MATLEY
Forumer storico
Bank of Ireland obbligazioni subordinate: i bond dello scandalo
di mauro1969 0 Commenti
Investitori che hanno puntato sui bond subordinati di Bank of Ireland alle prese con perdite pesantissime. Vediamo perchè e soprattutto cosa si può fare
http://www.investireoggi.it/obbligazioni/wp-content/uploads/2011/10/folletto-Irlandese.jpgE’ il terremoto dell’estate, anche se coinvolge un numero di investitori più ridotto rispetto al caso Lehman; in termini di perdite é invece pesantissimo. Breve riepilogo.
Bank of Ireland obbligazioni subordinate
Bank of Ireland (BOI) presenta l’8 giugno 2011 una OPS su residuo nominale di obbligazioni subordinate per 19 diverse emissioni, tra cui una di quelle più scambiate (XS0186652557, emissione del 2004 di 650mln €), largamente trattata tra i retail su EuroTLX per almeno tre anni fino al suo delisting del gennaio 2010.
L’offerta era pesantissima con due opzioni: 1) cash pari al … del nominale detenuto, o 2) equity, ricevendo in cambio azioni BOI pari al % del nominale detenuto. L’offerta prevedeva anche un trattamento preferenziale per chi aderiva subito, entro un brevissimo termine, ma nel complesso durava un mese. Già così un haircut molto gravoso.
Ma non basta: clausola particolare dell’offerta era che chi aderiva doveva dare voto favorevole alla modifica della opzione call contenuta nel prospetto: l’opzione era originariamente prevista come esercitabile nel 2014 alla pari (rimborso a 100). Aderendo alla OPS si chiedeva agli investitori di dare il consenso a modificare la call con rimborso a 0,01 € ogni 1.000 di nominale detenuto (ad. es. su 30.000 nominali si ricevevano 0,30 cent). In pratica, se si aderiva all’OPS si autorizzava BOI a modificare le condizioni della call e le si consentiva di esercitarla subito.
La OPS venne promossa da BOI senza un prospetto “passaportato”, ossia senza presentarlo e farlo autorizzare dalla Consob, quindi escludendo la pubblicizzazione dell’OPS in Italia. Tutti gli investitori italiani ne rimasero all’oscuro, con rare eccezioni legate a qualche banca particolarmente diligente che ha informato, e all’auto-informazione dei singoli più esperti.
Ulteriore barriera per gli italiani era che l’offerta era accessibile solo a coloro che detenevano un ammontare di almeno 50.000 in controvalore dei nuovi titoli. Il che tagliava fuori tutti i detentori di lotti medio-piccoli.
Bond Irlanda: la decisione della BOI di Luglio e lo stupore degli investitori
Lo scambio si conclude ai primi di luglio, BOI decide (ovviamente) di esercitare la nuova convenientissima call a 0,01 €/1.000 nom. e per chi non ha aderito all’OPS procede a bonificare i centesimi dovuti, ritirando i titoli.
Ovviamente, ogni investitore se ne accorge vedendosi sparire i titoli dal dossier e notando misteriosi accrediti di pochi centesimi. Non appena si prende coscienza del tutto, tutti si rendono conto dell’esproprio messo in atto da BOI nel silenzio generale degli intermediari italiani.
Obbligazioni Irlanda: che fare?
Prendersela con BOI necessita agire a Londra, dato che il prospetto é regolato dalla legge inglese, e si aprirebbe un ampio discorso sulla validità di consensi geneticamente connessi ad uno scambio di titoli ma rilasciati ad esclusivo detrimento degli obbligazionisti che non possono/vogliono aderire al medesimo scambio. Oltretutto l’irrisorietà del prezzo di scambio e il divario enorme rispetto alle condizioni originarie del prestito rendono del tutto incompatibile l’esercizio della volontà dell’obbligazionista in esclusivo danno di altro obbligazionista. Siamo assolutamente fuori dalla buona fede e dai poteri di modifica contrattuale previsti nel Trust Deed (power of amendment). Ma questi sono argomenti eventualmente validi a Londra.
