05.12.2011 Sole 24 Ore pag.1
Cambia il bollo sul conto titoli, si includono i fondi
II prelievo non sarà più fisso ma proporzionale al valore di mercato pagina 22 pagina 22 Allo sportello. Il prelievo non sarà più fisso ma diventa proporzionale al valore di mercato degli strumenti. Non sono previste novità sui conti correnti Cambia il bollo sul conto tìtoli, si includono i fondi
di Maximilian Cellino
Rivoluzione nel campo del bollo sul conto titoli: via il "vecchio" meccanismo che prevedeva un'imposta fissa periodica (34,20 euro annui, poi aumentati per dossier superiori a 5omila euro inseguito all'intervento della scorsa estate), si passa invece a un prelievo in termini percentuali, il cui ammontare resta ancora da definire, sul valore di mercato degli strumenti finanziari detenuti dagli investitori. E' quanto risulterebbe dalla bozza della Manovra finanziaria al vaglio del Consiglio dei Ministri. Il testo contiene infatti all'articolo 17 intitolato «Disposizioni in materia di imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari» indicazioni che vanno a modificare il Dpr 26 ottobre 1972, n. 642 sulla « Disciplina dell'imposta di bollo» e in particolare la parte contenuta fra gli allegati e relativa alle tariffe (art.i3). In base alle nuove norme, l'imposta si applicherebbe su tutti i prodotti finanziari, anche su quelli non soggetti a deposito (titoli azionari e obbligazionari, fondi comuni, etc etc) con la sola eccezione di fondi pensione e fondi sanitari. Il prelievo sarebbe proporzionale al valore di mercato dello strumento (in precedenza si parlava invece di valore nominale o di rim borso, aspetto che aveva sollevato molte criticità) e dovrebbe prevedere un massimale (ancora da fissare). Sotto l'aspetto tecnico, l'imposta dovrebbe essere applicata sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti, quelle che contengono i rendiconti e che vengono inviate ai sottoscrittori con cadenza mensile, trimestrale o più frequentemente an- nuale: un'imposta in termini percentuali (o per mille) che colpirebbe così senza molte distinzioni i portafogli degli investitori. Il prelievo si applica anche sui prodotti per i quali non sono previste comunicazioni di questo genere: «L'estratto conto, compresa la comunicazione relativa agli strumenti ed ai prodotti finanziari, anche non soggetti all'obbligo di deposito - si legge infatti nella bozza - si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell'anno, anche nel caso in cui non sussista un obbligo di invio». In caso di invio periodico nel corso dell'anno, inoltre, «l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato». L'unica esenzione, dal punto di vista quantitativo, riguarderebbe invece «le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, il cui complessivo valore di mercato o, in mancanza, il valore nominale o di rimborso sia pari o inferiore a 5.000 euro presso ciascun soggetto tenuto all'invio della comunicazione».