ma è tutto complicatissimo perchè è una congerie di rinviii e controrinvii quasi del tutto inaccessibile a chi non sia (molto ben ) pratico della materia e non disponga di tutti i testi tributari aggiornati.
Piuttosto a prima vista mi sembra che ci possano essere novità (ovviamente spiacevoli) sulla già complessa disciplina delle deduzioni delle minusvalenze dalla plusvalenze, nel senso che potrebbe essere adesso ammessa nel limite del 62,5% fermo restando il periodo temporale di 5 anni

ho letto anche io, solo che richiama altri articoli e quindi senza riferimenti è impossibile capirlo

solo una nota, che 12,5 / 20 fa proprio 62,5% quindi forse il ragionamento non è sulla minus/plus in sè ma sull'imponibile ...
ma ho letto molto superificialmente e lascio la parola ai tecnici ed esperti
 
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claudioborghi

Twitter: @borghi_claudio
Complimenti per l'approfondimento giuridico

Il problema e' e sara' se la tassazione si applicherà sulle nuove emissioni o se cambierà quella dei titoli gia' emessi. Al momento se leggo bene ( e' scritto da schifo ) sembra che li becchi tutti, realizzando una specie di esproprio ai danni degli attuali possessori di obbligazioni via un'ingiustificata discriminazione fra chi acquistera' un titolo con la nuova tassazione e quindi ragionando su un certo netto oppure chi lo ha fatto in passato, spesso con indicazione esplicita della tassazione nel prospetto. C'e' un preciso limite alla retroattività quindi se in sede di conversione la fattispecie sara' confermata retroattiva non escludo ricorso al tar. Chi si vorrà associare (conviene per grosse somme, non si tratta di procedure senza spese) puo' farmelo sapere via mp con mail.
 

Comandante Gerard

Forumer storico
Resterebbe poi da vedere se questi titoli li puoi comprare e vendere o li devi portare a scadenza. Ieri sul Sole 24 Ore si parlava di obbligo di portarli a scadenza. Comunque, aspettiamo, magari il dibattito parlamentare potrebbe riservare qualche modifica (ci sono anche le emissioni sovranazionali che potrebbero rientrare e i p/t che hanno come sottostante i Tds) o rinvio. Al limite, investiremo tutto in titoli di stato venezuelani e facciamo compagnia a Russiabond :D Oggi come oggi mi sembrano più sicuri dei nostri Btp :lol:

Complimenti per l'approfondimento giuridico

Concordo...:D
Ho provato a leggere qualche pagina del decreto poi ho rinunciato, è un linguaggio da cefalea pura.
Inutile scervellarsi troppo adesso. Vedremo quel che succederà durante la discussione del decreto.
Per me non è affatto scontato che resti tutto così...potrebbe sempre...peggiorare :lol:
L' idea comunque di far pagare ha chi ha scudato versando un elemosina non sembrerebbe male, anzi sarebbe sacrosanto, ma non so come sarebbe attuabile.
Anche quella fu un regalo agli evasori del genio-profeta Tremonti, che ci ha condotto in questa situazione...ora ha pure la faccia tosta di dire che quello che è successo negli ultimi giorni non era prevedibile...ma cosa aspettano a ricoverarlo?
Pienamente d'accordo anche che bisognerebbe davvero portare le tasse sulle rendite a zero in tutta europa, non solo da noi. Fine dei paradisi fiscali e della fuga di capitali.
 

claudioborghi

Twitter: @borghi_claudio
L' idea comunque di far pagare ha chi ha scudato versando un elemosina non sembrerebbe male, anzi sarebbe sacrosanto, ma non so come sarebbe attuabile.

Non ho scudato alcunché pero' l'idea sarebbe pessima quanto la tassazione retroattiva sui titoli. Ci dev'essere un rapporto di lealta' fra stato e cittadino, perchè se cominciamo su questa china domani arriverà uno a dire che non e' giusto che tu ricco capitalista abbia incassato in passato ricche rendite a tassazione agevolata del 12,5 e quindi adesso devi pagare tot per cento su quanto incassato negli ultimi dieci anni. Le tasse devono sempre valere per il futuro, cosi' uno si regola e fa le sue scelte. Mai per il passato.
 

iguanito

Forumer storico
Il problema e' e sara' se la tassazione si applicherà sulle nuove emissioni o se cambierà quella dei titoli gia' emessi. Al momento se leggo bene ( e' scritto da schifo ) sembra che li becchi tutti, realizzando una specie di esproprio ai danni degli attuali possessori di obbligazioni via un'ingiustificata discriminazione fra chi acquistera' un titolo con la nuova tassazione e quindi ragionando su un certo netto oppure chi lo ha fatto in passato, spesso con indicazione esplicita della tassazione nel prospetto. C'e' un preciso limite alla retroattività quindi se in sede di conversione la fattispecie sara' confermata retroattiva non escludo ricorso al tar. Chi si vorrà associare (conviene per grosse somme, non si tratta di procedure senza spese) puo' farmelo sapere via mp con mail.
Così dice il decreto (art. 2)

9. La misura dell’aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro
provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 divenuti ESIGIBILI e ai redditi diversi REALIZZATI a decorrere dal 1° gennaio 2012.
10. Per i dividendi e proventi ad essi assimilati la misura dell’aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli PERCEPITI dal 1° gennaio 2012.

Mi sembra del tutto chiaro che la nuova normativa si applichi a tutto ciò che diventa riscuotibile (id est esigibile: non sottoposto a termine o condizione) dopo il 1 gennaio 2012, indipendentemente dalla data di emissione. Sia gli interessi sulle cedole che i capital gains (alias redditi diversi).
 
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