Prendersela con la nostra depositaria, presso cui sono custoditi i titoli? Possibile.
La Consob, avendo recepito rigidamente al direttiva Prospetti, ha scoraggiato le operazioni di scambio, molto frequenti negli ultimi anni complice la crisi finanzario-economica in corso. Solo con una comunicazione del 2009 (n…. del 16-4-2009), e la sua successiva implementazione nel Regolamento Emittenti, ha allentato gli obblighi per l’emittente/offerente che voglia promuovere l’OPS nel Belpaese. Prima si richiedeva l’intera traduzione del prospetto, ora la Consob si accontenta della Nota di Sintesi o di un modello standard che si utilizza solitamente nelle OPA. L’allentamento é connesso a casi simili a questo (tipo la ristrutturazione BAA, tristemente nota).
Ma tale allentamento ha lasciato ambiguità, perché l’offerente NON é comunque tenuto a promuovere per forza l’offerta in Italia, potendo avvalersi di specifiche esenzioni (vi risparmio i riferimenti normativi, da mal di testa), ma semplicemente “INVITATO” (sic!) a contattare la Consob presentando la documentazione necessaria.
Restava fermo che se l’offerente non presentava il prospetto alla Consob non avrebbe potuto pubblicizzare l’OPS. Come ha fatto BOI.
Che deve fare la banca depositaria in questa stratificazione normativa?
Tacere? Non informare di nulla perché non é stato autorizzato l’offerente ed il relativo prospetto?
Leggendo il c.c. art.1838 la risposta é no.
Se la depositaria viene a conoscenza dell’offerta é tenuta a comportarsi in modo “in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli”. Trattasi di prestazione di gestione
Ma le depositarie italiane sapevano della OPS promossa da BOI?
Sì. Esse ricevono tempestivamente le comunicazioni inerenti le corporate actions delle società, compresa la BOI, attraverso le rispettive depositarie centrali (MonteTitoli, Clearstream o Euroclear).
di mauro1969 0 Commenti
Investitori che hanno puntato sui bond subordinati di Bank of Ireland alle prese con perdite pesantissime. Vediamo perchè e soprattutto cosa si può fare
http://www.investireoggi.it/obbligazioni/wp-content/uploads/2011/10/folletto-Irlandese.jpgE’ il terremoto dell’estate, anche se coinvolge un numero di investitori più ridotto rispetto al caso Lehman; in termini di perdite é invece pesantissimo. Breve riepilogo.
Bank of Ireland obbligazioni subordinate
Bank of Ireland (BOI) presenta l’8 giugno 2011 una OPS su residuo nominale di obbligazioni subordinate per 19 diverse emissioni, tra cui una di quelle più scambiate (XS0186652557, emissione del 2004 di 650mln €), largamente trattata tra i retail su EuroTLX per almeno tre anni fino al suo delisting del gennaio 2010.
L’offerta era pesantissima con due opzioni: 1) cash pari al … del nominale detenuto, o 2) equity, ricevendo in cambio azioni BOI pari al % del nominale detenuto. L’offerta prevedeva anche un trattamento preferenziale per chi aderiva subito, entro un brevissimo termine, ma nel complesso durava un mese. Già così un haircut molto gravoso.
Ma non basta: clausola particolare dell’offerta era che chi aderiva doveva dare voto favorevole alla modifica della opzione call contenuta nel prospetto: l’opzione era originariamente prevista come esercitabile nel 2014 alla pari (rimborso a 100). Aderendo alla OPS si chiedeva agli investitori di dare il consenso a modificare la call con rimborso a 0,01 € ogni 1.000 di nominale detenuto (ad. es. su 30.000 nominali si ricevevano 0,30 cent). In pratica, se si aderiva all’OPS si autorizzava BOI a modificare le condizioni della call e le si consentiva di esercitarla subito.
La OPS venne promossa da BOI senza un prospetto “passaportato”, ossia senza presentarlo e farlo autorizzare dalla Consob, quindi escludendo la pubblicizzazione dell’OPS in Italia. Tutti gli investitori italiani ne rimasero all’oscuro, con rare eccezioni legate a qualche banca particolarmente diligente che ha informato, e all’auto-informazione dei singoli più esperti.
Ulteriore barriera per gli italiani era che l’offerta era accessibile solo a coloro che detenevano un ammontare di almeno 50.000 in controvalore dei nuovi titoli. Il che tagliava fuori tutti i detentori di lotti medio-piccoli.
Bond Irlanda: la decisione della BOI di Luglio e lo stupore degli investitori
Lo scambio si conclude ai primi di luglio, BOI decide (ovviamente) di esercitare la nuova convenientissima call a 0,01 €/1.000 nom. e per chi non ha aderito all’OPS procede a bonificare i centesimi dovuti, ritirando i titoli.
Ovviamente, ogni investitore se ne accorge vedendosi sparire i titoli dal dossier e notando misteriosi accrediti di pochi centesimi. Non appena si prende coscienza del tutto, tutti si rendono conto dell’esproprio messo in atto da BOI nel silenzio generale degli intermediari italiani.
Obbligazioni Irlanda: che fare?
Prendersela con BOI necessita agire a Londra, dato che il prospetto é regolato dalla legge inglese, e si aprirebbe un ampio discorso sulla validità di consensi geneticamente connessi ad uno scambio di titoli ma rilasciati ad esclusivo detrimento degli obbligazionisti che non possono/vogliono aderire al medesimo scambio. Oltretutto l’irrisorietà del prezzo di scambio e il divario enorme rispetto alle condizioni originarie del prestito rendono del tutto incompatibile l’esercizio della volontà dell’obbligazionista in esclusivo danno di altro obbligazionista. Siamo assolutamente fuori dalla buona fede e dai poteri di modifica contrattuale previsti nel Trust Deed (power of amendment). Ma questi sono argomenti eventualmente validi a Londra.
Prendersela con la nostra depositaria, presso cui sono custoditi i titoli? Possibile.
La Consob, avendo recepito rigidamente al direttiva Prospetti, ha scoraggiato le operazioni di scambio, molto frequenti negli ultimi anni complice la crisi finanzario-economica in corso. Solo con una comunicazione del 2009 (n…. del 16-4-2009), e la sua successiva implementazione nel Regolamento Emittenti, ha allentato gli obblighi per l’emittente/offerente che voglia promuovere l’OPS nel Belpaese. Prima si richiedeva l’intera traduzione del prospetto, ora la Consob si accontenta della Nota di Sintesi o di un modello standard che si utilizza solitamente nelle OPA. L’allentamento é connesso a casi simili a questo (tipo la ristrutturazione BAA, tristemente nota).
Ma tale allentamento ha lasciato ambiguità, perché l’offerente NON é comunque tenuto a promuovere per forza l’offerta in Italia, potendo avvalersi di specifiche esenzioni (vi risparmio i riferimenti normativi, da mal di testa), ma semplicemente “INVITATO” (sic!) a contattare la Consob presentando la documentazione necessaria.
Restava fermo che se l’offerente non presentava il prospetto alla Consob non avrebbe potuto pubblicizzare l’OPS. Come ha fatto BOI.
Che deve fare la banca depositaria in questa stratificazione normativa?
Tacere? Non informare di nulla perché non é stato autorizzato l’offerente ed il relativo prospetto?
Leggendo il c.c. art.1838 la risposta é no.
Se la depositaria viene a conoscenza dell’offerta é tenuta a comportarsi in modo “in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli”. Trattasi di prestazione di gestione
Ma le depositarie italiane sapevano della OPS promossa da BOI?
Sì. Esse ricevono tempestivamente le comunicazioni inerenti le corporate actions delle società, compresa la BOI, attraverso le rispettive depositarie centrali (MonteTitoli, Clearstream o Euroclear).